Risposta n. 487 del 15/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo le istanti, per le società veicolo ex legge n. 130/1999 la responsabilità di Gruppo IVA dovrebbe essere "limitata" al solo patrimonio proprio e disponibile della società, senza poter aggredire il patrimonio separato destinato ai portatori dei titoli.
Gruppo IVA e società veicolo di cartolarizzazione: responsabilità solidale ex art. 70-octies, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 sui patrimoni separati
Il quesito
Le società istanti chiedono se la responsabilità solidale dei partecipanti al Gruppo IVA, prevista dall’art. 70-octies, comma 2, si applichi anche al patrimonio segregato/destinato di una SPV di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 e, in caso affermativo, con quali limiti; chiedono inoltre se debba essere comunicata all’Amministrazione finanziaria l’entità dei patrimoni separati riferibili alla SPV.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la responsabilità solidale ex art. 70-octies, comma 2, si estenda ai patrimoni separati della SPV solo per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni riferibili a ciascun patrimonio separato; non accoglie quindi l’esclusione assoluta proposta. Inoltre, non è richiesta, allo stato della disciplina, la comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’entità dei patrimoni separati della SPV.
Gruppo IVA e società veicolo di cartolarizzazione: responsabilità sui patrimoni separati
L’interpello riguarda una società veicolo di cartolarizzazione, Alfa S.r.l., partecipante al Gruppo IVA Beta, e il tema della portata della responsabilità solidale prevista dall’art. 70-octies, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 per i componenti del Gruppo IVA. La questione si innesta sulla disciplina speciale delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999 e, in particolare, sulla tutela dei patrimoni separati gestiti dalla SPV.
Fattispecie e contesto
Le istanti sono Alfa S.r.l., società veicolo di cartolarizzazione appartenente al Gruppo IVA Beta, e Beta S.p.A., rappresentante del medesimo gruppo. Nel 2018 era stata presentata un’istanza di interpello disapplicativo per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico e quindi escludere la partecipazione di Alfa al Gruppo IVA; l’istanza era stata rigettata.
A seguito del rigetto, Beta aveva presentato, con il consenso di tutte le società interessate, la richiesta di adesione al Gruppo IVA con decorrenza dal 1° gennaio 2019, includendo anche Alfa.
Le società evidenziano che l’ingresso di Alfa nel Gruppo IVA ha comportato, per la SPV, l’assunzione della responsabilità paritetica prevista dalla disciplina del gruppo, con possibili riflessi operativi e di mercato. In via prudenziale, hanno quindi:
- inserito un risk factor nel prospetto di emissione delle obbligazioni bancarie garantite emesse da Beta;
- rilasciato ad Alfa una lettera di piena manleva.
Quesito del contribuente
Le istanti chiedono, in sostanza, se l’art. 70-octies del d.P.R. n. 633/1972 debba essere interpretato nel senso che la responsabilità solidale dei partecipanti al Gruppo IVA non possa estendersi al patrimonio segregato/destinato della SPV costituita ai sensi della legge n. 130/1999.
Chiedono inoltre chiarimenti sulle concrete modalità di comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’entità dei patrimoni separati riferibili alla società di cartolarizzazione.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Le società istanti ritengono che la specialità della legge n. 130/1999 imponga una lettura restrittiva della responsabilità di gruppo. A loro avviso, la responsabilità prevista dall’art. 70-octies dovrebbe essere:
- limitata al solo patrimonio proprio e disponibile della società;
- non estensibile al patrimonio separato oggetto di segregazione/destinazione patrimoniale a favore dei titolari dei titoli.
In altri termini, la SPV dovrebbe rispondere come partecipante al Gruppo IVA, ma senza coinvolgere i patrimoni separati utilizzati per le operazioni di cartolarizzazione.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’art. 70-octies del d.P.R. n. 633/1972, che prevede la responsabilità dei partecipanti al Gruppo IVA, in solido con il rappresentante, per imposta, interessi e sanzioni derivanti da attività di liquidazione e controllo;
- la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, che ha chiarito che il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell’attività economica, anche se svolta tramite patrimoni separati, come nel caso di SGR e società di cartolarizzazione;
- la legge n. 130/1999, in particolare:
- l’art. 1, comma 1, lettera b), che richiede che le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione;
- l’art. 3, comma 2, secondo cui sul patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la circolare n. 19/E del 2018, pur affrontando principalmente il tema dei fondi gestiti dalle SGR, aveva già affermato che la responsabilità solidale del Gruppo IVA non può comportare l’aggredibilità dei fondi, se non per l’adempimento di obblighi d’imposta ad essi specificamente riferibili.
Secondo l’Agenzia, poiché la circolare richiama espressamente anche le società di cartolarizzazione, le conclusioni espresse per le SGR e i fondi vanno estese anche ai patrimoni separati gestiti dalle SPV.
Tuttavia, tale estensione non conduce all’esclusione totale della responsabilità. L’Agenzia valorizza la disciplina della legge n. 130/1999, dalla quale emerge che il patrimonio separato della SPV, pur non essendo aggredibile da soggetti terzi, è comunque destinato anche al pagamento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione. Da ciò deriva che il patrimonio separato non può ritenersi del tutto estraneo alla responsabilità tributaria collegata a tale gestione.
Conclusioni dell’Agenzia
L’art. 70-octies del d.P.R. n. 633/1972 deve essere interpretato nel senso che la responsabilità solidale di Alfa con la capogruppo si estende ai patrimoni separati gestiti dalla SPV soltanto nei limiti delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni che risultano riferibili a ciascun patrimonio separato.
Pertanto:
- non è condivisa la tesi delle istanti, che postulava l’esclusione assoluta dei patrimoni separati dalla responsabilità solidale;
- i patrimoni separati istituiti da Alfa per ciascuna operazione di cartolarizzazione sono aggredibili solo per gli importi ascrivibili alla gestione di quei patrimoni.
Comunicazione dell’entità dei patrimoni separati
Quanto al secondo quesito, l’Agenzia precisa che, allo stato attuale della disciplina del Gruppo IVA, non è richiesta la comunicazione all’Amministrazione finanziaria del dato relativo all’entità dei patrimoni separati riferibili alla SPV.
Esito pratico
La risposta conferma la partecipazione della SPV al Gruppo IVA e ammette una responsabilità nei limiti dell’imposta, interessi e sanzioni riferibili ai singoli patrimoni separati, senza però imporre un onere informativo specifico circa la loro consistenza. In definitiva, viene riconosciuta una tutela del patrimonio segregato, ma non una sua immunità assoluta rispetto alle obbligazioni fiscali ad esso direttamente riferibili.
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