Risposta n. 488 del 15/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, non vi è una violazione, omissione o errore che imponga la remissio in bonis; l’opzione si sarebbe già perfezionata con la dichiarazione originaria e sarebbe stata comunque confermata dalla dichiarazione integrativa tempestiva e dai comportamenti concludenti di consolidante e consolidata.
Consolidato fiscale IRES e possibilità di perfezionare l’opzione mediante dichiarazione integrativa entro 90 giorni, senza ricorrere alla remissio in bonis.
Il quesito
La società consolidante chiede se, per includere la società [ALFA] nel consolidato fiscale IRES per il triennio 2018-2020, sia necessario utilizzare la remissio in bonis nella dichiarazione relativa al 2018 oppure se siano sufficienti la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni e i comportamenti concludenti tenuti dalle società.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’opzione per il consolidato sia stata validamente comunicata con il modello Redditi 2018-SC; la successiva dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni, che include [ALFA], sostituisce l’originaria e sana l’omissione. Pertanto non è necessaria la remissio in bonis, e la partecipazione di [ALFA] al consolidato 2018-2020 risulta perfezionata, anche in considerazione dei comportamenti coerenti tenuti dalle parti.
Consolidato fiscale IRES: integrazione della comunicazione dell’opzione entro 90 giorni
L’interpello riguarda il regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES e, in particolare, la possibilità di perfezionare l’inclusione di una società nel consolidato fiscale mediante dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza, senza ricorrere all’istituto della remissio in bonis. La questione nasce da una omissione iniziale nel quadro OP del modello Redditi 2018-SC, poi corretta con successiva integrazione.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante, in qualità di consolidante, aveva presentato il 31 ottobre 2018 il modello Redditi 2018-SC, senza indicare nel quadro OP la società [ALFA] tra le partecipanti al consolidato fiscale per il triennio 2018-2020. Tale omissione dipendeva dal fatto che, alla data di presentazione della dichiarazione, [ALFA] non aveva ancora deliberato la partecipazione al regime, pur sussistendone i requisiti di legge.
Successivamente alla delibera di adesione di [ALFA], l’istante ha presentato il 21 dicembre 2018 una dichiarazione integrativa, inserendo [ALFA] nel quadro OP, e ha contestualmente versato la sanzione amministrativa tributaria. Coerentemente, [ALFA] ha indicato nella nota integrativa relativa al bilancio 2018 l’avvenuta adesione al consolidato fiscale, precisando che il debito per imposte era rilevato verso la società consolidante. Anche in sede di liquidazione delle imposte per l’esercizio 2018, consolidante e consolidata hanno calcolato l’IRES secondo l’articolo 118 del T.U.I.R., includendo [ALFA] nella base imponibile consolidata.
Quesito posto all’Agenzia
L’istante chiede se, per il consolidamento fiscale di [ALFA] nel triennio 2018-2020, sia necessario avvalersi della remissio in bonis di cui al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018 (modello Redditi 2019-SC, quadro OP), oppure se siano sufficienti la dichiarazione integrativa del 21 dicembre 2018 e i comportamenti concludenti posti in essere dalle società.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, il caso non integra un’ipotesi di violazione, errore o omissione tale da richiedere la remissio in bonis. Richiamando l’articolo 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, in materia di opzioni, e la risposta a interpello n. 82 del 25 marzo 2019, il contribuente ritiene che la dichiarazione integrativa tempestiva e i comportamenti concludenti della consolidante e di [ALFA] siano sufficienti a perfezionare il consolidamento fiscale per il triennio 2018-2020.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in primo luogo gli articoli 117 e seguenti del T.U.I.R., che disciplinano il regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES. Viene poi richiamato l’articolo 119, comma 1, lettera d), del T.U.I.R., secondo cui l’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. È richiamato anche l’articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2018.
Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative, l’Agenzia richiama l’articolo 2, comma 7, primo periodo, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in base al quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per il ritardo. La risposta cita inoltre la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, che, richiamando la circolare n. 55/E del 14 giugno 2001 e la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, afferma che anche la dichiarazione integrativa presentata entro il medesimo termine di novanta giorni per correggere errori od omissioni si sostituisce a quella originaria, rimuovendo l’infedeltà nella "breve finestra temporale".
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che l’istante ha comunque comunicato l’opzione per il consolidato fiscale con il modello Redditi 2018-SC, anche se nel quadro OP non figurava [ALFA]. Tale indicazione non poteva essere inserita al momento della prima dichiarazione, poiché la società non aveva ancora deliberato l’adesione.
La dichiarazione integrativa presentata il 21 dicembre 2018, essendo stata trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, è considerata valida e si sostituisce a quella originaria. Di conseguenza, l’opzione per il consolidato fiscale risulta confermata anche con riferimento a [ALFA]. L’Agenzia ritiene inoltre che i comportamenti coerenti tenuti dalla consolidante e da [ALFA] nella determinazione della base imponibile consolidata e nella liquidazione dell’IRES completino gli adempimenti richiesti dalla disciplina del consolidato.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è favorevole al contribuente: non è necessario ricorrere alla remissio in bonis. La combinazione tra dichiarazione originaria tempestiva, dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni e comportamenti concludenti delle società è ritenuta sufficiente a perfezionare l’adesione di [ALFA] al consolidato fiscale IRES per il triennio 2018-2020.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 15 nov 2019Risposta n. 487 del 15/11/2019
- Interpello · 15 nov 2019Risposta n. 489 del 15/11/2019
- Interpello · 14 nov 2019Risposta n. 485 del 14/11/2019
- Interpello · 14 nov 2019Risposta n. 486 del 14/11/2019
- Interpello · 13 nov 2019Risposta n. 481 del 13/11/2019
- Interpello · 13 nov 2019Risposta n. 482 del 13/11/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →