Sentenza n. 272/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 1° giugno 2023 n. 285
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivamente 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 marzo 2025 e il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l'eventuale imposizione di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Vicenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente la somma di 2.000 euro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva previa istanza dell'interessato. Non ha applicato, allo stato, la misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ove ne ricorrano i presupposti, fissare una somma per ogni violazione o ritardo. Nel caso concreto la misura pecuniaria non è stata applicata allo stato, in ragione della nomina del commissario.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente, secondo quanto richiamato nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorrono, ove previsto, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio stabilito dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a un giudicato che le impone una prestazione specifica, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine ultimativo e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, almeno allo stato, una misura sufficiente per fronteggiare l'inadempimento, sicché la fissazione di una somma coercitiva ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riservata a una successiva valutazione in caso di ulteriore mancata collaborazione dell'Amministrazione.
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