Sentenza n. 3374/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione con riferimento all'avvio del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, lamentava il rifiuto dell'Ambasciata italiana in Pakistan di concedere un appuntamento necessario a formalizzare la domanda, dopo la preiscrizione universitaria. Il ricorrente aveva inoltre sollecitato il rilascio del visto, ma tale domanda presupponeva l'esercizio del relativo potere amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte ha rigettato il ricorso. La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nelle more del giudizio, l'appuntamento presso l'Ambasciata è stato concesso, sicché il ricorrente ha ottenuto quanto richiesto con l'istanza a provvedere: essere posto in condizione di presentare la domanda di visto. Il giudice ha precisato che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il TAR ha invece rigettato la pretesa di ottenere direttamente dal giudice l'ordine di rilascio del visto, poiché il rilascio costituisce esercizio di un potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza e dell'ingente flusso di domande affrontato dall'Ambasciata in Pakistan.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la decisione sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione deve comunque fissare tempestivamente l'appuntamento necessario a consentirne la presentazione, se richiesto dall'interessato.
Massime di principio
- Nelle procedure per il rilascio di un visto d'ingresso, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di un appuntamento preliminare; tuttavia, l'amministrazione consolare deve fissare tempestivamente l'appuntamento quando esso costituisce il necessario presupposto per formalizzare la domanda.
- Quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto e pone l'interessato in condizione di presentare la domanda, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda relativa a tale specifico obbligo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio di un visto quando l'amministrazione non ha ancora esercitato il relativo potere discrezionale, potendo sindacare l'inerzia e imporre, ricorrendone i presupposti, la definizione del procedimento.
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