Cassazione Civile, Ordinanza n. 01808/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2011, originariamente emesso nei confronti di una società poi confluita in altra società per effetto di conferimento d'azienda. L'atto era stato notificato alla società conferitaria in ragione del trasferimento del compendio aziendale. La Commissione tributaria regionale aveva escluso la responsabilità solidale della conferitaria, ritenendo che il conferimento d'azienda fosse istituto ontologicamente diverso dalla cessione d'azienda e che, prima dell'introduzione del comma 5-ter nell'art. 14 del d.lgs. 472/1997, non fosse applicabile al conferitario la disciplina di responsabilità prevista per il cessionario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la violazione degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 472/1997, degli artt. 2112 e 2560 c.c. e dell'art. 9, comma 5, del TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità solidale del conferitario per i debiti tributari della conferente.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che, secondo un precedente già consolidato richiamato dalla decisione, la conferitaria d'azienda è responsabile in solido con la conferente, al pari del cessionario, per il pagamento delle sanzioni relative agli omessi versamenti d'imposta riferibili all'anno della cessione e ai due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche nei conferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, poiché la norma successiva ha natura meramente ricognitiva. Poiché la CTR aveva escluso tale responsabilità per la sola ritenuta inapplicabilità dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Le ulteriori questioni sollevate dalla resistente non sono state esaminate perché non oggetto della sentenza impugnata e prive di ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 472/1997
La responsabilità solidale per i debiti e le sanzioni tributarie si estende anche al conferitario d'azienda; la disposizione introdotta nel 2015 ha natura ricognitiva e si applica anche ai conferimenti anteriori, entro i limiti previsti dalla norma, salvo beneficium excussionis.
art. 15 d.lgs. 472/1997
Richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata al regime di responsabilità tributaria in caso di trasferimento d'azienda.
art. 2112 c.c.
Richiamato per sostenere la qualificazione del trasferimento d'azienda come fenomeno traslativo e non come trasformazione soggettiva da fusione o scissione.
art. 2560 c.c.
Richiamato per la disciplina dei debiti inerenti all'azienda trasferita e per sostenere l'applicabilità della responsabilità al soggetto subentrante.
art. 9, comma 5, d.P.R. 917/1986
Richiamato nel motivo come parametro interpretativo della disciplina fiscale applicabile al trasferimento del compendio aziendale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda mediante conferimento, la responsabilità del soggetto conferitario per i debiti tributari non va esclusa solo perché l'operazione non sia una cessione in senso tecnico, se la disciplina speciale prevede un regime sostanzialmente equivalente.
- L'articolazione normativa sulla responsabilità del cessionario d'azienda può essere interpretata in modo estensivo o ricognitivo anche rispetto ai conferimenti d'azienda, quando l'operazione produca un effetto traslativo del complesso aziendale.
- In presenza di un recente arresto di legittimità conforme, il giudice di merito che se ne discosti senza adeguata base normativa commette violazione di legge.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata e non oggetto di un autonomo ricorso incidentale non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione e restano devolvibili, se del caso, al giudice di rinvio.
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