Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 602/2024 (n. R.G. 627/2024) emessa dal Tribunale di Cuneo sez. Lavoro, pubblicata il 03/12/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 602/2024, passata in giudicato, con omesso pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, n. 602/2024, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute. Il titolo era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione, pur costituitasi formalmente, non ha contestato l'omessa ottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di un giudicato esecutivo, regolare produzione e notificazione del titolo, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e mancata contestazione dell'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dalla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata chiesta l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni è stato ritenuto presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Ha previsto la dimidiazione dei parametri per la liquidazione delle spese legali, ulteriormente ridotte in considerazione della serialità e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato regolarmente prodotto in forma esecutiva o conforme e notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l'adempimento e l'amministrazione non abbia eseguito quanto dovuto.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato contenente una statuizione di pagamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, e le funzioni commissariali connesse ai compiti istituzionali del dipendente non comportano necessariamente un compenso aggiuntivo a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.