Sentenza n. 1412/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 475/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente e della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 475 del 19 settembre 2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente, per complessivi euro 3.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, nonché alla retribuzione professionale docenti per complessivi euro 3.062,95 riferiti agli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario a consentire il godimento dei benefici. La ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale e ha chiesto l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando la notifica del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Pisa entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Dall’ordine di ottemperanza è stata esclusa la condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, perché estranea alla domanda di esecuzione proposta davanti al giudice amministrativo. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile dopo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata nella sentenza civile quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato civile, individuando gli atti necessari a dare attuazione al comando giudiziale e fissando un termine per provvedere.
- La condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale civile resta estranea all’ordine di ottemperanza quando la domanda proposta davanti al giudice amministrativo è diretta all’esecuzione del capo sostanziale della decisione e non anche alla riscossione delle spese di lite.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →