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Interpello

Risposta n. 489 del 15/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene ragionevole un esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per l’attività svolta dagli istituti vendite giudiziarie, proponendo di emettere ricevute non fiscali per ogni vendita e di riversare giornalmente i corrispettivi agli organi delle procedure, con scorporo dell’IVA da parte di questi ultimi.

Vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie e obbligo di certificazione dei corrispettivi

Il quesito

L’istituto vendite giudiziarie chiede come documentare le vendite al dettaglio di beni mobili aggiudicati in blocco, e se possa beneficiare di un esonero dall’emissione dello scontrino/documento commerciale per l’eccessiva onerosità dell’adempimento.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate esclude l’esonero: l’attività di vendita al dettaglio degli istituti vendite giudiziarie non rientra tra gli specifici esoneri del DM 10 maggio 2019 né in altre disposizioni. Pertanto si applicano le regole ordinarie: fino al 31 dicembre 2019 scontrino o ricevuta fiscale; dal 1° gennaio 2020, ovvero dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie e obbligo di certificazione dei corrispettivi

L’interpello riguarda la documentazione fiscale delle vendite al dettaglio effettuate dagli istituti vendite giudiziarie nell’ambito di procedure esecutive e concorsuali. Il tema centrale è se tali operazioni possano beneficiare di un esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, considerata la loro particolare organizzazione e l’asserita eccessiva onerosità dell’adempimento.

Fattispecie e contesto

L’istante è un istituto vendite giudiziarie titolare di concessione ministeriale, autorizzato con decreto del Ministero di grazia e giustizia, che svolge prevalentemente la vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali. Tra i beni trattati rientrano anche beni mobili venduti mediante aggiudicazione in blocco.

L’istante rappresenta che, se per tali vendite fosse necessario emettere il documento commerciale (già indicato come "scontrino elettronico"), dovrebbe utilizzare un registratore telematico per ogni singola procedura, con conseguenti costi e complessità organizzative ritenuti eccessivi.

Quesito del contribuente

L’istituto chiede chiarimenti sulle modalità di documentazione delle vendite al dettaglio poste in essere. In particolare, domanda se l’attività possa essere ricondotta tra quelle esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e come debbano essere gestiti gli adempimenti fiscali connessi alle singole vendite.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente richiama il DPR 21 dicembre 1996, n. 696, sostenendo che esso esonera alcune categorie dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, e osserva che un decreto ministeriale sulle esenzioni sarebbe in corso di elaborazione. Da ciò deduce che l’attività degli istituti vendite giudiziarie dovrebbe essere ricompresa tra le ipotesi esonerate, per ragioni di eccessiva onerosità e difficoltà gestionale.

Sulla base di tale assunto, propone di:

  • emettere per ogni singola vendita al dettaglio una ricevuta non fiscale;
  • trasmettere giornalmente agli organi delle singole procedure il totale incassato, indicando per ciascuna di esse, con modalità bancarie tracciabili, l’importo spettante;
  • attribuire all’organo della procedura l’obbligo di scorporare l’IVA dall’ammontare ricevuto e di riversarla all’Erario.

Normativa richiamata e quadro regolatorio

L’Agenzia richiama il DM 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, che individua specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata.

Richiama inoltre l’articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede, per talune cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati, la non obbligatorietà dell’emissione della fattura salvo richiesta del cliente.

Infine, vengono considerati i regimi di certificazione dei corrispettivi:

  • fino al 31 dicembre 2019, l’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e del DPR 21 dicembre 1996, n. 696;
  • dal 1° gennaio 2020, con anticipazione al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene non condivisibile la soluzione proposta dall’istante. Precisa che nel DM 10 maggio 2019 non è contemplata l’attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né risulta un esonero previsto da altre disposizioni fiscali.

Ne consegue che l’attività in esame resta soggetta alle regole ordinarie di certificazione dei corrispettivi. In particolare:

  • fino al 31 dicembre 2019, opera l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Conclusioni operative

L’interpello si conclude con il rigetto della tesi dell’esonero. Per le vendite al dettaglio degli istituti vendite giudiziarie non è ammessa una documentazione alternativa fondata su ricevute non fiscali e riversamenti giornalieri agli organi delle procedure in sostituzione degli obblighi ordinari di certificazione. L’adempimento deve quindi seguire il regime fiscale generale applicabile ratione temporis.

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