Cassazione Civile, Ordinanza n. 32468/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento e i sottostanti avvisi di addebito notificati tramite PEC nell'ambito della riscossione di crediti previdenziali e fiscali. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo valide le notifiche via PEC nonostante le censure della società sulla loro forma e provenienza: invio da indirizzo PEC non inserito in pubblici registri, allegato in PDF anziché in formato p7m, mancanza di specifica autenticazione delle ricevute di consegna e assenza di firma digitale. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato il fatto che gli atti risultavano pervenuti all'indirizzo PEC della società desumibile dalla visura camerale, facendo operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e ritenendo raggiunto lo scopo della notificazione. In cassazione la società deduceva tre motivi: (1) violazione di legge e omessa motivazione in tema di notificazione dell'intimazione e degli avvisi, richiamando norme sulla notifica fiscale e telematica; (2) violazione di legge e omessa motivazione per mancato esame della prescrizione; (3) violazione di legge e omessa motivazione per mancato esame della decadenza dal potere di riscossione. I motivi 2 e 3 erano prospettati come conseguenti all'asserita invalidità delle notifiche e alla pretesa mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la piena validità della notifica della cartella/intimazione via PEC in formato PDF e la legittimità della notificazione anche quando l'invio non provenga da un indirizzo PEC istituzionale del mittente, poiché la disciplina considera essenziale l'indirizzo PEC del destinatario e il suo reperimento in pubblici elenchi, non quello del notificante. Ha quindi escluso i vizi formali dedotti e, conseguentemente, ha dichiarato infondati anche i motivi relativi a prescrizione e decadenza, poiché le notifiche perfezionate avevano effetto interruttivo della prescrizione e rendevano tardive le contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte con tempestiva impugnazione degli atti notificati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite e alla prenotazione a debito nei confronti dell'agente della riscossione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
La ricezione dell'atto all'indirizzo PEC della destinataria, risultante dalla visura camerale, integra una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria circa l'impossibilità di utilizzare lo strumento informatico.
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione telematica.
art. 3-bis L. n. 53/1994
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla forma della notificazione, ma non ritenuto ostativo alla validità della notifica via PEC in PDF.
art. 16-ter D.L. n. 179/2012
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni telematiche; la Corte ha escluso che le modalità dedotte ne compromettessero la validità.
art. 57-bis, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto conforme alla disciplina la notificazione via PEC contestata.
art. 26 D.P.R. n. 602/1973
La norma viene letta nel senso che rileva l'indirizzo PEC del destinatario e la sua estrazione da elenchi previsti dalla legge, non essendo prescritto che il mittente utilizzi un indirizzo PEC istituzionale.
art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999
Richiamato per sostenere la prescrizione dei crediti, ma la censura è stata respinta perché le notifiche regolarmente effettuate avevano interrotto la prescrizione e precluso contestazioni tardive.
art. 25 D.Lgs. n. 504/1992
Richiamato per sostenere la decadenza dal potere di riscossione, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza in presenza di notifiche perfezionate.
art. 5 D.L. n. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983
Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza; la Corte ha ritenuto che la tempestività delle notifiche escludesse la decadenza eccepita.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione degli atti della riscossione via PEC è valida quando l'atto perviene all'indirizzo PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque legalmente reperibile, essendo irrilevante, ai fini della validità, che il mittente non utilizzi un indirizzo PEC istituzionale, salvo diversa previsione espressa.
- La trasmissione dell'atto in formato PDF non invalida di per sé la notifica telematica, essendo il documento trattato come copia informatica/idonea a realizzare il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- La ricezione dell'atto all'indirizzo PEC del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c.; incombe sul destinatario l'onere di provare l'impossibilità di utilizzare lo strumento informatico o altri fatti idonei a vincere la presunzione.
- Quando la regolarità della notificazione dell'atto presupposto è accertata, risultano infondate le censure di prescrizione o decadenza fondate sulla mancata o invalida conoscenza dell'atto stesso, poiché la notifica perfezionata può spiegare effetto interruttivo e precludere contestazioni tardive.
- Le doglianze che attengono alla validità della notificazione degli atti presupposti devono essere dedotte con tempestiva impugnazione di tali atti; se la notificazione è valida e perfezionata, non è più consentito far valere tardivamente vizi che avrebbero dovuto essere subito contestati.
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