Cassazione Penale, Sentenza n. 29671/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto la detenzione domiciliare in sostituzione. Il ricorso denunciava violazione degli artt. 47 e 70 Ord. pen. e carenza/mancata motivazione: si contestava che i giudici non avessero verificato la reale incompatibilità delle violazioni con la prosecuzione dell'affidamento, non avessero valutato la gravità delle violazioni alla luce del comportamento complessivo dell'affidato e avessero ignorato che le tre mancate risposte ai controlli derivavano dal malfunzionamento del citofono (riparato) e pertanto erano episodiche e non idonee a giustificare la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva preso a base le note dei Carabinieri attestanti la mancata reperibilità di Granata in tre diverse occasioni (23/12/2024, 05/01/2025 e controllo notturno del 13/01/2025 con nota del 15/01/2025) e aveva valutato tali violazioni, per la loro reiterazione e per l'inottemperanza all'obbligo di agevolare i controlli domiciliari (verifica e reperibilità del citofono, reperibilità telefonica), come indice di perdita della funzione risocializzante dell'affidamento. La tesi difensiva sull'involontarietà dovuta a malfunzionamento del citofono è stata considerata non sufficientemente dimostrata e non idonea a neutralizzare il quadro negativo. La Corte ha inoltre rilevato la corretta valutazione comparativa del comportamento complessivo dell'affidato e l'adeguatezza della misura sostitutiva della detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
La revoca dell'affidamento in prova va decisa con valutazione comparativa del comportamento complessivo dell'affidato; non deriva automaticamente dalla mera violazione delle prescrizioni, ma dalla valutazione se le violazioni rendano incompatibile la prosecuzione della prova e ne compromettano la funzione rieducativa.
art. 70 Ord. pen.
Richiamato nella contestazione difensiva: riguarda le modalità di esecuzione delle misure alternative e le relative prescrizioni; la Corte non ha ravvisato violazione nell'applicazione di tale disposizione da parte del giudice di sorveglianza.
art. 51-ter Ord. pen.
Consente di disporre misure alternative meno afflittive in sostituzione di altre revocate; il Tribunale lo ha correttamente applicato ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare come misura alternativa adeguata alla situazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica: il giudice deve valutare, comparando il fatto violativo con il complessivo andamento della misura, se la violazione renda incompatibile la prosecuzione del trattamento rieducativo.
- Violazioni ripetute delle prescrizioni fondamentali (es. rendersi reperibile e agevolare i controlli domiciliari) possono giustificare la revoca anche se singoli episodi sembrano 'episodici', se ne emerge una tendenza e compromettono la fiducia tra organi del trattamento e affidato.
- L'allegazione di cause involontarie o tecniche (es. malfunzionamento del citofono) deve essere adeguatamente provata e confrontata con la totalità delle risultanze: non basta una dichiarazione difensiva non corroborata.
- Il giudice di sorveglianza può, ove la revoca sia motivata, disporre una misura alternativa meno ampia (es. detenzione domiciliare) se ritenuta compatibile con la posizione personale e con la pena residua.
- In Cassazione l'esame è soprattutto di legittimità e di logicità della motivazione: contestazioni che si riducano a rivalutazioni dei fatti e degli elementi probatori, quando la motivazione è congrua, sono destinate al rigetto.
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