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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7415/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma (che aveva confermato la condanna in abbreviato del Tribunale di Rieti) con sei motivi: 1) violazione del procedimento cartolare ex art. 23‑bis d.l. 137/2020 per mancata indicazione/trasparenza sulla trattazione camerale e diritto alla richiesta di udienza; 2) omessa comunicazione, mediante PEC, delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa; 3) mancata allegazione e mancata considerazione, nel verbale e nella sentenza, delle note conclusive depositate dai difensori via PEC; 4) vizi di motivazione e valutazione della prova, con richiesta di valutazione distinta della posizione di Cozzi Emiliano; 5) errata qualificazione del fatto come minaccia aggravata anziché semplice; 6) mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (condotta non abituale, lieve entità, incensuratezza, ecc.).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi processuali preliminari: è stata accertata la nullità a regime intermedio per la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. e per la mancata allegazione/considerazione delle conclusioni difensive trasmesse via PEC; tali nullità hanno determinato lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. Gli altri motivi (merito, qualificazione del fatto, 131‑bis) sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 23‑bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020)

    Disciplina la possibilità di svolgere il giudizio di appello in forma cartolare durante la disciplina emergenziale; impone che le parti abbiano effettiva possibilità di intervento anche tramite conclusioni scritte telematiche, e richiede la corretta comunicazione delle conclusioni del P.G. alla difesa

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. e la mancata considerazione delle conclusioni difensive inviate via PEC integrano una nullità generale a regime intermedio richiedente tempestiva eccezione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione risultava tempestiva

  • art. 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di valutazione critica delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni; i ricorrenti lamentavano omissioni nella valutazione critica da parte della Corte di merito

  • artt. 110 e 612, comma secondo, cod. pen.

    Norme sostanziali dai cui reati derivavano le condanne confermate in grado di appello (concorso di persone e minaccia aggravata)

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità o attenuazione per particolare tenuità del fatto; i ricorrenti lamentavano mancata valutazione dei requisiti (modalità, colpevolezza, danno, incensuratezza), ma la Corte di cassazione ha assorbito il motivo in ragione delle nullità processuali accertate

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello svolto in forma cartolare ex art. 23‑bis, le conclusioni del Pubblico Ministero devono essere comunicate telematicamente alla difesa; la mancata comunicazione integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.) che lede il diritto di difesa
  • Le conclusioni difensive inviate via PEC devono essere allegate agli atti e valutate dal giudice: la loro mancata allegazione o considerazione configura nullità rilevante ai fini del rispetto del contraddittorio
  • Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente; tuttavia, nel processo cartolare l'allegazione delle conclusioni scritte può costituire il primo atto utile per sollevare l'eccezione
  • In tema di prova, il giudice di merito deve valutare individualmente la posizione di ciascun imputato e motivare criticamente sulla attendibilità delle dichiarazioni e sull'eventuale riscontro probatorio; l'equiparazione generica di coimputati può essere vizio di motivazione
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. minaccia semplice vs aggravata) richiede valutazione concreta degli effetti e della modalità della condotta; il giudice deve motivare sul criterio della gravità e del turbamento psichico della vittima
  • L'applicabilità dell'art. 131‑bis richiede valutazione complessiva dei criteri (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno, pericolo, recidiva/incensuratezza); la Corte di merito deve esplicitare queste valutazioni

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