Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-621/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2024. — Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond contro Autoriteit Persoonsgegevens. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Liceità del trattamento – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi – Nozione di “legittimo interesse” – Interesse commerciale – Federazione sportiva – Comunicazione agli sponsor a titolo oneroso dei dati personali dei membri di una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi. — Causa C-621/22

Giurisprudenza europea62022CJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la nozione di "legittimo interesse" ex articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD nel contesto della vendita di dati personali dei membri di una federazione sportiva a sponsor. Ha affermato che un interesse commerciale può costituire un legittimo interesse, ma deve essere lecito e non basta da solo a giustificare il trattamento. Occorre inoltre verificare la stretta necessità della comunicazione e il bilanciamento con i diritti e le libertà degli interessati, secondo le circostanze concrete.

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), RGPD: se la comunicazione onerosa a sponsor dei dati dei membri di una federazione sportiva possa fondarsi sul legittimo interesse commerciale del titolare del trattamento.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), RGPD, la comunicazione a titolo oneroso dei dati personali dei membri di una federazione sportiva a sponsor, per finalità di pubblicità o marketing, possa essere giustificata come trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento; e se tale legittimo interesse debba necessariamente essere determinato dalla legge oppure possa consistere anche in un interesse commerciale lecito.

Principio di diritto

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), RGPD non osta, in linea di principio, a che un interesse commerciale del titolare del trattamento costituisca un legittimo interesse, anche se non è predeterminato dalla legge, purché tale interesse sia lecito. Tuttavia, un trattamento consistente nella comunicazione onerosa dei dati dei membri di una federazione sportiva a sponsor è lecito solo se è strettamente necessario per realizzare quel legittimo interesse e se, dopo una ponderazione concreta, non prevalgono gli interessi e i diritti fondamentali degli interessati; il giudice nazionale deve verificare caso per caso tali condizioni, tenendo conto anche delle ragionevoli aspettative dei membri e della possibilità di misure meno intrusive.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 1 RGPD
  • Articolo 4 RGPD
  • Articolo 5 RGPD
  • Articolo 6 RGPD
  • Articolo 13 RGPD
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7 e 8
  • Articolo 16, paragrafo 1, TFUE

Comunicazione onerosa dei dati dei membri di una federazione sportiva a sponsor

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Amsterdam in una controversia tra il KNLTB e l'Autoriteit Persoonsgegevens sulla legittimità, alla luce del RGPD, della comunicazione dietro corrispettivo dei dati personali dei membri di una federazione sportiva a sponsor per finalità promozionali e di marketing.

Fatti e procedimento principale

Il KNLTB, federazione sportiva costituita in forma di associazione, aveva comunicato nel 2018 dati personali dei propri membri a due sponsor: TennisDirect, per l'invio di volantini promozionali, e NLO, per una campagna di chiamate telefoniche. I dati comprendevano, a seconda del caso, nomi, indirizzi, domicili, date di nascita, numeri di telefono, indirizzi e-mail e nomi dei club di appartenenza.

A seguito di denunce, l'AP ha ritenuto che il KNLTB avesse violato l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, e gli ha inflitto un'ammenda di EUR 525000. Il KNLTB ha contestato la decisione sostenendo che la comunicazione era giustificata da un legittimo interesse proprio, consistente nel rafforzare il legame con i membri e nell'offrire vantaggi economici attraverso partner commerciali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • come debba essere interpretata la nozione di "legittimo interesse" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), RGPD;
  • se tale interesse debba essere necessariamente previsto o determinato dalla legge;
  • se un interesse puramente commerciale, e in particolare la cessione onerosa di dati personali senza consenso a fini di marketing, possa integrare un legittimo interesse.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafo 2, RGPD, sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali;
  • l'articolo 4 RGPD, con le definizioni di dato personale, trattamento, titolare del trattamento e consenso;
  • l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), RGPD, sui principi di liceità, correttezza e trasparenza, e la lettera c) sulla minimizzazione dei dati;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, RGPD, in particolare la lettera f);
  • l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), RGPD, sugli obblighi informativi;
  • gli articoli 7 e 8 della Carta e l'articolo 16, paragrafo 1, TFUE;
  • l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte sulla nozione di legittimo interesse

La Corte ricorda che l'articolo 6, paragrafo 1, RGPD contiene un elenco esaustivo e tassativo delle basi di liceità del trattamento. In assenza di consenso valido, il trattamento può essere giustificato solo se ricorrono una delle condizioni di necessità previste dalle lettere da b) a f).

Quanto alla lettera f), la disposizione richiede tre condizioni cumulative:

  • il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi;
  • la necessità del trattamento per realizzare tale interesse;
  • la prevalenza, o meno, degli interessi e diritti fondamentali dell'interessato.

La Corte afferma che la nozione di legittimo interesse non è limitata agli interessi sanciti e determinati dalla legge: un'ampia gamma di interessi può essere qualificata come legittima, purché sia lecito l'interesse invocato. Il considerando 47 del RGPD conferma questa lettura, menzionando espressamente il marketing diretto come possibile legittimo interesse.

Necessità del trattamento e minimizzazione dei dati

La Corte precisa che la necessità va verificata in concreto: il trattamento deve essere strettamente necessario e non devono esistere mezzi meno invasivi, ma ugualmente efficaci, per raggiungere l'obiettivo perseguito. Tale controllo va letto insieme al principio di minimizzazione dei dati dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD.

Nel caso di specie, la Corte osserva che una federazione sportiva potrebbe, in alternativa, informare preventivamente i membri e chiedere se desiderano che i loro dati siano trasmessi a terzi per fini pubblicitari o di marketing. Una soluzione del genere consentirebbe agli interessati di mantenere il controllo sui propri dati e potrebbe rappresentare una misura meno intrusiva, da verificare però dal giudice nazionale.

Bilanciamento con i diritti degli interessati

La terza condizione richiede una ponderazione tra l'interesse del titolare e i diritti e le libertà fondamentali dei membri, tenendo conto delle circostanze concrete, delle ragionevoli aspettative degli interessati, della portata del trattamento e del suo impatto.

La Corte sottolinea che, nel valutare le ragionevoli aspettative, occorre chiedersi se i membri potessero attendersi, al momento della raccolta dei dati, che questi sarebbero stati venduti a sponsor per finalità promozionali. Assume rilievo anche la natura dei destinatari: nel caso della NLO, operante nel settore dei giochi d'azzardo e dei casinò, il trattamento potrebbe esporre gli interessati a ulteriori rischi, compresi quelli connessi alla ludopatia.

Decisione della Corte

La Corte conclude che l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), RGPD deve essere interpretato nel senso che una comunicazione onerosa dei dati personali dei membri di una federazione sportiva può essere considerata necessaria per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare solo se tale trattamento è strettamente necessario e se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgono i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Inoltre, la norma non richiede che il legittimo interesse sia determinato dalla legge, ma esige che esso sia lecito.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), RGPD può legittimare anche interessi commerciali, ma solo con una verifica rigorosa e concreta di necessità, proporzionalità e bilanciamento. Le organizzazioni che intendano monetizzare dati personali tramite sponsor o partner devono quindi predisporre un'analisi documentata della base giuridica, dell'informativa e delle alternative meno invasive, nonché valutare attentamente le ragionevoli aspettative degli interessati.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalilegittimo interessemarketing direttofederazioni sportivecomunicazione di dati a terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.