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Sentenza

Sentenza n. 4645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 151/21/CSP dell’8 luglio 2021, recante ordinanza-ingiunzione e sanzione amministrativa pecuniaria di 62.500 euro per la diffusione di una trasmissione lesiva della tutela dei minori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCOM. Con il primo motivo ha dedotto la genericità e l’insufficienza della motivazione del provvedimento sanzionatorio, il difetto di istruttoria, la violazione del giusto procedimento e l’omessa esplicitazione del nesso tra le descrizioni trasmesse e il pregiudizio arrecato al minore, sostenendo inoltre che l’Autorità non avesse adeguatamente ponderato il diritto di cronaca né spiegato perché le cautele adottate per tutelare l’anonimato fossero inidonee. Con il secondo motivo ha contestato la violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, dell’art. 34, commi 2 e 6, d.lgs. 177/2005, delle regole deontologiche giornalistiche, della Carta di Treviso e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sostenendo di non avere diffuso nome, cognome o immagini identificative, di avere trattato fatti già noti e di avere perseguito una finalità informativa e pedagogica. Ha inoltre lamentato l’assenza di attualità della contestazione relativa alla mancata avvertenza sui contenuti turbativi. In via subordinata ha censurato la quantificazione della sanzione, chiedendone la riduzione al minimo edittale di 25.000 euro, per violazione dell’art. 11 l. 689/1981 e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le censure sulla genericità e sul difetto di motivazione, rilevando che l’atto di contestazione e la delibera indicavano le norme violate e trascrivevano i passaggi della trasmissione posti a fondamento dell’accertamento. L’AGCOM aveva adeguatamente motivato l’idoneità dei contenuti a nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, considerando il contenuto della puntata, l’orario di messa in onda, le modalità di diffusione e l’assenza della segnaletica prescritta. Il Collegio ha ritenuto violato l’obbligo di assoluto anonimato del minore vittima di reato: l’identificabilità può derivare dalla valutazione complessiva di informazioni personali, descrizioni, riferimenti geografici, riprese dell’abitazione e dei dintorni, nonostante l’omissione di nome, cognome e immagini del volto. La precedente divulgazione dei fatti da parte della stampa non esclude l’illecito, poiché le disposizioni applicate riguardano specificamente la diffusione audiovisiva, caratterizzata da particolare potere diffusivo e lesivo. Il diritto di cronaca e la finalità pedagogica non prevalgono sulla tutela dell’integrità psichica e morale del minore; il servizio non presentava uno straordinario valore sociale o informativo tale da giustificare la diffusione di dettagli e immagini evitabili, potendo l’approfondimento essere realizzato mediante omissioni rispettose della dignità del minore. Né un avviso o un simbolo di non idoneità per i minori avrebbe legittimato la trasmissione in chiaro in una fascia oraria non riservata agli adulti, avuto riguardo alla lesività del contenuto. Anche la censura sul quantum è stata respinta: AGCOM aveva considerato analiticamente i parametri dell’art. 11 l. 689/1981 e la sanzione, pari a 62.500 euro, è stata ritenuta proporzionata, anche perché ampiamente inferiore al massimo edittale di 350.000 euro, in relazione alla lesività dei contenuti, alla loro diffusione su RaiPlay e alla posizione della concessionaria di pubblico servizio. La RAI è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento sanzionatorio è sufficiente quando espone le norme applicate, gli elementi fattuali rilevanti e l’iter logico che collega i contenuti diffusi alla violazione contestata.

  • paragrafo 1.2 Codice di autoregolamentazione TV e minori

    a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato

    L’obbligo di anonimato è assoluto e può essere violato anche senza la diffusione del nome, del cognome o del volto, quando la combinazione di informazioni personali e contestuali consenta l’identificazione del minore.

  • paragrafo 2.3 Codice di autoregolamentazione TV e minori

    a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 ... notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori

    Nella fascia oraria indicata non possono essere diffusi contenuti idonei a turbare o nuocere ai minori; l’eccezione per notizie di straordinario valore sociale o informativo richiede una necessità effettiva e non consente la diffusione di dettagli evitabili.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. 177/2005

    le trasmissioni ... non devono contenere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori

    La diffusione di programmi potenzialmente lesivi è ammessa solo mediante collocazione oraria o accorgimenti tecnici idonei a impedire la normale fruizione da parte dei minori; un semplice avviso non legittima la trasmissione in chiaro in fascia non riservata agli adulti quando il contenuto sia lesivo.

  • art. 34, comma 6, d.lgs. 177/2005

    le emittenti televisive ... sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori

    Le prescrizioni del Codice di autoregolamentazione costituiscono parametri vincolanti per le emittenti televisive.

  • art. 11 l. 689/1981

    devono essere considerati la gravità del fatto, l’opera svolta per rimuovere le conseguenze, la personalità dell’agente e le condizioni economiche

    La sanzione è legittima quando l’amministrazione considera e motiva analiticamente i parametri normativi; nel caso concreto l’importo è stato ritenuto proporzionato alla gravità e diffusione della violazione.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti per l’oscuramento dei dati personali e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della pronuncia.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell’oscuramento disposto in sentenza.

Massime di principio

  • L’obbligo di garantire l’assoluto anonimato del minore vittima di reato può essere violato anche quando non siano diffusi nome, cognome o immagini del volto, se l’insieme delle informazioni personali, dei riferimenti geografici, delle immagini dei luoghi e degli altri dettagli trasmessi consente agli spettatori di identificarlo.
  • L’identificabilità del minore collegabile a un reato comporta di per sé un rischio di pregiudizio, senza necessità di dimostrare ulteriormente la nocività concreta degli effetti, non essendo normalmente possibile verificarli se non a distanza di tempo.
  • Nel bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dell’integrità fisica, psichica e morale dei minori, l’interesse del minore è prevalente; l’approfondimento giornalistico deve quindi omettere dettagli e immagini non necessari quando la notizia possa essere trattata senza strumentalizzare o rendere identificabile la vittima.
  • La precedente divulgazione della vicenda attraverso altri mezzi di informazione non esclude la violazione delle norme poste a tutela dei minori nella diffusione audiovisiva, considerato il particolare potere diffusivo e lesivo della televisione.
  • Un avviso acustico o un simbolo visivo di non idoneità per i minori non rende lecita la trasmissione in chiaro, durante una fascia oraria accessibile al pubblico minorile, di contenuti lesivi che avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente in orario o con modalità tecniche idonee a escludere la normale fruizione da parte dei minori.
  • Nella determinazione della sanzione amministrativa, l’importo è proporzionato quando l’autorità considera analiticamente i parametri normativi, la gravità e diffusione della violazione, l’opera svolta per rimuoverne le conseguenze e la posizione dell’autore, anche quale concessionario di pubblico servizio.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieProtezione dei dati personali
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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