Sentenza n. 1998/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Milano, prot. 05.12.2024.0641553.U datato 4 dicembre 2024, notificato a The Life Belt S.r.l. a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2024, avente a oggetto “Comunicazione archiviazione”, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità e, per l’effetto, l’archiviazione, della s.c.i.a. del 22 novembre 2024, PG 607864/2024, riguardante l’installazione di un monitor di m 2,5 x m 4,5 in vetrina su immobile sito in Milano, Galleria Passarella n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di improcedibilità e archiviazione della SCIA per l’installazione di un monitor in vetrina
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha dichiarato improcedibile e archiviato la SCIA presentata per l’installazione di un monitor di metri 2,5 per 4,5 nella vetrina di un immobile sito in Galleria Passarella n. 1. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che l’intervento non costituisse un’insegna di esercizio, bensì un mezzo pubblicitario destinato a promuovere i diversi ambiti della propria attività, e dichiarandosi disponibile a ridurre la superficie occupata dal monitor. In secondo luogo, ha dedotto violazione di legge, violazione dell’art. 41 Cost., illogicità ed eccesso di potere, lamentando che il Comune avesse archiviato la pratica senza consentire l’adeguamento del progetto. Il Comune ha sostenuto che nei locali non veniva svolta alcuna attività economica e che essi non costituivano né sede legale né sede operativa della società, sicché il monitor non poteva qualificarsi come insegna di esercizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla prima censura, ha rilevato che la SCIA era stata presentata per l’installazione di un’insegna di esercizio e/o targa professionale. Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 12, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale, l’insegna di esercizio deve essere installata presso la sede dell’attività cui si riferisce o nelle sue pertinenze accessorie. Poiché nel negozio non era svolta alcuna attività e i locali non costituivano sede legale o operativa della società, l’installazione non poteva essere autorizzata come insegna di esercizio. Inoltre, un’insegna non può essere utilizzata per pubblicizzare attività di terzi o prodotti di altri operatori: a tal fine devono essere impiegate le diverse tipologie di mezzi pubblicitari previste dall’ordinamento e dal Piano Generale degli Impianti comunale. Tale autonoma ragione era sufficiente a sostenere la legittimità dell’atto, a prescindere dalla validità delle Linee guida della Soprintendenza, richiamate dal Comune quale motivazione ulteriore. Quanto alla seconda censura, il TAR ha affermato che la liberalizzazione delle attività economiche non è assoluta e può essere limitata per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e secondo la disciplina legislativa di settore. La società non poteva quindi pretendere la conformazione del progetto, poiché l’intervento originariamente prospettato era incompatibile con la disciplina delle insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, d.P.R. n. 495/1992
definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa
L’insegna di esercizio presuppone un collegamento spaziale e funzionale con la sede dell’attività cui si riferisce; non può essere installata in locali nei quali l’attività non è svolta e che non costituiscono sede legale o operativa dell’impresa.
art. 12, comma 1, Allegato A al Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati del Comune di Milano
insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata
La disciplina comunale conferma che l’insegna deve essere collocata presso la sede dell’attività o una pertinenza accessoria e non può essere utilizzata per pubblicità estranea all’attività esercitata nei locali.
art. 41 Cost.
il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche non ha valore assoluto
La libertà di iniziativa economica privata può essere limitata quando la limitazione sia giustificata dalla tutela di interessi costituzionali o da specifiche discipline legislative di settore; essa non consente lo svolgimento di attività in contrasto con l’utilità sociale o lesive della sicurezza.
art. 23 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
nel settore della pubblicità tramite impianti collocati sulle pubbliche vie è prevista l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada
La disciplina autorizzatoria degli impianti pubblicitari è giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza della circolazione e di evitare disturbo o impedimento alla stessa.
Massime di principio
- Un’insegna di esercizio può essere installata soltanto presso la sede dell’attività cui si riferisce o presso una pertinenza accessoria; la mera disponibilità o locazione dei locali non è sufficiente se in essi non viene svolta alcuna attività e non è ubicata la sede legale o operativa dell’impresa.
- L’insegna di esercizio non può essere utilizzata come mezzo per pubblicizzare attività di terzi o prodotti di altri operatori economici; per tale finalità devono essere impiegate le specifiche tipologie di mezzi pubblicitari previste dalla disciplina applicabile e dagli strumenti comunali di pianificazione degli impianti.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni motivazionali, ciascuna idonea a sorreggerlo, l’accertata legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a determinare il rigetto del ricorso, rendendo non decisivo l’esame delle ulteriori motivazioni.
- Il principio di liberalizzazione delle attività economiche non ha carattere assoluto e non impedisce l’applicazione di prescrizioni autorizzatorie e limitazioni giustificate dalla tutela di interessi costituzionali e dalla disciplina di settore, inclusa quella relativa alla sicurezza della circolazione e agli impianti pubblicitari.
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