Cassazione Penale, Sentenza n. 23549/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia in carcere disposta dal GIP nei confronti di Carmine Di Natale per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). Il PM sosteneva che dalle intercettazioni e dagli incontri tra Di Natale (intermediario degli Iannello) e i vertici dell'associazione 'Dinastia' emergerebbe la partecipazione organica dell'indagato alla consorteria, argomentando che anche un unico episodio, se organicamente inserito nell'attività stabilmente associativa, può dimostrare l'adesione. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che gli incontri del 2020 riguardassero una singola trattativa non andata a buon fine (disaccordo su prezzo e richiesta di prova della sostanza), che non si era tradotta in rapporti stabili né in una adesione organica di Di Natale all'associazione; gli Iannello, peraltro, avevano contatti autonomi e si erano rivolti ad altri fornitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui, allo stato degli elementi acquisiti, l'unico episodio riferibile a Di Natale non dimostra la stabilità e la duratura partecipazione richiesta per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990. La Corte ha osservato che il fallimento della operazione e l'acquisto di droga da altri fornitori indicano l'assenza di volontà di inserirsi organicamente nella consorteria; pertanto il riesame era congruamente motivato e il ricorso del PM non può ritenersi fondato. Inoltre, essendo ricorrente la pubblica accusa, è esclusa la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 DPR n. 309 del 1990
art. 74 DPR n. 309 del 1990
Il reato riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte interpreta che per configurare la partecipazione associativa occorre un'effettiva e durevole contribuzione al raggiungimento degli scopi dell'associazione e la consapevolezza/volontà di inserirsi organicamente nel sodalizio. Un singolo episodio non perfeziona automaticamente l'associazione se non emerge la stabilità del vincolo e la volontà di adesione.
Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 (Bevilacqua)
Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719
Giurisprudenza che ammette la possibilità che anche un solo episodio sia idoneo a provare l'adesione all'associazione, purché esso sia 'organicamene inserito' nell'attività associativa: la valutazione richiede elementi quali continuità dell'approvvigionamento, contenuto economico delle transazioni e rilevanza dell'acquirente per il sodalizio.
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650
Pronuncia della Corte di legittimità che statuì, tra l'altro, che la natura pubblica della parte ricorrente (pubblico ministero) impedisce la condanna alle spese processuali a suo carico.
Massime di principio
- Per contestare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) non è sufficiente dimostrare un contatto occasionale: è necessaria la prova di una partecipazione duratura e della volontà di inserirsi organicamente nella consorteria.
- Un singolo episodio può essere valutato come indice di adesione associativa solo se risulta 'organicità' rispetto all'attività del gruppo: elementi utili sono la continuità negli approvvigionamenti, l'importanza economica e funzionale dell'operazione per il sodalizio e la dipendenza dell'acquirente dal gruppo.
- Il fallimento di una tratta o il ricorso ad altri fornitori, unitamente all'assenza di prove di rapporti continuativi, sono indici a favore dell'assenza di adesione associativa.
- Nella valutazione cautelare occorre un rigoroso bilanciamento probatorio quando le accuse si fondano su un unico episodio: il giudice deve verificare se la condotta ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico e si è trasformata in adesione al programma criminoso.
- Nei ricorsi proposti dalla pubblica accusa, la Corte può dichiarare inammissibile il gravame se la rilettura degli elementi indiziari non supera la valutazione motivata del giudice di merito; inoltre la natura pubblica del ricorrente ostacola la condanna alle spese a suo carico.
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