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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00912/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura di accertamento sintetico ai fini IRPEF per gli anni d'imposta 2006 e 2007. L'Ufficio aveva inviato inviti al contribuente per giustificare il possesso di beni indice di capacità contributiva e, all'esito dell'istruttoria, aveva emesso due avvisi di accertamento ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, fondati su autovetture, motociclo, residenza in abitazione di ampia metratura e incrementi patrimoniali. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi; il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso riducendo il reddito accertato per il 2007; in appello la CTR aveva invece annullato tutti gli avvisi. L'Agenzia ricorreva in cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe annullato gli avvisi per ragioni di merito non investite dalla domanda, mentre la richiesta era di riduzione del quantum e, comunque, solo per una annualità; 2) falsa applicazione dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 21 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che la prova di una somma di euro 140.000 percepita nel 2007 esonerasse il contribuente dal dimostrare specificamente l'utilizzo di tali disponibilità per sostenere le spese collegate ai beni indice; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato che gli accertamenti riguardavano entrambi gli anni 2006 e 2007 e che i presupposti comprendevano anche la capacità di spesa derivante dai beni indice, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che dagli atti non risultavano allegati all'originale del ricorso per cassazione gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notificazione a mezzo posta, né tali avvisi risultavano caricati nel sistema informativo della Corte. In applicazione del principio secondo cui la notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, da provare tramite avviso di ricevimento da allegarsi all'originale ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, c.p.c., la mancanza di tale documento comporta l'inesistenza della notifica e quindi l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti del resistente, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    base normativa dell'accertamento sintetico fondato su beni indice di capacità contributiva

  • art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo come norma che disciplina la prova contraria del contribuente nell'accertamento sintetico

  • art. 21 c.c.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo

  • art. 149, ultimo comma, c.p.c.

    indicato quale norma che richiede l'avviso di ricevimento a prova del perfezionamento della notifica postale

  • art. 291 c.p.c.

    esclusa la possibilità di rinnovazione della notifica quando manchi l'avviso di ricevimento e la notifica sia inesistente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica richiede l'allegazione all'originale dell'avviso di ricevimento; in mancanza, la notifica deve considerarsi inesistente e il ricorso è inammissibile.
  • L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione non consente rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • L'inammissibilità per difetto di prova della notificazione assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando attinenti al merito dell'accertamento tributario.
  • Nell'accertamento sintetico, il contribuente che intenda vincere la presunzione di capacità contributiva deve fornire una prova contraria specifica e pertinente rispetto ai beni indice e alle spese contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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