Cassazione Penale, Ordinanza n. 01478/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 ottobre 2023. Il ricorso censurava, per tutti, l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione alla pena irrogata per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità; in particolare si contestava che la pena non fosse stata determinata nel minimo edittale. Per una delle ricorrenti si deduceva anche il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte rileva che le censure sono generiche, meramente oppositive e reiterative di doglianze già esaminate e motivatemente respinte in appello; inoltre osserva che, quanto alla sospensione condizionale, non risultava richiesta in appello, sicché la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la doglianza sulla congruità della pena non era ammissibile perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, in assenza di arbitrarietà o illogicità manifesta della decisione di merito. Ha inoltre evidenziato che la Corte di appello aveva adeguatamente giustificato lo scostamento dal minimo edittale per due imputati, valorizzando precedenti condanne definitive, la sottoposizione a misura cautelare, la natura della sostanza e la non episodicità della condotta; per la terza imputata la motivazione era congrua anche in ragione del comportamento tenuto nel corso della perquisizione. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha rilevato che la relativa richiesta non era stata devoluta al giudice di appello. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90
richiamato come norma incriminatrice del reato per il quale era stata determinata la pena; la Corte non ne ridiscute la sussistenza, ma valuta solo la congruità della pena irrogata.
art. 133 c.p.
non espressamente citato nel testo, ma la motivazione sulla pena richiama i criteri di commisurazione valorizzati dal giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
non espressamente citato nel testo, ma la Corte applica il principio di inammissibilità del ricorso che chieda una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, salvo manifesta illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito non sia manifestamente arbitraria o illogica.
- Lo scostamento dal minimo edittale è legittimo se il giudice di merito lo motiva richiamando elementi concreti della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, quali precedenti penali, sottoposizione a misure cautelari, natura della sostanza e non occasionalità della condotta.
- Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non devolute al giudice di appello, come il mancato esame di una richiesta di beneficio che non risulti ritualmente formulata in secondo grado.
- Le censure meramente generiche, oppositive o reiterative di doglianze già disattese con motivazione adeguata sono inammissibili in cassazione.
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