Sentenza n. 7775/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento con misura cautelare anche monocratica - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 8 novembre 2024, n. prot. 44692 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Diparti-mento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconosci-mento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra An-na Barbaresi nata il 5 aprile 1975 a Cesena (FC) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30 settembre 2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 6185 del 14 marzo 2022, come citata in premessa, è rigettata.”; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scatur-ire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento specializzato sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero ha respinto la domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un'università spagnola nell'ambito di un corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo. L'Amministrazione ha ritenuto che il titolo non fosse abilitante né ufficiale secondo la normativa spagnola e non consentisse l'accesso all'insegnamento in Spagna; ha inoltre ravvisato incolmabili differenze quantitative e qualitative rispetto al percorso italiano di specializzazione sul sostegno disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, quanto a sostegno didattico, laboratori diversificati per grado scolastico, tirocinio, crediti formativi e modalità di svolgimento degli insegnamenti. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata valutazione effettiva della formazione e dell'esperienza maturate, mancata attivazione di misure compensative e mancato soccorso istruttorio. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia UE.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare la domanda anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il giudice ha ritenuto illegittimo considerare dirimente l'assenza di un titolo abilitante o ufficiale in Spagna. Alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, della direttiva 2005/36/CE e della giurisprudenza europea, l'autorità dello Stato ospitante deve valutare l'insieme dei diplomi, attestati, competenze ed esperienze dell'interessato e confrontarli concretamente con le qualifiche richieste in Italia. Anche un titolo non abilitante può essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa. Il Ministero, pur avendo formalmente svolto un confronto tra i percorsi, lo ha fondato su rilievi generali e formali, senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione prodotta, dalla quale risultavano 1500 ore di formazione, di cui 1200 teoriche e 300 pratiche, nonché una significativa sovrapposizione tra le materie spagnole e quelle previste dal percorso italiano. Inoltre, in presenza di differenze formative, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'imposizione di misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, invece di escludere in via preconcetta tale possibilità. La distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio non è stata ritenuta ostativa in assoluto, dovendo essere verificata in concreto l'idoneità del percorso a conferire le competenze richieste. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
Impongono, secondo la giurisprudenza europea richiamata, di valutare le competenze professionali dell'interessato anche quando non ricorra integralmente il meccanismo di riconoscimento previsto dalla direttiva, mediante confronto con le qualifiche richieste nello Stato ospitante.
artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento consente l'accesso nello Stato ospitante alla stessa professione esercitabile nello Stato d'origine; tuttavia la disciplina non può rendere più difficile il riconoscimento nelle situazioni non integralmente contemplate dalla direttiva.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'imposizione di misure compensative quando il confronto tra le formazioni evidenzi differenze sostanziali.
artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007
Richiamati come disciplina nazionale corrispondente alle disposizioni della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
D.M. 30 settembre 2011
Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno; le sue previsioni costituiscono parametro del confronto, ma non autorizzano una valutazione meramente formale né escludono a priori misure compensative.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per il decreto cautelare monocratico già adottato nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità dello Stato ospitante deve valutare concretamente l'insieme dei diplomi, attestati, competenze ed esperienze dell'interessato e confrontarlo con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- L'assenza di un titolo abilitante o ufficiale nello Stato d'origine non costituisce, di per sé, una barriera assoluta alla valutazione del percorso formativo nell'ambito del procedimento comparativo, ferma restando la possibilità per lo Stato ospitante di non riconoscerlo automaticamente.
- La valutazione comparativa delle qualifiche professionali deve essere effettiva, analitica e adeguatamente motivata; non è sufficiente fondare il diniego su differenze terminologiche, sulla diversa qualificazione formale del percorso o su rilievi generali non confrontati con la documentazione prodotta dall'interessato.
- Quando il confronto evidenzia una corrispondenza parziale o differenze sostanziali tra la formazione estera e quella nazionale, l'amministrazione deve valutare l'imposizione di misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, anziché escludere in via preconcetta il riconoscimento.
- La distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri non è decisiva in astratto: l'amministrazione deve verificare in concreto se il percorso seguito abbia conferito competenze equivalenti o compensabili rispetto a quelle richieste per l'esercizio della professione nello Stato ospitante.
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