Cassazione Penale, Ordinanza n. 28721/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito aveva escluso la configurabilità della fattispecie più lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, sostenendo che ne ricorressero i presupposti applicativi. La censura mirava quindi a ottenere la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità e, correlativamente, una più favorevole valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva già effettuato una valutazione complessiva degli elementi rilevanti per escludere la lieve entità: mezzi, modalità e circostanze della condotta, nonché qualità e quantità della sostanza. In particolare, erano emersi profili di professionalità e non di occasionalità dell'attività di spaccio, tali da giustificare il diniego della fattispecie attenuata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per la condotta di detenzione/cessione di stupefacenti che ha costituito il titolo di condanna confermato nei gradi di merito.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e qualità/quantità della sostanza; è esclusa se anche uno solo di tali elementi depone contro la minima offensività.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi su un singolo dato favorevole, ma deve scaturire da una valutazione complessiva e coordinata di tutti i parametri normativi rilevanti.
- Il giudice di merito deve motivare in modo specifico sul vaglio di tutti gli elementi indicati dalla legge e spiegare perché alcuni di essi assumano prevalenza nel senso dell'esclusione della lieve entità.
- La lieve entità va esclusa quando dalla complessiva dinamica del fatto emergano indici di professionalità o non occasionalità dell'attività di spaccio, perché tali elementi sono incompatibili con la minima offensività richiesta dalla norma.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a contestare l'apprezzamento di merito senza confrontarsi con la valutazione complessiva svolta dal giudice di appello sugli indici normativi della lieve entità.
Come è indicizzato
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