Sentenza del 27/09/2021 n. 4280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Determinazione della base imponibile - Compravendita con accollo del debito - Solvendi causa - Autonoma imposizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che quando l'accollo è pattuito 'solvendi causa' e quindi ha lo scopo concreto di estinguere l'obbligazione corrispettiva (prezzo), l'accollo non costituisce una pattuizione autonoma e non va assoggettato a imposizione separata. Ne consegue l'esclusione dell'importo dell'accollo dalla base imponibile ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 131/86, conformemente al principio espresso in Cass. n. 8786/2017.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Determinare se, ai fini dell'imposta di registro, l'accollo del debito convenuto in una compravendita debba essere incluso nella base imponibile quando l'accollo è pattuito 'solvendi causa', ossia con la finalità di estinguere l'obbligazione di pagamento del prezzo e collegato funzionalmente all'operazione di compravendita.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986
L'art. 21 esclude dall'imponibile elementi che non costituiscono corrispettivi autonomi; l'accollo 'solvendi causa', funzionalmente collegato al prezzo e finalizzato all'estinzione dell'obbligazione corrispettiva, non assume autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro
Cassazione
Giurisprudenza di riferimento che afferma la non autonoma imponibilità dell'accollo pattuito 'solvendi causa' in compravendita, confermando che l'accollo così qualificato non integra una pattuizione distinta dalla obbligazione corrispettiva
Massime di principio
- Distinguere sempre l'accollo 'solvendi causa' dall'assunzione autonoma: se lo scopo dichiarato e la concreta funzione dell'accollo è estinguere l'obbligazione di pagamento del prezzo, l'accollo è funzionalmente parte del corrispettivo e non va incluso nella base imponibile.
- Valutare la prova e la volontà delle parti: documentare esplicitamente nel contratto che l'accollo è convenuto per estinguere l'obbligazione di prezzo e che non crea una autonoma posizione debitoria liberatoria o sostitutiva rispetto al venditore.
- Controllare la posizione del creditore originario: l'effetto liberatorio o meno nei confronti del creditore può incidere sulla qualificazione. L'accollo che determina novazione o crea un obbligo autonomo verso il creditore è più probabile che venga considerato imponibile.
- Esaminare la correlazione economica e funzionale: la mancanza di autonomia si desume dalla unicità dello scopo concreto e dal rapporto diretto con l'obbligazione corrispettiva; se sussiste tale unicità, opererà l'esclusione ai sensi dell'art. 21 DPR 131/86.
- In caso di dubbio, prevedere clausole e documentazione accessoria (es. dichiarazioni delle parti, assenso del creditore) per chiarire la natura dell'accollo e ridurre il rischio di contestazioni dall'Amministrazione finanziaria.
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