Sentenza del 23/11/2018 n. 30336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato il recupero di un credito d’imposta di Euro 1.608.207,00 indicato dalla società per il periodo d’imposta 2006. Secondo l’Ufficio, il credito era inesistente perché derivava da un’operazione ritenuta fittizia di acquisizione dell’usufrutto su azioni e successiva cessione del credito. L’Agenzia deduceva, da un lato, la carenza di motivazione della sentenza e, dall’altro, l’errata applicazione del divieto di doppia imposizione, poiché sia la società cedente sia la cessionaria avevano utilizzato il medesimo credito in compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo sufficientemente chiara e comprensibile la motivazione della sentenza della CTR. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che non vi era doppia imposizione: l’Amministrazione non aveva tassato due volte lo stesso reddito, ma aveva recuperato somme indebitamente compensate da due soggetti sulla base di un credito d’imposta inesistente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini il merito, valuti le ulteriori questioni rimaste assorbite e consideri anche l’eventuale applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione della CTR permetteva di comprendere il percorso logico e le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte lo ha ritenuto fondato con riferimento all’erronea applicazione del divieto di doppia imposizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Prevede il divieto di doppia imposizione. Tale divieto opera quando la medesima imposta viene applicata più volte in relazione allo stesso presupposto impositivo; non impedisce però il recupero di un credito d’imposta inesistente utilizzato in compensazione da più soggetti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163, TUIR
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
La norma conferma il principio generale contro la reiterazione della tassazione dello stesso presupposto. Non si applica quando l’Amministrazione procede al recupero di un credito fittizio o inesistente indebitamente utilizzato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14
È stato richiamato tra i motivi di merito rimasti assorbiti e dovrà eventualmente essere esaminato dal giudice del rinvio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla disciplina dell’elusione o abuso del diritto; la questione non è stata decisa dalla Cassazione ed è rimasta esaminabile nel giudizio di rinvio.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Il giudice del rinvio deve valutare l’eventuale applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, secondo il principio del favor rei, alle violazioni contestate.
Massime di principio
- Il divieto di doppia imposizione opera solo quando la stessa imposta viene applicata più volte sul medesimo presupposto impositivo; non impedisce il recupero dello stesso credito d’imposta inesistente utilizzato da più soggetti.
- La cessione di un credito d’imposta non rende automaticamente opponibile il credito all’Amministrazione finanziaria: se il credito è inesistente all’origine, l’Ufficio può contestarne l’utilizzo anche nei confronti del cessionario.
- Il recupero di somme compensate sulla base di un credito inesistente non costituisce una duplicazione d’imposta, ma il ripristino dell’imposta non versata.
- Quando la sentenza di merito viene cassata per una specifica ragione assorbente, le questioni non esaminate non sono definitivamente precluse e possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
- In materia sanzionatoria tributaria, il giudice deve verificare se modifiche normative successive prevedano un trattamento più favorevole applicabile retroattivamente al contribuente.
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