Cassazione Civile, Ordinanza n. 00848/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica del valore in dogana e un atto di irrogazione sanzioni relativi a importazioni effettuate nel semestre luglio-dicembre 2011. L'Ufficio sosteneva che le royalties dovute in forza di un contratto di licenza di marchio dovessero essere incluse nel valore doganale delle merci, perché il pagamento costituiva condizione di vendita ai sensi della disciplina unionale; in particolare, deduceva che le clausole contrattuali, il codice di condotta e gli accordi con i produttori evidenziavano un controllo indiretto della licenziante sui produttori e sui prodotti. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che emergesse solo un controllo qualitativo, non idoneo a integrare la condizione di vendita. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 157, 159 e 160 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 e dell'Allegato 23 DAC, sostenendo un errore di sussunzione: il giudice di merito avrebbe ignorato numerose clausole del contratto di licenza e i relativi indicatori sintomatici del controllo, che avrebbero imposto l'inclusione delle royalties nella base imponibile doganale. La società ha resistito con controricorso e memoria, chiedendo anche la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza e la richiesta di riunione. Ha ritenuto ammissibile il ricorso, qualificando la censura come dedotta falsa applicazione di legge per vizio di sussunzione, e ha accolto il motivo. La Corte ha affermato che il giudice di merito aveva erroneamente ridotto la portata delle clausole contrattuali a un mero controllo di qualità, senza valorizzare l'insieme degli elementi negoziali rilevanti per verificare se il pagamento delle royalties costituisse una condizione della vendita. Richiamando la disciplina unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione, ha ribadito che, ai fini del valore doganale, il controllo del licenziante può essere anche di fatto e indiretto e che non è sufficiente escluderlo in presenza di un controllo solo qualitativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ricorda che il vizio dedotto può riguardare la falsa applicazione della norma, quando si contesta la sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto.
La riunione delle impugnazioni è obbligatoria solo se hanno ad oggetto la stessa sentenza; altrimenti è solo facoltativa e non necessaria.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 29
Il valore in dogana è, in via generale, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 32, par. 1, lett. c)
Al prezzo effettivamente pagato o da pagare vanno aggiunti i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, quando il compratore è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 143
La nozione di controllo è rilevante nella disciplina doganale e va intesa in senso ampio, anche di fatto, secondo la capacità di esercitare potere di costrizione o di orientamento.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 157
Definisce i corrispettivi e diritti di licenza e richiede, per l'inclusione nel valore doganale, che il pagamento si riferisca alle merci e costituisca una condizione di vendita.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 159
Il diritto di licenza relativo al marchio si aggiunge al valore solo in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla norma, tra cui la riferibilità alle merci e il difetto di libertà dell'acquirente di ottenere i beni da altri fornitori non legati al venditore.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 160
Il pagamento delle royalties costituisce condizione della vendita quando il venditore o una persona a lui legata chiede all'acquirente di effettuarlo.
Allegato 23 al Regolamento (CEE) n. 2454/1993
Il controllo ricorre quando una persona sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sull'altra.
Direttiva 2008/95/CE, art. 8
La Corte la richiama come conferma delle regole di esperienza sui poteri di controllo normalmente insiti nel rapporto di licenza di marchio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge può investire il vizio di sussunzione quando si contesta la riconducibilità dei fatti accertati alla fattispecie normativa applicata dal giudice di merito.
- In materia doganale, il valore di transazione è regola generale, ma va integrato con le royalties quando ricorrono cumulativamente riferibilità alle merci, mancata inclusione nel prezzo e pagamento come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede necessariamente un'espressa clausola contrattuale: può desumersi anche implicitamente dal complesso delle pattuizioni e dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
- Il controllo rilevante ai fini doganali è una nozione ampia, comprensiva anche del controllo di fatto o indiretto, e non si esaurisce nel mero controllo qualitativo del prodotto.
- Per verificare se le royalties vadano incluse nel valore in dogana, il giudice deve esaminare congiuntamente contratto di licenza, eventuali accordi con i produttori e ulteriori documenti dell'operazione, senza frammentare artificialmente i rapporti negoziali.
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