Sentenza del 09/03/2018 n. 5723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
T.S. ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ridotto da 200.000 a 145.000 euro il maggior valore attribuito dall'Ufficio alla cessione della licenza taxi, determinando una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF 2004. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, poiché l'Ufficio aveva richiamato genericamente notizie di stampa, dati e informazioni esterne senza allegarli né riprodurne il contenuto essenziale. Ha inoltre denunciato la motivazione apparente, incomprensibile e non pertinente della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento per carenza di motivazione, in quanto il richiamo per relationem ad altri elementi è valido solo se l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale dei documenti richiamati o li allega, consentendo al contribuente di comprenderne pienamente la pretesa fiscale. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza regionale era apparente, generica e non collegata concretamente alla controversia. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stato richiesto al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
L'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem, ma l'atto deve riprodurre il contenuto essenziale degli atti richiamati o allegarli.
Il contribuente deve poter individuare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'accertamento. Richiami generici a documenti, notizie o dati esterni, non allegati né sufficientemente riprodotti, non soddisfano l'obbligo di motivazione e determinano la nullità dell'atto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Accertamento induttivo e analitico-induttivo del reddito.
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito sulla base di elementi presuntivi, ma deve indicare nell'avviso gli elementi concreti e verificabili utilizzati e il percorso logico seguito.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono fondarsi su fatti noti e risultare gravi, precise e concordanti. La loro applicazione era stata contestata dal contribuente, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento delle censure preliminari.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Una motivazione solo apparente, generica, incomprensibile o non pertinente equivale a mancanza di motivazione e comporta la nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Requisiti della sentenza tributaria.
La sentenza tributaria deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione e riferirsi concretamente alle questioni controverse.
Costituzione, art. 111, comma 6
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione riguarda almeno il rispetto del cosiddetto minimo costituzionale: la decisione non può essere priva di motivazione, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11, comma 1-quater, e 13, comma 1-bis
Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Poiché il ricorso è stato accolto, non sussistevano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem è valido solo se gli atti richiamati sono allegati oppure se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso; un rinvio generico a dati esterni non consente un'effettiva difesa.
- L'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti utilizzati per determinare il maggior reddito e spiegare il collegamento logico tra tali elementi e la pretesa fiscale.
- Gli studi di settore e gli altri strumenti presuntivi non esonerano l'Ufficio dall'obbligo di motivazione e di concreta dimostrazione della pretesa; il contribuente deve comunque avere la possibilità di fornire prova contraria.
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a formule standard o a considerazioni astratte: deve confrontarsi con l'accertamento impugnato, le difese delle parti e gli elementi specifici del caso.
- In presenza di un avviso carente di motivazione o di una sentenza con motivazione apparente, la conseguenza può essere la cassazione della decisione e il rinvio al giudice tributario in diversa composizione, senza che la Corte di cassazione debba esaminare gli ulteriori motivi di merito.
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