Sentenza n. 851/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 5300/2024 (R.G. 8168/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 20.12.2024, e notificata il 1.3.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di retribuzioni professionali docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere l'importo complessivo lordo di euro 2.902,80, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per rapporti di lavoro a tempo determinato relativi agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha richiamato l'applicabilità analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. È stata respinta la domanda di rivalutazione monetaria, poiché il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994; la rivalutazione sarebbe stata riconoscibile solo ove superiore agli interessi legali, circostanza non documentata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine per l'adempimento, ordinando all'amministrazione il pagamento e prevedendo la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede un termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine dalla notificazione del titolo, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza per decreti emessi ai sensi della legge Pinto può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici successivi al 31 dicembre 1994; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale differenza rispetto agli interessi legali, ove documentata.
art. 7 CCNL 15/03/2001
È la fonte contrattuale posta a fondamento della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento da parte della pubblica amministrazione; sussistendo tali presupposti, può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, con facoltà di delega e ulteriore termine per l'esecuzione su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sulla gratuità dell'incarico del commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle ottemperanze relative ad altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici maturati dopo il 31 dicembre 1994 non è consentito il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali: la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, che deve essere specificamente documentata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può impartire direttive operative al commissario ad acta, comprese quelle relative al deposito telematico degli atti nel fascicolo del processo amministrativo.
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