Cassazione Civile, Ordinanza n. 35104/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
La controversia trae origine dalla concessione in comodato gratuito, senza durata determinata, di un appartamento sito in Martina Franca in favore del figlio dei concedenti e della sua compagna. I concedenti agirono in giudizio per ottenere la risoluzione del comodato ai sensi dell'art. 1809 c.c. e il rilascio immediato dell'immobile, allegando un urgente e impreveduto bisogno di rientrare nella disponibilità del bene, collegato al solo reddito pensionistico di uno di essi e all'escussione di una fideiussione prestata in favore del figlio. Il comodatario si oppose e propose anche domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accolse la domanda dei concedenti e rigettò l'usucapione; la Corte d'appello riformò integralmente, ritenendo non provata la sussistenza del bisogno urgente e impreveduto. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione dell'art. 1809, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male applicato la disciplina del comodato e trascurato che il sopravvenire di un peggioramento economico può integrare il bisogno richiesto per la restituzione; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse esaminato una questione nuova sollevata solo in appello; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, perché la Corte avrebbe introdotto argomentazioni non richieste dalle parti e omesso l'esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente inammissibile il ricorso per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano riportato nel ricorso il contenuto degli atti e documenti decisivi richiamati, né indicato la loro esatta sede processuale. Esaminando poi i motivi, ha dichiarato inammissibile il primo perché la sentenza impugnata si era conformata all'orientamento consolidato sull'art. 1809, comma 2, c.c., ma aveva escluso, con apprezzamento di merito non censurabile, che fosse stata provata la concreta e attuale situazione di bisogno urgente e impreveduto; il ricorso non si confrontava con tale ratio e con il filtro dell'art. 360-bis c.p.c. Ha dichiarato infondato/inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il vizio di contraddittorietà della motivazione non è più deducibile nei termini prospettati e che non vi era stata introduzione di una domanda nuova, ma solo contestazione dei presupposti della domanda avversaria. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ricordato i limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ribadendo che non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del materiale probatorio e che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 1809 c.c.
Nel comodato, il comodante può chiedere la restituzione anticipata del bene quando sopravvenga un bisogno urgente e impreveduto; il bisogno deve essere attuale, concreto e serio, e può consistere anche nel deterioramento improvviso della condizione economica, se provato.
art. 1810 c.c.
Richiamato dalle parti come base del comodato precario, ma la Corte ribadisce che il comodato di casa familiare non si esaurisce in tale schema se vi è una disciplina collegata al bisogno di restituzione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, con il relativo contenuto e la sede processuale di rinvenimento.
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non indica ragioni per discostarsene.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte domande nuove; tuttavia la contestazione dei presupposti della domanda avversaria non integra di per sé domanda nuova.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni delle parti; la censura non può però tradursi in una critica alla motivazione di merito o alla valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione manca, è apparente o è radicalmente incomprensibile, non quando il ricorrente contesti il merito del ragionamento del giudice.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
Massime di principio
- Nel comodato, la restituzione anticipata del bene può essere chiesta dal comodante solo se provi un bisogno urgente, concreto e impreveduto; la semplice allegazione di difficoltà economiche o di esigenze future non è sufficiente.
- Il deterioramento sopravvenuto della situazione economica del comodante può integrare il presupposto per la restituzione del bene, ma solo se è effettivamente dimostrato e se il giudice verifica la concretezza del bisogno e la sua attualità.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di autosufficienza: i documenti e gli atti su cui si fondano i motivi devono essere specificamente indicati e riprodotti nei passaggi rilevanti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando sia stato omesso un fatto storico decisivo, non quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove o si chieda una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Non è ammessa in cassazione una censura che miri a sostituire la propria interpretazione del compendio probatorio a quella motivatamente scelta dal giudice di merito.
- La contestazione in appello dei presupposti di una domanda non integra, di regola, una domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; è invece nuova la pretesa che introduca un diverso petitum o una diversa causa petendi.
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