Cassazione Penale, Sentenza n. 44006/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di Cristian BOTTAZZI a Lesignano de' Bagni (PR), eventualmente con braccialetto elettronico. Lamentava la mancanza di attualità del rischio di recidiva, la mancata valutazione adeguata del quadro indiziario, l'errata valutazione degli elementi di novità (in particolare la deposizione di Francesco LEONETTI, persona offesa) e la sproporzione/inefficacia della misura carceraria rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in sede d'appello per misure cautelari, il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare integralmente le condizioni della cautela ma solo a valutare la presenza di nuovi elementi idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari. La deposizione di LEONETTI è stata ritenuta ininfluente perché non scalfisce il nucleo essenziale dell'accusa (che i fendenti siano stati inferti dall'imputato a due persone). Il mero decorso del tempo (circa undici mesi) non è sufficiente a escludere il rischio cautelare. Sono state valorizzate la gravità del fatto, la violenza e l'uso di arma, la presunta incapacità di autocontrollo e i precedenti per reati patrimoniali come indici di trasgressività; pertanto la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata e proporzionata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente la trasmissione scritta delle conclusioni del Procuratore generale; qui il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso secondo le modalità previste.
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello contro le ordinanze del giudice che decide sulle misure cautelari: l'organo d'appello deve limitarsi al controllo della correttezza giuridica e della motivazione in ordine a fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare, senza riesaminare integralmente le condizioni della misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del proponente del ricorso alla rifusione delle spese e la possibilità di altre sanzioni; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Indica gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la cancelleria è stata incaricata delle formalità conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare il Riesame non riesamina integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari, ma valuta se siano emersi nuovi elementi tali da cambiare apprezzabilmente il quadro probatorio o le esigenze cautelari.
- Un elemento "di novità" incide solo se intacca il nucleo essenziale delle accuse o riduce concretamente e attualmente il rischio di recidiva; dichiarazioni che confermano la dinamica essenziale non costituiscono novità idonee a mutare la misura.
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare o il rispetto delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti a escludere o attenuare le esigenze cautelari: occorrono elementi concreti, attuali e sintomatici del mutamento della situazione personale o probatoria.
- La gravità della condotta (violenza, uso di arma, modalità sproporzionate) e segnali di scarsa controllabilità dell'imputato possono giustificare la permanenza della custodia cautelare anche quando la difesa propone misure meno afflittive e l'adozione del presidio elettronico.
- Un ricorso per cassazione vago, reiterativo o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e ammenda; è quindi necessario che il ricorso individui chiaramente i profili di illegittimità e/o di vizio motivazionale.
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