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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4491/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per omicidio e reato strumentale in materia di armi. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena: sosteneva che la Corte d'appello avesse attribuito effetti assai contenuti all'attenuante speciale per la collaborazione ex art. 8 d.I. 13 maggio 1991, n. 152, avesse rifiutato le attenuanti generiche e, più in generale, avesse posto un peso eccessivo su elementi negativi (gravità del fatto e personalità dell'imputato) anziché sul valore oggettivo dell'utilità della collaborazione e sulla resipiscenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che le censure fossero valutazioni di fatto riservate ai giudici del merito e insindacabili in cassazione, avendo la Corte territoriale fornito motivazioni complete e non manifestamente illogiche. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'estrema gravità del reato, dell'efferatezza delle modalità esecutive, del contributo decisivo dell'imputato all'azione delittuosa e della valutazione negativa dell'ammissione confessorie (non inizialmente completa e con intento utilitaristico). L'attenuante speciale della collaborazione è stata riconosciuta ma la diminuzione della pena calibrata in modo contenuto per l'apporto dichiarativo obiettivamente limitato (contribution dopo acquisizione di elementi probatori, chiamata in causa di soggetti poi estranei, e coimputato già collaboratore). È stata inoltre considerata la gravità della personalità criminale (pregresse condanne per omicidi). Confermata l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    Norma richiamata quale fonte dell'attenuante speciale per la collaborazione. La Corte ha riconosciuto l'attenuante ma ne ha modulato l'incidenza in base alla concrete caratteristiche e utilità dell'apporto dichiarativo; il beneficio non è automatico nella misura massima se la collaborazione è oggettivamente contenuta o tardiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri di determinazione della pena e i parametri da valutare (gravità del fatto, personalità dell'imputato, modalità esecutive ecc.). La Corte ha applicato questi parametri per la commisurazione della pena e ha ritenuto la motivazione adeguata nel richiamarli.

  • art. 62 cod. pen.

    Norma che elenca le circostanze previste come attenuanti specifiche; citata in relazione alla distinzione tra attenuanti tipizzate e attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le attenuanti generiche (indeterminate). La Corte ha valutato caso per caso e ha ritenuto fondato il diniego sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen., ritenendo preponderanti elementi negativi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. con L. 18.12.2020, n. 17

    Richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito ma sull'istruttoria processuale e sulla presenza delle conclusioni in udienza.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attenuante speciale per la collaborazione dipende dall'utilità oggettiva e dalle caratteristiche intrinseche dell'apporto dichiarativo: contributi tardivi, limitati o non limpidi possono giustificare una riduzione di pena contenuta anche se la collaborazione è riconosciuta.
  • Le attenuanti generiche sono valutazioni di fatto e possono essere legittimamente escluse quando prevalgano elementi negativi riferibili alla gravità del reato, alla personalità criminale o a comportamenti processuali non sinceramente risipisciti; tale valutazione è insindacabile in cassazione se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
  • La gravità del fatto e la personalità dell'imputato (pregresse condanne, modus operandi particolarmente efferato) possono neutralizzare o ridimensionare gli effetti mitigatori anche delle circostanze speciali, purché il giudice motivi adeguatamente la scelta richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen.
  • I giudizi di merito sulla prova e sulla rilevanza dell'apporto del collaboratore sono riservati al giudice del merito: la Corte di cassazione interviene solo per vizio di diritto o per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • Quando la collaborazione non apporta nuova prova decisiva rispetto a quanto già acquisito (es. altri collaboratori o prove autonome), il suo peso nella commisurazione della pena può essere significativamente ridotto.

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