Cassazione Penale, Sentenza n. 7415/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma (che aveva confermato la condanna in abbreviato del Tribunale di Rieti) con sei motivi: 1) violazione del procedimento cartolare ex art. 23‑bis d.l. 137/2020 per mancata indicazione/trasparenza sulla trattazione camerale e diritto alla richiesta di udienza; 2) omessa comunicazione, mediante PEC, delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa; 3) mancata allegazione e mancata considerazione, nel verbale e nella sentenza, delle note conclusive depositate dai difensori via PEC; 4) vizi di motivazione e valutazione della prova, con richiesta di valutazione distinta della posizione di Cozzi Emiliano; 5) errata qualificazione del fatto come minaccia aggravata anziché semplice; 6) mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (condotta non abituale, lieve entità, incensuratezza, ecc.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi processuali preliminari: è stata accertata la nullità a regime intermedio per la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. e per la mancata allegazione/considerazione delle conclusioni difensive trasmesse via PEC; tali nullità hanno determinato lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. Gli altri motivi (merito, qualificazione del fatto, 131‑bis) sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23‑bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020)
Disciplina la possibilità di svolgere il giudizio di appello in forma cartolare durante la disciplina emergenziale; impone che le parti abbiano effettiva possibilità di intervento anche tramite conclusioni scritte telematiche, e richiede la corretta comunicazione delle conclusioni del P.G. alla difesa
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La mancata comunicazione delle conclusioni del P.G. e la mancata considerazione delle conclusioni difensive inviate via PEC integrano una nullità generale a regime intermedio richiedente tempestiva eccezione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione risultava tempestiva
art. 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di valutazione critica delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni; i ricorrenti lamentavano omissioni nella valutazione critica da parte della Corte di merito
artt. 110 e 612, comma secondo, cod. pen.
Norme sostanziali dai cui reati derivavano le condanne confermate in grado di appello (concorso di persone e minaccia aggravata)
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità o attenuazione per particolare tenuità del fatto; i ricorrenti lamentavano mancata valutazione dei requisiti (modalità, colpevolezza, danno, incensuratezza), ma la Corte di cassazione ha assorbito il motivo in ragione delle nullità processuali accertate
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello svolto in forma cartolare ex art. 23‑bis, le conclusioni del Pubblico Ministero devono essere comunicate telematicamente alla difesa; la mancata comunicazione integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.) che lede il diritto di difesa
- Le conclusioni difensive inviate via PEC devono essere allegate agli atti e valutate dal giudice: la loro mancata allegazione o considerazione configura nullità rilevante ai fini del rispetto del contraddittorio
- Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente; tuttavia, nel processo cartolare l'allegazione delle conclusioni scritte può costituire il primo atto utile per sollevare l'eccezione
- In tema di prova, il giudice di merito deve valutare individualmente la posizione di ciascun imputato e motivare criticamente sulla attendibilità delle dichiarazioni e sull'eventuale riscontro probatorio; l'equiparazione generica di coimputati può essere vizio di motivazione
- La qualificazione giuridica del fatto (es. minaccia semplice vs aggravata) richiede valutazione concreta degli effetti e della modalità della condotta; il giudice deve motivare sul criterio della gravità e del turbamento psichico della vittima
- L'applicabilità dell'art. 131‑bis richiede valutazione complessiva dei criteri (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno, pericolo, recidiva/incensuratezza); la Corte di merito deve esplicitare queste valutazioni
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