Circolare n. 15 del 25/05/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo organico gli adempimenti connessi al modello 730/2012 per i redditi 2011, distinguendo tra assistenza prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati. Definisce soggetti ammessi, modalità e termini di presentazione, compensi, procedure di elaborazione, trasmissione e conservazione, nonché il nuovo flusso telematico dei modelli 730-4 per tutti i sostituti, pubblici e privati. Sono inoltre chiariti i casi particolari di dichiarazione congiunta, 730 integrativo, conguagli a credito e a debito, cessazione del rapporto di lavoro, decesso del contribuente ed eventi eccezionali.
Modello 730/2012: assistenza fiscale per i redditi 2011 da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati
Modello 730/2012 - Assistenza fiscale per i redditi 2011
La circolare disciplina gli adempimenti connessi al modello 730/2012, relativo ai redditi 2011, con riferimento all’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati. Il documento segue la sequenza operativa dell’assistenza, dalla presentazione della dichiarazione alla gestione dei conguagli, includendo le novità sul flusso telematico dei modelli 730-4 e i chiarimenti su cedolare secca e IMU.
Ambito soggettivo e condizioni di utilizzo del 730
Il modello 730 può essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati purché vi sia un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli nei tempi previsti. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato sono previste condizioni specifiche: il contribuente può rivolgersi al sostituto solo se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2012; se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi a CAF o professionista se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2012. Per il personale della scuola con contratto a tempo determinato, il 730 è ammesso se il rapporto dura almeno da settembre 2011 a giugno 2012.
Possono inoltre utilizzare il 730 i soggetti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, se il periodo coperto va almeno da giugno a luglio 2012 e se sono noti i dati del sostituto per il conguaglio. Il rappresentante o tutore può presentare la dichiarazione per incapaci e minori, se ricorrono le medesime condizioni. I redditi dei contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.
Soggetti che possono prestare assistenza fiscale
L’assistenza fiscale può essere prestata dal sostituto d’imposta che abbia scelto di offrire tale servizio, dai CAF-dipendenti e pensionati e dai professionisti abilitati iscritti negli albi dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), d), g) e l) del TUIR possono prestare assistenza ai propri sostituiti; l’assistenza prestata dai sostituti è gratuita per gli assistiti.
La circolare ricorda che tutti i sostituti d’imposta, anche quelli che non prestano assistenza fiscale, sono obbligati a effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate da CAF e professionisti. Dal 2012, inoltre, tutti i sostituti pubblici e privati devono ricevere telematicamente i risultati contabili dei modelli 730-4 tramite l’Agenzia delle entrate e devono quindi comunicare il proprio indirizzo telematico, salvo chi abbia già effettuato la comunicazione nel 2011 senza variazioni.
Professionisti abilitati: iscrizione, visto di conformità e polizza assicurativa
Per poter prestare assistenza fiscale, i professionisti devono avere effettuato la comunicazione alla Direzione regionale competente per ottenere l’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Non è sufficiente la sola abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che costituisce solo uno dei requisiti richiesti. I professionisti già comunicati per il visto di conformità su dichiarazione unificata o IVA non devono ripresentare la comunicazione.
Per l’attività nel 2012 il professionista deve risultare iscritto nell’elenco a partire dal 30 giugno 2012; se l’iscrizione avviene dopo tale data, l’assistenza fiscale sul modello 730 potrà essere prestata solo dall’anno successivo. È inoltre obbligatoria una polizza di responsabilità civile con massimale adeguato e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80, senza franchigie o scoperti e con copertura del risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. La polizza può essere individuale o, in caso di associazione professionale, stipulata dall’associazione, purché copra anche l’attività del singolo professionista abilitato.
Il professionista deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e il rinnovo della polizza o l’attestazione di pagamento rateale del premio. Solo il singolo professionista iscritto nell’elenco è abilitato al visto di conformità; gli altri professionisti dell’associazione non possono apporlo, né trasmettere le dichiarazioni se diversi da quello che ha rilasciato il visto.
Compensi e rapporti con il contribuente
Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale spettano i compensi previsti dalla normativa, ma non quando si tratta di alcune amministrazioni e organi dello Stato espressamente esclusi. Non è previsto alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli, né per le dichiarazioni qualificate come rettifiche, duplicate o annullate.
Per CAF e professionisti il compenso è quello previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 241/1997, ma non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per rettifiche, integrative, duplicate o annullate. Inoltre, se il 730 è compilato correttamente in tutti i campi rilevanti e il contribuente presenta la documentazione necessaria, non deve corrispondere alcun compenso al CAF o al professionista. È possibile richiedere un corrispettivo solo per prestazioni ulteriori, come l’informazione diretta su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate.
Presentazione della dichiarazione: termini, documenti e ricevute
Se il contribuente si avvale del sostituto d’imposta, deve presentare il modello 730/2012 entro il 16 maggio 2012, insieme al modello 730-1 in busta chiusa, anche se non compilato. La circolare precisa che la consegna può avvenire anche in formato elettronico, purché il sostituto abbia predisposto un sito dedicato con utenze e password personali per ciascun dipendente; resta comunque obbligatoria la consegna cartacea del modello 730-1 in busta chiusa.
Il contribuente non deve consegnare al sostituto la documentazione comprovante i dati dichiarati, ma deve conservarla fino al 31 dicembre 2016 ed esibirla se richiesta dall’Agenzia delle entrate. Il sostituto rilascia la ricevuta del modello 730 e della busta 730-1 secondo il modello 730-2; prima del rilascio deve verificare la presenza dei dati del sostituto e delle firme del contribuente, del rappresentante/tutore o di entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta.
Se il contribuente si rivolge a un CAF o a un professionista, la presentazione deve avvenire entro il 20 giugno 2012. Può trattarsi di un modello 730 già compilato e sottoscritto oppure di una richiesta di assistenza per la compilazione. Anche in questo caso va consegnato il modello 730-1 in busta chiusa. Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per la verifica dei dati, delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti, conservandola fino al 31 dicembre 2016.
Per la compilazione, la circolare richiama l’attenzione sulla corretta indicazione della residenza anagrafica solo se variata e chiarisce che le mere modifiche territoriali del comune, della provincia o della regione non costituiscono variazione di residenza. Il CAF o il professionista rilascia la ricevuta 730-2 e deve verificare i requisiti per l’utilizzo del modello, gli estremi del sostituto per i conguagli e le firme necessarie. Nel 730-2 può essere indicato l’impegno a informare direttamente il contribuente su eventuali comunicazioni dell’Agenzia; la scelta va comunicata barrando l’apposita casella nel prospetto di liquidazione.
Dichiarazione congiunta
La dichiarazione congiunta è ammessa per coniugi non legalmente o effettivamente separati, a condizione che almeno uno dei due possa utilizzare il modello 730. Non è utilizzabile se uno dei coniugi possiede nel 2011 redditi non dichiarabili con il 730 o deve presentare il modello UNICO 2012 Persone fisiche. Se entrambi possono avvalersi dell’assistenza, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; se invece la dichiarazione è presentata a un CAF o a un professionista, va indicato come dichiarante il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per il conguaglio.
Non è possibile la dichiarazione congiunta se un coniuge è deceduto o se la dichiarazione è presentata per conto di altri contribuenti.
730 integrativo
La circolare distingue tre ipotesi di 730 integrativo. Se il contribuente riscontra errori o omissioni che comportano un maggior rimborso, un minor debito o non incidono sull’imposta, può presentare entro il 25 ottobre 2012 una dichiarazione integrativa con codice 1, anche se l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto. Se l’integrativa è presentata allo stesso CAF o professionista che aveva elaborato la dichiarazione originaria, deve essere esibita solo la documentazione relativa alla correzione; negli altri casi va esibita tutta la documentazione.
Se il rapporto di lavoro è cessato tra la presentazione del 730 originario e il 25 ottobre, l’integrativa codice 1 è ammessa solo se il contribuente ha un sostituto almeno da ottobre a dicembre 2012. La presentazione dell’integrativa non sospende le procedure già avviate con il 730 originario.
Il codice 2 va utilizzato quando, per incompletezza o incongruenza dei dati del frontespizio, il sostituto non è stato correttamente identificato: la correzione riguarda solo i dati del sostituto e deve essere apportata tempestivamente dal medesimo soggetto che aveva prestato assistenza, così da consentire i conguagli dalle retribuzioni di luglio.
Il codice 3 si applica quando l’integrazione è a favore del contribuente ma il risultato contabile originario non è mai pervenuto al sostituto per errori sui dati del frontespizio relativi al sostituto stesso. Anche in questo caso la correzione deve essere effettuata dallo stesso soggetto che aveva prestato assistenza e l’integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre; il conguaglio sarà effettuato sulla retribuzione di dicembre, con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile dal mese di agosto, o dal mese di settembre per determinate categorie di percipienti.
Elaborazione della dichiarazione e visto di conformità
Il sostituto deve verificare la regolarità formale della dichiarazione e la corretta applicazione dei limiti a deduzioni, detrazioni e crediti. Se emergono anomalie o incongruenze che impediscono il proseguimento dell’assistenza, deve informare tempestivamente il sostituito, il quale dovrà presentare UNICO 2012 Persone fisiche entro i termini ordinari.
Il CAF o il professionista, sulla base dei dati e della documentazione prodotta, verifica la correttezza dei dati e dei calcoli, acquisisce le scelte per l’8 e il 5 per mille e liquida le imposte. Se emergono situazioni che non consentono l’uso del 730, deve informare il contribuente per consentire la presentazione di UNICO.
Il visto di conformità richiede la verifica della corrispondenza delle ritenute con le certificazioni, degli acconti versati o trattenuti, delle deduzioni e detrazioni nei limiti di legge, dei crediti d’imposta spettanti e dell’eventuale eccedenza riportata dalla precedente dichiarazione. La circolare richiama in particolare la documentazione dei farmaci tramite fattura o scontrino con natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario, precisando che la qualità può essere indicata tramite codice AIC e che sigle come SOP, OTC, med. o f.co. sono equivalenti alle diciture estese.
Sono inoltre elencati i principali documenti necessari per premi di assicurazione sulla vita, interessi passivi su mutui per abitazione principale, mutui per costruzione o ristrutturazione, detrazioni per recupero edilizio, riqualificazione energetica e spese per immobili di interesse storico e artistico. Per gli interventi edilizi agevolati iniziati dal 14 maggio 2011, in assenza di titolo abilitativo, è richiesta una dichiarazione sostitutiva con la data di inizio lavori e l’attestazione che l’intervento rientra tra quelli agevolabili.
La circolare precisa inoltre che il controllo deve essere svolto ogni volta che l’onere è utilizzato in più anni, salvo che il CAF o il professionista abbia già verificato la documentazione e ne conservi copia. Il visto di conformità non comporta il controllo della veridicità di tutti gli elementi reddituali indicati dal contribuente, salvo la corrispondenza dei redditi di lavoro con le certificazioni; non sono richieste valutazioni di merito su spese o situazioni soggettive. Sono elencate alcune ipotesi autocertificabili, come la destinazione ad abitazione principale dell’immobile acquistato e la sussistenza delle condizioni di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
Esiti, trasmissione e conservazione
Se il 730 è presentato al sostituto, entro il 15 giugno 2012 quest’ultimo deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il modello 730-3, anche mediante sistemi informatici, purché il dipendente possa accedervi tramite sito internet dedicato con credenziali personali, riceva comunicazione dell’avvenuta disponibilità entro il 31 maggio e possa stampare e sottoscrivere la dichiarazione. La medesima procedura può essere utilizzata anche per le rettifiche. Il sostituto deve trasmettere i dati all’Agenzia delle entrate entro il 2 luglio 2012 e consegnare entro tale data anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione vanno conservati fino al 31 dicembre 2014.
Se l’assistenza è prestata da CAF o professionista, la copia della dichiarazione e il prospetto 730-3 devono essere consegnati al contribuente entro il 2 luglio 2012; il prospetto deve evidenziare il risultato del conguaglio, le eventuali variazioni rispetto ai dati del contribuente, i minori acconti indicati e la scelta per l’8 e 5 per mille. In caso di errori del CAF o del professionista, lo stesso soggetto deve correggere e rielaborare il 730-3. Se il contribuente non condivide le variazioni apportate, può presentare UNICO 2012 Persone fisiche assumendosene la responsabilità. La trasmissione telematica dei dati va effettuata entro il 12 luglio 2012 e può includere, tramite codici, i messaggi del riquadro apposito del 730-3; i codici non vanno riportati sul modello cartaceo. CAF e professionisti conservano dichiarazioni, prospetti e mod. 730-1 fino al 31 dicembre 2014.
Per il 730 integrativo, il CAF o il professionista rilascia la ricevuta, elabora il nuovo 730-3 con l’indicazione del medesimo codice integrativo e consegna tutto entro il 10 novembre 2012; entro il 12 novembre 2012 trasmette i dati e i modelli 730-4 integrativi, destinati ai sostituti che effettueranno i conguagli a credito sulle retribuzioni di dicembre.
Flusso telematico dei modelli 730-4
Dal 2012 il risultato contabile delle dichiarazioni 730-4 deve essere ricevuto da tutti i sostituti d’imposta tramite l’Agenzia delle entrate, mediante la comunicazione del proprio indirizzo telematico. La comunicazione si effettua con il modello approvato dal provvedimento del 2 febbraio 2012 e disponibile sul sito dell’Agenzia; non deve essere ripresentata da chi l’abbia già trasmessa nel 2011 senza variazioni. I CAF e i professionisti trasmettono all’Agenzia i modelli 730-4, rettificativi e integrativi, che verranno resi disponibili all’utenza telematica indicata dai sostituti.
Il 730-4 va comunque consegnato con le vie ordinarie quando l’Agenzia comunica l’impossibilità di trasmissione telematica al sostituto oppure quando il risultato è inviato a un sostituto che non è tenuto al conguaglio perché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente. In questi casi la dichiarazione viene comunque acquisita dall’Agenzia.
Sono esclusi dal flusso telematico alcuni grandi sostituti, tra cui INPS e i sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze - Service Personale Tesoro, per i quali la comunicazione del risultato contabile avviene direttamente dal soggetto che ha prestato assistenza. La circolare specifica che, a seguito della soppressione di INPDAP ed ENPALS dal 1° gennaio 2012, l’INPS riceve anche gli esiti relativi ai contribuenti che nel 2011 avevano tali enti come sostituto; sono indicati i codici sede 111, 222 e 333 per distinguere i casi riferiti rispettivamente a INPS, INPDAP ed ENPALS.
Conguagli: modalità, crediti, debiti e rateazioni
I sostituti effettuano i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2012, o dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili 730-3 o 730-4, anche rettificati o integrativi. Gli enti che erogano pensioni operano il conguaglio sulla prima rata utile di agosto o settembre. I conguagli da dichiarazione integrativa si effettuano sulla retribuzione di dicembre.
Non si effettuano conguagli se l’importo di ciascuna imposta o addizionale non supera 12 euro. In caso di passaggio di dipendenti tra datori di lavoro nel medesimo periodo d’imposta, il nuovo sostituto deve effettuare anche i conguagli e, a tal fine, presentare tempestivamente la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4.
Per i crediti, il rimborso avviene mediante riduzione delle ritenute di luglio e, se necessario, dei mesi successivi. Se le ritenute sono insufficienti, i rimborsi residui si effettuano con le ritenute dei mesi successivi del 2012, dando notizia al dipendente. In presenza di più aventi diritto, i rimborsi devono avere cadenza mensile e percentuale uguale per tutti. Se a fine anno non è stato possibile rimborsare tutto, il sostituto comunica gli importi residui e li indica nella certificazione CUD; il contribuente potrà usarli nella dichiarazione successiva o, se esonerato, nella prima utile. Regole analoghe si applicano nei casi in cui il rimborso non sia stato possibile per mancato perfezionamento di una prestazione erogata dall’INPS.
Per i debiti, le somme risultanti dal 730-3 o 730-4 sono trattenute da luglio 2012; se la retribuzione non è sufficiente, la trattenuta prosegue nei mesi successivi con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile per il differimento. Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, le rate sono maggiorate dello 0,33% mensile e devono concludersi entro novembre. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF. L’importo delle somme trattenute va versato con gli appositi codici tributo F24 o F24 EP, oppure con il capitolo di Tesoreria per gli enti pubblici.
La circolare tratta anche la cedolare secca, chiarendo che l’omesso versamento dell’acconto non impedisce l’opzione se il contribuente regolarizza con ravvedimento operoso; analogamente, se il reddito da locazione è stato considerato per l’acconto IRPEF, è possibile l’applicazione della cedolare secca mediante correzione del codice tributo o tramite dichiarazione, con corrispondente riporto dell’eccedenza come acconto della cedolare. Sono richiamate le sanzioni per acconti carenti.
Per l’IMU, il contribuente può chiedere, tramite il quadro I del modello 730, di utilizzare il credito emergente per il pagamento autonomo dell’imposta con F24. Il sostituto rimborsa l’eventuale differenza tra il credito complessivo e la parte utilizzata per l’IMU. Le somme a credito IRPEF, cedolare secca e addizionali danno luogo a conguaglio anche se di importo non superiore a 12 euro, quando risultino dalla destinazione al pagamento IMU.
Situazioni particolari: cessazione, decesso ed eventi eccezionali
Se prima o durante i conguagli interviene la cessazione del rapporto di lavoro, compresa l’ipotesi del personale della scuola con contratto a termine da settembre 2011 a giugno 2012, oppure l’aspettativa senza retribuzione o situazione analoga, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica gli importi al contribuente, che deve versarli direttamente. In alternativa, se il sostituto deve ancora erogare compensi entro l’anno, il contribuente può chiedere la trattenuta con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile. I rimborsi a credito restano invece dovuti e possono essere effettuati mediante riduzione delle ritenute sugli altri dipendenti.
In caso di decesso del contribuente, l’obbligo di effettuare i conguagli viene meno. Se il decesso interviene prima del completamento di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi gli importi ancora da trattenere, che devono essere versati nei termini previsti per gli eredi; questi non sono tenuti al versamento degli acconti. Per i crediti, il sostituto comunica agli eredi gli importi e li indica nel CUD; il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione successiva degli eredi o chiesto a rimborso. Se gli eredi rilevano incongruenze, possono presentare UNICO 2012 Persone fisiche per integrare redditi o oneri non dichiarati. Se il deceduto era dichiarante in una dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria usando i dati comunicati nel 730-3; il debito va versato tempestivamente senza sanzioni per tardività, mentre il credito è riportabile nella dichiarazione successiva.
Infine, per gli eventi eccezionali la circolare stabilisce che, salvo specifiche disposizioni di sospensione e nuovi termini, i contribuenti residenti in territori colpiti da calamità devono rispettare i termini ordinari del 730 e anche i soggetti che prestano assistenza fiscale devono attenersi alle scadenze previste, compresi i tempi per i conguagli.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare fornisce le istruzioni operative per tutte le fasi dell’assistenza fiscale con il modello 730/2012, per i redditi 2011. Le istruzioni sono articolate separatamente per sostituti d’imposta e per CAF/professionisti, con attenzione alla trasmissione telematica del risultato contabile (mod. 730-4) e alle novità su cedolare secca e IMU.
Soggetti che possono utilizzare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati che abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti. Sono richiamate regole specifiche per contratti a tempo determinato, personale della scuola, collaborazioni coordinate e continuative, rappresentanti/tutori e incapaci. Non è invece ammessa la dichiarazione con modello 730 per i contribuenti deceduti.
Soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale
L’assistenza può essere prestata dal sostituto d’imposta che abbia scelto di effettuarla, dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati iscritti negli albi dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Per i professionisti sono richiamati gli obblighi di comunicazione per l’iscrizione nell’elenco informatizzato, il visto di conformità, la polizza assicurativa e le condizioni per operare anche in forma associata.
Compensi e gratuità per il contribuente
Ai sostituti e ai CAF/professionisti spettano i compensi previsti dalla normativa vigente, con esclusione di alcuni soggetti pubblici espressamente indicati e di specifiche dichiarazioni (rettifiche, duplicate, annullate e integrative). Il contribuente non deve corrispondere alcun compenso per la semplice compilazione corretta del modello 730; un corrispettivo può essere richiesto solo per prestazioni ulteriori, come l’informazione diretta su comunicazioni dell’Agenzia.
Presentazione della dichiarazione e scadenze
Il modello 730/2012 va presentato entro il 16 maggio 2012 al sostituto d’imposta, con il mod. 730-1 in busta chiusa, oppure entro il 20 giugno 2012 a CAF o professionista, con possibilità di assistenza alla compilazione. La documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2016. Sono disciplinate anche le modalità elettroniche di consegna e le verifiche preliminari prima del rilascio della ricevuta.
Dichiarazione congiunta e 730 integrativo
La dichiarazione congiunta è ammessa solo per coniugi non separati e se almeno uno può usare il 730; non è possibile se uno dei coniugi ha redditi non dichiarabili con 730 o deve presentare UNICO. Il 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre 2012 con codici 1, 2 o 3 a seconda del tipo di correzione, con effetti distinti sul conguaglio e sulla trasmissione del risultato contabile.
Elaborazione, visto di conformità e controlli
Il sostituto, il CAF o il professionista devono verificare la regolarità formale della dichiarazione e la documentazione esibita, rilasciando il visto di conformità nei casi previsti. La circolare elenca gli oneri, le detrazioni, i crediti d’imposta e i documenti necessari, con specifiche su farmaci, mutui, recupero edilizio, riqualificazione energetica e immobili di interesse storico-artistico.
Trasmissione telematica e modelli 730-4
Dal 2012 tutti i sostituti d’imposta, pubblici e privati, devono ricevere telematicamente i risultati contabili 730-4 tramite l’Agenzia delle entrate, previa comunicazione del proprio indirizzo telematico. CAF e professionisti trasmettono i dati entro il 12 luglio 2012; per i 730 integrativi sono previsti termini ulteriori. Sono esclusi dal flusso alcuni grandi sostituti, come INPS e sostituti gestiti dal MEF-STP, per i quali opera una trasmissione diretta.
Conguagli, rateazioni e importi minimi
I conguagli si effettuano, di regola, sulle retribuzioni di luglio 2012; per i pensionati sulla prima pensione utile di agosto o settembre. Non si effettuano conguagli se l’importo di ciascuna imposta o addizionale non supera 12 euro. Sono disciplinati il rimborso dei crediti, la trattenuta dei debiti, l’interesse dello 0,40% mensile per il differimento e dello 0,33% per la rateizzazione, oltre alla gestione del quadro IMU e della cedolare secca.
Situazioni particolari
La circolare dedica specifiche istruzioni a cessazione del rapporto di lavoro, assenza di retribuzione, decesso del contribuente ed eventi eccezionali. In tali casi sono stabilite le regole per l’interruzione o il completamento dei conguagli, le comunicazioni a interessati ed eredi e il mantenimento della validità della dichiarazione 730. In assenza di provvedimenti di sospensione, restano fermi i termini ordinari anche per territori colpiti da calamità.
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