Cassazione Civile, Ordinanza n. 02476/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese sono state compensate in considerazione del consolidamento della giurisprudenza intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la revoca, in misura del 50%, dell'agevolazione "prima casa" fruita in occasione dell'acquisto di un immobile da parte di un coniuge in comunione legale dei beni. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la dichiarazione resa dal coniuge intervenuto nell'atto notarile si estendesse automaticamente anche all'altro coniuge, non intervenuto nell'atto, per effetto del regime di comunione legale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 1, nota II-bis, lettere b) e c), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che, per beneficiare dell'agevolazione, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i coniugi anche se uno solo interviene nell'atto, perché il coniuge non intervenuto potrebbe essere titolare di altro immobile ostativo al beneficio.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, lett. b) e c), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
"la dichiarazione di cui all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto"
Per ottenere e conservare l'agevolazione prima casa, in caso di acquisto da parte di coniugi in comunione legale, la dichiarazione richiesta dalla norma deve provenire da entrambi i coniugi, compreso quello che non compare nell'atto di acquisto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge per errata applicazione della disciplina fiscale sulle agevolazioni prima casa.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali "prima casa", quando l'acquisto avviene in comunione legale, la dichiarazione richiesta dalla normativa deve essere resa da entrambi i coniugi, non essendo sufficiente quella del solo coniuge comparso nell'atto.
- La dichiarazione del coniuge non intervenuto nell'atto è necessaria perché anche costui può trovarsi in una situazione soggettiva ostativa al beneficio, con conseguente necessità di una sua specifica assunzione di responsabilità.
- Se la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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