Cassazione Penale, Sentenza n. 4491/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per omicidio e reato strumentale in materia di armi. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena: sosteneva che la Corte d'appello avesse attribuito effetti assai contenuti all'attenuante speciale per la collaborazione ex art. 8 d.I. 13 maggio 1991, n. 152, avesse rifiutato le attenuanti generiche e, più in generale, avesse posto un peso eccessivo su elementi negativi (gravità del fatto e personalità dell'imputato) anziché sul valore oggettivo dell'utilità della collaborazione e sulla resipiscenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che le censure fossero valutazioni di fatto riservate ai giudici del merito e insindacabili in cassazione, avendo la Corte territoriale fornito motivazioni complete e non manifestamente illogiche. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'estrema gravità del reato, dell'efferatezza delle modalità esecutive, del contributo decisivo dell'imputato all'azione delittuosa e della valutazione negativa dell'ammissione confessorie (non inizialmente completa e con intento utilitaristico). L'attenuante speciale della collaborazione è stata riconosciuta ma la diminuzione della pena calibrata in modo contenuto per l'apporto dichiarativo obiettivamente limitato (contribution dopo acquisizione di elementi probatori, chiamata in causa di soggetti poi estranei, e coimputato già collaboratore). È stata inoltre considerata la gravità della personalità criminale (pregresse condanne per omicidi). Confermata l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Norma richiamata quale fonte dell'attenuante speciale per la collaborazione. La Corte ha riconosciuto l'attenuante ma ne ha modulato l'incidenza in base alla concrete caratteristiche e utilità dell'apporto dichiarativo; il beneficio non è automatico nella misura massima se la collaborazione è oggettivamente contenuta o tardiva.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri di determinazione della pena e i parametri da valutare (gravità del fatto, personalità dell'imputato, modalità esecutive ecc.). La Corte ha applicato questi parametri per la commisurazione della pena e ha ritenuto la motivazione adeguata nel richiamarli.
art. 62 cod. pen.
Norma che elenca le circostanze previste come attenuanti specifiche; citata in relazione alla distinzione tra attenuanti tipizzate e attenuanti generiche.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le attenuanti generiche (indeterminate). La Corte ha valutato caso per caso e ha ritenuto fondato il diniego sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen., ritenendo preponderanti elementi negativi.
art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. con L. 18.12.2020, n. 17
Richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito ma sull'istruttoria processuale e sulla presenza delle conclusioni in udienza.
Massime di principio
- La valutazione dell'attenuante speciale per la collaborazione dipende dall'utilità oggettiva e dalle caratteristiche intrinseche dell'apporto dichiarativo: contributi tardivi, limitati o non limpidi possono giustificare una riduzione di pena contenuta anche se la collaborazione è riconosciuta.
- Le attenuanti generiche sono valutazioni di fatto e possono essere legittimamente escluse quando prevalgano elementi negativi riferibili alla gravità del reato, alla personalità criminale o a comportamenti processuali non sinceramente risipisciti; tale valutazione è insindacabile in cassazione se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
- La gravità del fatto e la personalità dell'imputato (pregresse condanne, modus operandi particolarmente efferato) possono neutralizzare o ridimensionare gli effetti mitigatori anche delle circostanze speciali, purché il giudice motivi adeguatamente la scelta richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen.
- I giudizi di merito sulla prova e sulla rilevanza dell'apporto del collaboratore sono riservati al giudice del merito: la Corte di cassazione interviene solo per vizio di diritto o per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Quando la collaborazione non apporta nuova prova decisiva rispetto a quanto già acquisito (es. altri collaboratori o prove autonome), il suo peso nella commisurazione della pena può essere significativamente ridotto.
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