Sentenza n. 540/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di annullamento di quattro esami universitari e del titolo accademico di laurea
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui l’Università ha annullato gli esami di Macroeconomia e politica economica, Microeconomia, Statistica I e Statistica II, nonché il titolo di laurea in Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali. Ha dedotto: la nullità per violazione o elusione del giudicato; la violazione dell’art. 16 del r.d. 1071/1935, degli artt. 14 e 24 dello Statuto universitario, l’incompetenza relativa, il difetto dei presupposti e la contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa; il difetto di istruttoria e dei presupposti; la violazione degli artt. 7, 10 e 3 della l. 241/1990 per omessa partecipazione e carenza motivazionale; nonché la violazione dell’art. 21-octies della l. 241/1990. La controversia si inseriva nella vicenda penale relativa all’asserita falsa attestazione del superamento degli esami e al conseguente conseguimento del titolo di laurea. Il procedimento penale si era concluso nei tre gradi con una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, ma la sentenza penale di primo grado aveva ritenuto che le prove acquisite convergessero univocamente sulla responsabilità dell’imputato.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’Università avesse adottato il decreto impugnato in sostanziale aderenza vincolata agli esiti del giudicato formatosi nel procedimento penale e che gli accertamenti compiuti in sede penale, pur in presenza della prescrizione, consentissero di ritenere accertate le condotte relative alla falsa attestazione di esami mai sostenuti e al conseguimento del titolo. Gli elementi a discarico prodotti nel procedimento penale e riproposti in giudizio erano stati ritenuti non attendibili. Non è stata ravvisata violazione o elusione del giudicato amministrativo formatosi sulle precedenti sentenze del TAR, poiché queste riguardavano provvedimenti anteriori, adottati quando il procedimento penale era ancora pendente, e avevano disposto soltanto la sospensione della validazione degli esami nelle more della sua definizione. Il provvedimento di sospensione rimasto in vita è stato legittimamente seguito, dopo la conclusione del procedimento penale, dal definitivo annullamento degli esami e del titolo. L’autonoma valutazione amministrativa non avrebbe potuto condurre a un diverso esito nel merito; l’azione dell’Ateneo è stata ritenuta proporzionata, ragionevole e coerente con l’evoluzione del procedimento penale. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Il motivo di nullità per violazione o elusione del giudicato è stato respinto, non essendo emerso alcun contrasto tra il decreto impugnato e i precedenti giudicati amministrativi.
art. 16 r.d. 1071/1935, convertito nella l. 78/1936
La violazione della disposizione è stata dedotta dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento universitario senza ravvisare il vizio prospettato.
artt. 14 e 24 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo
Le disposizioni sono state invocate per contestare competenza e presupposti del decreto, ma il TAR ha escluso l’illegittimità dell’azione amministrativa.
artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990
Le censure relative a motivazione e partecipazione procedimentale non hanno determinato l’annullamento del decreto, ritenuto legittimo nel suo contenuto e nel percorso amministrativo seguito.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma la decisione è stata fondata sull’infondatezza complessiva delle censure e sulla legittimità sostanziale del provvedimento.
art. 157 c.p.
Non essendovi alcuna evidenza probatoria che i fatti non sussistono o l’imputato non li ha commessi ed, anzi, convergendo tutte le prove ritualmente acquisite univocamente nel senso della penale responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 157 c.p. non resta che dichiarare il non luogo a procedere per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione
La sentenza penale richiamata ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione pur rilevando la convergenza delle prove sulla responsabilità dell’imputato; tale accertamento è stato valorizzato dal TAR nella valutazione della legittimità del successivo provvedimento universitario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un precedente giudicato amministrativo ha disposto la sospensione degli effetti di un titolo o di una posizione giuridica nelle more della definizione di un procedimento penale, l’amministrazione può adottare, dopo la conclusione di quest’ultimo, un provvedimento definitivo coerente con gli accertamenti emersi, senza violare o eludere il giudicato, se il nuovo atto riguarda una fase successiva e diversa della vicenda.
- La sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione non impedisce, di per sé, all’amministrazione di valorizzare gli accertamenti fattuali compiuti nel procedimento penale, purché questi siano autonomamente valutati e adeguatamente posti a fondamento del provvedimento amministrativo.
- L’amministrazione universitaria può annullare esami e titolo di laurea quando accerti che gli esami risultano falsamente attestati e che il titolo è stato conseguito sulla base di tali attestazioni; se il precedente provvedimento amministrativo aveva soltanto sospeso la validazione in attesa dell’esito penale, l’annullamento definitivo può costituire lo sviluppo coerente e doveroso della vicenda.
- Non sussiste elusione del giudicato quando il provvedimento successivo, pur incidendo sulla medesima posizione sostanziale, si fonda su un fatto sopravvenuto costituito dalla conclusione del procedimento penale e rispetta le indicazioni conformative contenute nelle precedenti pronunce.
- La successiva attività amministrativa conforme alle indicazioni del giudice deve essere valutata in rapporto alla sequenza temporale e funzionale dei provvedimenti adottati: la sospensione disposta in attesa di un accertamento esterno può legittimamente trasformarsi in una definitiva rimozione degli effetti dell’atto, una volta verificatisi i presupposti sostanziali.
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