Salta al contenuto
Circolare

Risoluzione n. 19 del 1/06/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti su numerosi temi IRPEF: detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica, spese sanitarie, agevolazioni per disabili, carichi di famiglia e altre questioni su mutuo, intermediazione immobiliare, voucher domestici, immobili storici e addizionali locali. In particolare precisa la decorrenza della soppressione di alcuni adempimenti per le ristrutturazioni, i criteri di trasferimento delle detrazioni in caso di vendita, i requisiti probatori per varie spese detraibili/deducibili e le modalità di calcolo degli acconti 2012 per immobili di interesse storico o artistico.

IRPEF – Risposte a quesiti

IRPEF – Risposte a quesiti

La circolare fornisce chiarimenti operativi su diversi profili dell’IRPEF, con particolare attenzione alle detrazioni per interventi edilizi, spese sanitarie, agevolazioni per disabili, carichi di famiglia e altre fattispecie ricorrenti nella prassi dichiarativa. L’obiettivo è uniformare i comportamenti dei contribuenti e degli intermediari, indicando adempimenti, documentazione richiesta, decorrenze normative e criteri applicativi.

Detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La circolare chiarisce gli effetti del DL n. 70 del 2011 sulla disciplina della detrazione per ristrutturazioni edilizie. Dal 14 maggio 2011 non è più richiesto l’invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara: in sostituzione, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto se i lavori sono eseguiti dal detentore e gli altri dati richiesti, oltre a conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione resta fruibile anche se la comunicazione preventiva non è stata inviata, purché i dati richiesti siano indicati nella dichiarazione 730/2012 o UNICO PF 2012 e la documentazione sia conservata. Per chi aveva già spedito la raccomandata al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio 2011, va barrata la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” nei righi dedicati; per chi l’ha spedita dopo l’inizio dei lavori o comunque dal 14 maggio 2011, vanno compilate le colonne dei dati catastali senza barrare la colonna 2.

La soppressione dell’obbligo di separata indicazione del costo della manodopera in fattura ha effetto anche per le spese sostenute prima del 14 maggio 2011, in applicazione del principio del favor rei. Inoltre, la circolare precisa che tale indicazione non è più richiesta neppure per gli interventi agevolabili ai sensi del nuovo art. 16-bis del TUIR.

Box pertinenziali e documentazione condominiale

In caso di acquisto di box pertinenziali, se il contribuente non aveva già inviato la comunicazione prima del 14 maggio 2011, può comunque fruire della detrazione compilando i dati catastali del box nei modelli dichiarativi. I dati catastali del box acquistato nel 2010 vanno collegati alle spese indicate nella sezione III-A tramite l’apposito numero d’ordine.

Per i lavori sulle parti comuni condominiali, il singolo condomino può continuare a fruire della detrazione sulla base della certificazione dell’amministratore, che deve attestare l’adempimento degli obblighi, il possesso della documentazione originale e l’importo imputabile al condomino. L’amministratore conserva la documentazione originale e il condomino, in dichiarazione, indica soltanto il codice fiscale del condominio, mentre i dati catastali sono riportati dall’amministratore nel quadro AC.

Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva

Il provvedimento del 2 novembre 2011 viene interpretato nel senso che la dichiarazione sostitutiva con indicazione della data di inizio lavori non rappresenta un obbligo generalizzato sostitutivo della comunicazione abolita. Essa è richiesta solo quando la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo per l’esecuzione dell’intervento agevolato. Quando invece il titolo edilizio è previsto, devono essere conservate le relative abilitazioni amministrative.

Vendita dell’immobile e trasferimento della detrazione

Dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti interventi agevolati, le parti possono stabilire nell’atto a chi spetta la detrazione residua; in assenza di diversa pattuizione, la detrazione non ancora fruita si trasferisce all’acquirente persona fisica. La circolare conferma che il principio vale anche per cessioni a titolo gratuito, mentre nel caso di trasferimento mortis causa gli eredi conservano il diritto alle quote residue solo se mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La quota di detrazione relativa all’anno del trasferimento segue il soggetto titolare del diritto residuo: se l’atto mantiene la detrazione in capo al cedente, quest’ultimo fruisce dell’intera quota dell’anno di trasferimento.

Ristrutturazione della fognatura e bonifica del terreno

La circolare richiama il principio per cui gli interventi sulla rete fognaria rientrano tra quelli agevolabili come manutenzione straordinaria, mentre la bonifica del terreno non è di per sé agevolabile perché non riconducibile alle categorie edilizie agevolate. Tuttavia, le spese di bonifica possono essere ammesse alla detrazione se risultano indispensabili per realizzare l’intervento di ristrutturazione delle fognature e solo nei limiti della parte di spesa strettamente necessaria, con valutazione tecnica rigorosa e oggettiva.

Spese sanitarie: dispositivi medici, prestazioni professionali, palestra e ultrasuoni

Per i dispositivi medici acquistati in erboristeria, la detrazione è ammessa se sussistono le condizioni generali già fissate dalla circolare n. 20/E del 2011, senza vincoli sulla qualifica del venditore.

Per le prestazioni rese dai professionisti delle professioni sanitarie riabilitative individuate dal DM 29 marzo 2001, la circolare modifica l’impostazione precedente: non è più necessaria, ai fini della detrazione ex art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, la prescrizione medica, purché dal documento fiscale risultino la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria.

Non sono invece detraibili le spese per la frequenza della palestra, anche se accompagnate da certificato medico, perché si tratta di attività salutistica o di cura del corpo e non di trattamento sanitario qualificato.

Quanto all’acquisto di una macchina a ultrasuoni, la detrazione è ammessa se il documento fiscale riporta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo e se il contribuente può dimostrare la marcatura CE e la conformità alle direttive europee applicabili. Se il venditore indica sul documento la dicitura “prodotto con marcatura CE” e il riferimento alla direttiva comunitaria, non occorre conservare ulteriore documentazione di conformità.

Agevolazioni per i disabili: autovetture, esportazione e terapie riabilitative

Per l’acquisto di autovetture da parte di disabili, se la detrazione è stata ripartita in quattro quote annuali e il beneficiario muore prima di aver esaurito le rate, l’erede che presenta la dichiarazione per conto del de cuius può indicare in detrazione in un’unica soluzione le rate residue.

La cancellazione del veicolo dal PRA per esportazione all’estero non consente di accedere nuovamente alle agevolazioni entro il quadriennio: la circolare ritiene che la norma presupponga la demolizione o comunque l’inutilizzabilità del veicolo, non l’esportazione.

Per ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione di persone con handicap, le spese possono essere dedotte solo se un medico ne attesta la necessità, le prestazioni sono svolte in centri specializzati e sono eseguite da personale medico o sanitario specializzato, oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. Per le fatture già emesse nel 2011 è ammessa una specifica attestazione del centro a integrazione del documento fiscale.

Detrazioni per carichi di famiglia

Nel caso di figlia maggiorenne non economicamente indipendente, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e una successiva modifica giudiziale delle condizioni di mantenimento, la residenza presso uno dei genitori non giustifica di per sé l’attribuzione della detrazione al 100%. La circolare afferma che non può applicarsi automaticamente la ripartizione seguita quando la figlia era minore; in assenza di accordi diversi, si applica il criterio ordinario di riparto al 50% tra i genitori, oppure, per accordo, l’attribuzione al genitore con reddito complessivo più elevato.

Per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per famiglie numerose, la circolare stabilisce che se il quarto figlio non è tale anche per l’altro genitore, la detrazione spetta per intero al genitore che ne ha diritto, sempre che ricorrano anche i presupposti per la detrazione ordinaria.

Mutuo ipotecario per l’abitazione principale e oneri notarili

Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% entro il limite di 4.000 euro. Tra gli oneri accessori rientrano anche l’onorario del notaio per la stipula del mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente, mentre non sono detraibili le spese notarili collegate al contratto di compravendita.

Se il contribuente versa al notaio una somma in deposito e la fattura è emessa l’anno successivo ai sensi del DM 31 ottobre 1974, la detrazione spetta comunque nell’anno in cui il deposito è stato effettuato, in base al principio di cassa. È necessario conservare la documentazione che attesta data e importo del deposito e la fattura con l’annotazione degli estremi del deposito.

Oneri di intermediazione immobiliare

La detrazione per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare spetta per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale secondo la nozione IRPEF: l’immobile deve essere quello in cui il contribuente o i familiari dimorano abitualmente. La residenza anagrafica è invece rilevante per l’agevolazione "prima casa" ai fini dell’imposta di registro e non coincide necessariamente con la dimora abituale. La circolare richiama la possibilità di attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva, con applicazione delle sanzioni penali in caso di falsità.

Deduzione dei contributi previdenziali versati con voucher

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese nell’ambito dei lavori domestici, remunerate con i buoni lavoro, rientrano tra quelle per cui i contributi previdenziali versati possono essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR, entro il limite di 1.549,37 euro e per la quota rimasta a carico del contribuente. La circolare precisa che, in questa disciplina speciale, i contributi pari al 13% del valore nominale del voucher sono a totale carico del committente.

La deduzione compete nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del buono, a condizione che la prestazione di lavoro domestico e la consegna del buono cartaceo o la comunicazione all’INPS per il voucher telematico siano già intervenute prima della presentazione della dichiarazione. Il contribuente deve conservare ricevute di versamento, copie dei voucher consegnati o documentazione della comunicazione all’INPS, oltre a una dichiarazione sostitutiva che attesti l’esclusiva riferibilità dei documenti a prestazioni domestiche.

Immobili di interesse storico o artistico locati e acconti 2012

La circolare spiega le conseguenze del DL n. 16 del 2012 sul trattamento fiscale degli immobili di interesse storico o artistico. Dal periodo d’imposta 2012, il reddito dei fabbricati locati è determinato confrontando la rendita catastale rivalutata del 5% con il canone di locazione ridotto del 35%, prendendo il maggiore dei due importi. Ai fini del calcolo degli acconti 2012 IRPEF e addizionale comunale, occorre riliquidare l’imposta del 2011 come se fosse già vigente la nuova disciplina, formando un reddito complessivo “virtuale”.

Per i contribuenti che presentano il modello 730/2012, gli acconti vanno ricalcolati e confrontati con quelli indicati nel prospetto 730/3; l’eventuale differenza può essere versata entro il 30 novembre 2012 senza sanzioni, con interessi al 4% annuo sulla quota che, in assenza del differimento, sarebbe stata versata con la prima rata. La circolare fornisce anche un esempio numerico del ricalcolo.

Cedolare secca e soglie di esenzione delle addizionali regionali e comunali

In presenza di redditi locativi assoggettati a cedolare secca, la base imponibile di tale regime sostitutivo non entra nel reddito complessivo, ma rileva ai fini dei benefici fiscali collegati al reddito. La circolare ritiene che anche le soglie di esenzione dalle addizionali regionale e comunale, se parametrate al reddito, debbano essere verificate tenendo conto dell’imponibile della cedolare secca.

Pertanto, per stabilire se l’esenzione si applichi, l’imponibile dell’addizionale deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca; se la soglia è superata, l’esenzione non opera e l’addizionale si applica sull’imponibile ordinario.

Punti principali

Detrazione 36% per recupero edilizio: adempimenti soppressi e trasferimento della detrazione

La circolare chiarisce che dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70/2011, non è più dovuta la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara: al suo posto il contribuente deve indicare in dichiarazione i dati catastali dell’immobile e conservare la documentazione prevista dal provvedimento del 2 novembre 2011. Lo stesso vale, con regole specifiche, per l’acquisto di box pertinenziali e per l’esibizione della documentazione relativa ai lavori sulle parti comuni condominiali. Viene inoltre precisato che l’eliminazione dell’indicazione separata del costo della manodopera in fattura ha effetto anche per spese anteriori al 14 maggio 2011. In caso di vendita dell’immobile, dal 17 settembre 2011 la detrazione residua può restare al venditore solo se ciò risulta da accordo nell’atto; in mancanza, si trasferisce all’acquirente. Restano ferme le regole per il trasferimento mortis causa agli eredi, subordinato alla detenzione materiale e diretta dell’immobile. È poi chiarito che le spese di bonifica del terreno sono detraibili solo se strettamente indispensabili e accessorie a un intervento agevolato, nei limiti della quota di costo necessaria.

Detrazioni per spese sanitarie: dispositivi medici, prestazioni sanitarie e attività non detraibili

Sono detraibili i dispositivi medici acquistati anche in erboristeria, purché siano rispettate le condizioni generali già indicate nella circolare n. 20/E del 2011. Per le prestazioni rese dagli operatori delle professioni sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, la circolare supera l’orientamento che richiedeva in ogni caso la prescrizione medica: la detrazione spetta anche senza prescrizione, purché dal documento fiscale risultino figura professionale e descrizione della prestazione. Non è invece detraibile la spesa per l’iscrizione in palestra, neppure se supportata da certificato medico, perché non integra una prestazione sanitaria qualificata. Per l’acquisto di una macchina a ultrasuoni, la detrazione è ammessa se il documento fiscale riporta soggetto che sostiene la spesa e descrizione del dispositivo, e se il bene è contrassegnato da marcatura CE; in tal caso non serve conservare ulteriore documentazione di conformità.

Agevolazioni per disabili: veicoli, decesso e terapie riabilitative

In caso di acquisto di autovettura per disabile con detrazione ripartita in quattro quote annuali, se il beneficiario muore dopo aver fruito solo di alcune rate, l’erede che presenta la dichiarazione del deceduto può portare in detrazione in un’unica soluzione le rate residue. Quanto ai veicoli agevolati, la cancellazione dal PRA dovuta a esportazione all’estero non consente di riottenere il beneficio entro il quadriennio: la circolare assimila tale ipotesi alle altre vicende del veicolo e ritiene che la nuova agevolazione non spetti, perché la ratio della norma presuppone la demolizione/inutilizzabilità del mezzo. Per ippoterapia e musicoterapia, le spese possono essere dedotte solo se un medico ne attesti la necessità, le prestazioni siano svolte in centri specializzati e siano eseguite da personale medico o sanitario specializzato, o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica; per le fatture già emesse nel 2011, il requisito può risultare da specifica attestazione del centro.

Detrazioni per carichi di famiglia: figlia maggiorenne e ulteriore detrazione per famiglie numerose

Nel caso di figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica giudiziale delle condizioni di mantenimento, la circostanza che la figlia viva con uno dei genitori non consente di attribuire a quest’ultimo la detrazione del 100% già goduta quando era minore. In assenza di diverse pattuizioni, si applica il criterio generale dell’art. 12 TUIR: detrazione ripartita al 50% tra i genitori, oppure attribuita al genitore con reddito complessivo più elevato se vi è accordo. Per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli, la circolare afferma che se il quarto figlio è tale solo per uno dei genitori, l’ulteriore detrazione spetta per intero a quel genitore, purché ricorrano anche i presupposti per la detrazione ordinaria.

Altre questioni: mutuo, intermediazione, voucher, immobili storici e addizionali

Per gli interessi e oneri accessori del mutuo per l’abitazione principale, l’onorario del notaio e le spese sostenute per conto del cliente sono detraibili nel periodo in cui avviene il pagamento del deposito, anche se la fattura è emessa nell’anno successivo, purché il deposito sia documentato e la fattura rechi gli estremi del deposito. Per la provvigione di intermediazione immobiliare, il concetto di abitazione principale è quello IRPEF, ossia il luogo di dimora abituale del contribuente o dei familiari; la residenza anagrafica non coincide necessariamente con tale requisito. I contributi previdenziali versati tramite voucher per prestazioni domestiche sono deducibili entro il limite di 1.549,37 euro, a condizione che la prestazione e la consegna/comunicazione del buono siano avvenute prima della dichiarazione, e il contribuente conservi la documentazione prevista. Per gli immobili di interesse storico o artistico locati, la circolare spiega come ricalcolare gli acconti 2012 IRPEF e addizionale comunale applicando la nuova disciplina del DL n. 16/2012, consentendo il versamento della differenza entro il 30 novembre 2012 senza sanzioni, con interessi al 4% sulla quota differita. Infine, per le soglie di esenzione di addizionali regionali e comunali in presenza di redditi tassati con cedolare secca, la base imponibile della cedolare deve essere sommata all’imponibile dell’addizionale per verificare il superamento della soglia di esenzione prevista da Regione o Comune.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.