Circolare n. 16 del 30/05/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione della tassa annuale sulle unità da diporto introdotta dall’art. 16 del DL n. 201/2011, come modificato, illustrando soggetti obbligati, esclusioni, misura della tassa, criteri di calcolo e termini di versamento. Vengono inoltre precisate le modalità operative di pagamento, le sanzioni per omesso o tardivo versamento e alcuni casi particolari, come il noleggio, la locazione finanziaria, le unità usate acquistate in corso d’anno e le esenzioni per specifiche categorie di soggetti e utilizzi.
Tassa annuale sulle unità da diporto
Tassa annuale sulle unità da diporto
La circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sulla tassa annuale introdotta dall’art. 16 del DL n. 201/2011, come successivamente modificato. Il documento delimita l’ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta, individua le ipotesi di esenzione, chiarisce le regole di calcolo pro rata, i termini di pagamento e le modalità operative di versamento.
Ambito oggettivo di applicazione
La tassa riguarda tutte le unità da diporto, imbarcazioni e navi, utilizzate a fini diportistici, con lunghezza superiore a 10 metri. La circolare richiama la definizione di unità da diporto contenuta nel Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005) e distingue:
- nave da diporto: scafo superiore a 24 metri;
- imbarcazione da diporto: scafo superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
- natante da diporto: scafo pari o inferiore a 10 metri, oppure unità a remi.
Poiché la tassa colpisce solo le unità oltre i 10 metri, i natanti sono esclusi. L’imposta si applica anche se l’unità è immatricolata all’estero, purché sia posseduta o detenuta da soggetti residenti in Italia.
Misura della tassa
L’importo è fisso annuale e varia in funzione della lunghezza dello scafo. La circolare riporta i seguenti scaglioni:
- euro 800 da 10,01 a 12 metri;
- euro 1.160 da 12,01 a 14 metri;
- euro 1.740 da 14,01 a 17 metri;
- euro 2.600 da 17,01 a 20 metri;
- euro 4.400 da 20,01 a 24 metri;
- euro 7.800 da 24,01 a 34 metri;
- euro 12.500 da 34,01 a 44 metri;
- euro 16.000 da 44,01 a 54 metri;
- euro 21.500 da 54,01 a 64 metri;
- euro 25.000 oltre 64 metri.
È prevista la riduzione del 50% per:
- unità fino a 12 metri usate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinario mezzo di locomozione nei comuni delle isole minori e nella laguna di Venezia;
- unità a vela con motore ausiliario, se il rapporto tra superficie velica e potenza del motore espressa in kW non è inferiore a 0,5.
Per le unità costruite prima dell’obbligo di marcatura CE, la lunghezza va determinata misurando in linea retta la distanza tra il punto estremo anteriore della prora e quello posteriore della poppa, escluse le appendici.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al pagamento:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori in locazione, anche finanziaria, per la durata del contratto;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, quando il possesso sia loro attribuibile.
Se l’unità è in comproprietà o è detenuta da più soggetti, l’obbligo è solidale.
La circolare precisa che non sono tenuti al pagamento i non residenti persone fisiche e le persone giuridiche con sede legale all’estero, anche se l’imbarcazione risulta immatricolata in Italia.
Noleggio e attività commerciali
La norma non menziona espressamente il noleggio tra i soggetti obbligati. Tuttavia, la circolare, per evitare una disparità di trattamento rispetto alla locazione, afferma che anche il noleggiatore deve essere considerato tenuto al pagamento, al pari del locatore.
Inoltre, la tassa non è dovuta per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. La circolare estende tale esclusione anche alle altre attività commerciali previste dall’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2005, cioè quando l’unità è utilizzata:
- per contratti di locazione e noleggio;
- per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- come unità di appoggio nei centri di immersione e di addestramento subacqueo.
Esenzioni e casi di non debenza
Ai sensi della circolare e delle norme richiamate, la tassa non si applica a:
- unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;
- unità obbligatorie di salvataggio;
- battelli di servizio, compresi i tender, purché rechino l’indicazione dell’unità servita;
- unità in uso ai soggetti di cui alla legge n. 104/1992 affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente dell’unità;
- unità possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente per assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- unità nuove con targa di prova nella disponibilità del cantiere costruttore, manutentore o del distributore;
- unità usate ritirate dai cantieri o distributori con mandato di vendita, incluse quelle provenienti da permuta con unità nuove;
- unità provenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
- unità nel primo anno di immatricolazione;
- unità possedute da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, se il possesso non è attribuibile a soggetti residenti.
Decorrenza del tributo e calcolo pro rata
La tassa è annuale e il periodo di riferimento è dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo. Il versamento ordinario deve essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno da chi, alla data del 1° maggio, risulta proprietario, titolare di altro diritto reale o detentore in locazione di durata superiore all’anno.
Quando il presupposto impositivo si verifica dopo il 1° maggio, il pagamento va eseguito entro la fine del mese successivo e l’importo va calcolato in proporzione ai giorni compresi tra la data di insorgenza del presupposto e il 30 aprile successivo.
La circolare richiama il caso dell’acquisto di un’unità usata per la quale la tassa non era stata corrisposta perché in esenzione: il nuovo proprietario deve pagare entro la fine del mese successivo all’acquisto, rapportando l’importo annuo al periodo di possesso.
A titolo esemplificativo, per un’unità di 45 metri acquistata il 1° dicembre 2012, la tassa per il periodo 1° dicembre 2012 – 30 aprile 2013 è calcolata su 150 giorni e risulta pari a euro 6.575,00; per gli anni successivi si applica l’importo annuo di euro 16.000, da versare entro il 31 maggio.
La tassa versata non è rimborsabile se l’unità viene ceduta dopo il pagamento, e il nuovo acquirente non deve corrisponderla nuovamente per lo stesso periodo.
Locazione e locazione finanziaria di breve durata
Per i contratti di locazione e locazione finanziaria soggetti a tassa per la durata del contratto, l’imposta è determinata su base giornaliera. Se il contratto ha durata inferiore all’anno, il versamento va effettuato entro il giorno precedente l’inizio del periodo di godimento, e non si applica il termine ordinario del 31 maggio.
La circolare riporta un esempio di contratto di locazione di 10 giorni per un’unità di 35 metri: l’importo, calcolato proporzionalmente, è pari a euro 342,00 e deve essere versato entro il 14 maggio 2013.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Per omesso, ritardato o parziale versamento è prevista una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell’importo non versato, oltre alla tassa dovuta. In caso di tardivo versamento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, se ne ricorrono le condizioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Modalità di versamento
Il pagamento avviene tramite modello F24 versamenti con elementi identificativi, utilizzando i codici tributo stabiliti dalla risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012.
Chi non può usare il modello F24 deve effettuare un bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato, Capo 8, Capitolo 1222, indicando:
- codice BIC BITAITRRENT;
- causale con generalità del soggetto tenuto al versamento, identificativo dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
- IBAN IT15Y0100003245348008122200.
I dati identificativi dell’unità da diporto e le informazioni necessarie ai controlli devono essere indicati al momento del versamento.
Punti principali
Ambito oggettivo e misura della tassa
La tassa si applica alle unità da diporto, imbarcazioni e navi, di lunghezza superiore a 10 metri, con esclusione dei natanti. È dovuta a prescindere dal Paese di immatricolazione se l’unità è posseduta o detenuta da soggetti residenti in Italia. La misura è fissa annuale e varia in base alla lunghezza dello scafo, con importi da 800 euro per le unità tra 10,01 e 12 metri fino a 25.000 euro per quelle oltre 64 metri. Sono previste riduzioni al 50% per le unità fino a 12 metri usate come ordinario mezzo di locomozione nei comuni delle isole minori e nella laguna di Venezia, e per le unità a vela con motore ausiliario che rispettino un determinato rapporto tra superficie velica e potenza del motore.
Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Sono tenuti al pagamento proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio e utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, quando il possesso dell’unità sia loro attribuibile. Se l’unità è in comproprietà o in detenzione con più soggetti, l’obbligo è solidale. Non sono obbligati i non residenti persone fisiche e le persone giuridiche con sede legale all’estero, anche se l’imbarcazione è iscritta nei registri nazionali. La circolare chiarisce inoltre che, per evitare disparità di trattamento, anche il noleggiatore deve ritenersi soggetto al pagamento, al pari del locatore, pur in assenza di una previsione espressa nella norma.
Esenzioni e casi di non debenza
La tassa non si applica alle unità dello Stato e di altri enti pubblici, alle unità obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio e ai tender, purché recanti l’indicazione dell’unità da diporto servita, e alle unità in uso ai soggetti di cui alla legge n. 104/1992 affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente dell’imbarcazione. Sono esenti anche le unità possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente per assistenza sanitaria e pronto soccorso, le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del cantiere o distributore, le usate ritirate con mandato di vendita, le unità provenienti da contratti di leasing risolti per inadempienza, quelle provenienti da permute con unità nuove, nonché le unità nel primo anno di immatricolazione. Non è dovuta inoltre per unità possedute da soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, se il possesso non è attribuibile a soggetti residenti, e per le unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio o che siano impiegate nelle altre attività commerciali indicate dal Codice della nautica da diporto.
Calcolo, decorrenza e termini di versamento
La tassa è annuale e il periodo di riferimento va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo. Il versamento ordinario va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno da chi risulta proprietario o titolare del diritto reale, oppure detentore in locazione, alla data del 1° maggio. Se il presupposto impositivo si verifica dopo il 1° maggio, il pagamento va eseguito entro la fine del mese successivo e la tassa si calcola pro rata temporis fino al 30 aprile successivo. Per i contratti di locazione o locazione finanziaria di durata inferiore all’anno, la tassa va pagata entro il giorno precedente l’inizio del periodo contrattuale e si determina su base giornaliera. La circolare precisa anche che, in caso di cessione successiva al pagamento, la tassa non è rimborsabile e il nuovo acquirente non deve pagarla di nuovo per lo stesso periodo.
Sanzioni e ravvedimento
Per omesso, ritardato o parziale versamento è prevista una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell’importo non versato, oltre alla tassa dovuta. In caso di tardivo versamento, ove ne ricorrano i presupposti, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Modalità di versamento e dati identificativi
Il pagamento avviene, di regola, tramite modello F24 versamenti con elementi identificativi, usando i codici tributo individuati con la risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012. Chi non può utilizzare l’F24 deve effettuare un bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato – Capo 8, Capitolo 1222, indicando il codice BIC BITAITRRENT, la causale con generalità del soggetto, identificativo dell’unità, codice tributo e periodo di riferimento, e l’IBAN IT15Y0100003245348008122200. I dati identificativi dell’unità e le informazioni utili ai controlli devono essere indicati al momento del versamento.
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