Sentenza n. 363/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 500/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 793/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18/09/2024, notificata il 26/09/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.000 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 500/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 settembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto, in relazione a due annualità di contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio economico di euro 500 annui previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente mediante la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero all'attribuzione di un buono elettronico complessivo di euro 1.000, oltre alle spese processuali. Il ricorrente ha rappresentato che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'attuazione del giudicato, la condanna dell'amministrazione all'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio il Ministero ha attribuito il beneficio richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale oggetto del giudizio è stata integralmente soddisfatta mediante l'attribuzione del beneficio sulla Carta elettronica del docente. Il Collegio ha tuttavia rilevato che l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso; ha quindi individuato nel Ministero la parte virtualmente soccombente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L'importo è stato determinato tenendo conto dello scaglione di valore fino a euro 1.000 e della riduzione del 50% ritenuta congrua per la natura seriale del contenzioso. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, non essendo più necessaria a seguito dell'adempimento.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per conseguire l'attuazione della sentenza
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente per l'aggiornamento e la formazione professionale.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine di 120 giorni previsto ... per l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
Prevede il termine dilatorio per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
È richiamato, nel testo come modificato, per affermare l'idoneità della copia conforme del provvedimento quale titolo esecutivo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, alla prestazione imposta da una sentenza passata in giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
- L'adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la soccombenza virtuale dell'amministrazione ai fini della regolazione delle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- In un giudizio di ottemperanza relativo a una prestazione di valore contenuto e inserito in un contenzioso seriale, le spese possono essere liquidate applicando lo scaglione di valore pertinente e una riduzione motivata dalla natura seriale della controversia.
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