Cassazione Penale, Sentenza n. 2112/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per ricettazione di due assegni di provenienza delittuosa (pena anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 3.000 di multa). Con ricorso in Cassazione si deducevano, tra l'altro: nullità o vizio della motivazione per la revoca dei testi della difesa (artt. 187 e 495 c.p.p.), mancata acquisizione di prova decisiva, violazione del principio della parità delle armi, la maturata prescrizione del reato (richiamando artt. 157, 159 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p.), vizi di motivazione nella valutazione delle prove, e questioni relative alla qualificazione del reato e alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto prioritario l'esame della questione della prescrizione. Ha deciso che il periodo di sospensione indicato (mesi 6 e gg. 18 tra l'udienza del 16/7/2013 e il 4/2/2014) non è computabile ai fini della sospensione della prescrizione perché il differimento disposto per il rinnovo della citazione e la necessità di assicurare la regolarità del contraddittorio non fanno operare la sospensione per tutto il tempo del differimento. In tal modo il termine di prescrizione risultava già spirato alla data della sentenza impugnata. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, assorbendo le restanti censure.
Norme richiamate
DL 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; norma che ha consentito la trattazione scritta del ricorso in ragione delle disposizioni emergenziali.
codice di procedura penale, art. 187
Richiamato in relazione alla revoca dei testimoni della difesa; usato nella censura sulla regolarità della revoca e sulla necessità di valutare se quella revoca abbia pregiudicato l'assunzione di prova decisiva.
codice di procedura penale, art. 495
Richiamato in connessione alle doglianze sulla motivazione dell'ordinanza di revoca dei testi e sulle conseguenze della nullità; concerne profili di nullità e motivazione degli atti processuali.
codice di procedura penale, art. 182, comma 2
Richiamato rispetto alla regola per cui le nullità di natura intermedia devono essere dedotte immediatamente; la Corte fa richiamo a questo principio nello esaminare la tempestività delle eccezioni mosse dalla difesa.
codice penale, artt. 157, 159, 161
Norme sul decorso e sulle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte le impiega per accertare che la prescrizione era maturata prima della sentenza impugnata.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato in relazione alla verifica della regolare costituzione delle parti; la Corte sottolinea che la verifica della costituzione è preliminare e che omissioni non possono poi allungare indebitamente i termini di prescrizione a danno dell'imputato.
Massime di principio
- La verifica della regolare costituzione delle parti è preliminare rispetto all'esame di richieste di rinvio per impedimento e non può essere utilizzata per prolungare i termini di prescrizione a danno dell'imputato.
- I periodi di differimento disposti per rinnovare la citazione o per assicurare la regolarità del contraddittorio non necessariamente comportano la sospensione della prescrizione: se il rinvio è imputabile all'esigenza di ricostituire regolarmente il contraddittorio, la sospensione potrebbe non operare per l'intero periodo.
- Le nullità di natura intermedia (es. ordini di revoca per superfluità senza motivazione sufficiente) devono essere dedotte tempestivamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; la mancata tempestiva deduzione può comportare il venir meno dell'efficacia dell'eccezione.
- La semplice censura della mancata assunzione di testi difensivi non è automaticamente risolutiva: bisogna dimostrare che l'esclusione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa fornendo una ricostruzione alternativa plausibile e decisiva.
- Se la prescrizione del reato è effettivamente maturata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per l'estinzione del reato.
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