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Sentenza

Sentenza n. 2321/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del decreto R.U.D.L.D.D.S. n. 1008/2026/Servizio IX in data 11 marzo 2026, con cui il Centro per l’Impiego di Catania ha autorizzato, per il periodo “1 gennaio 2026-31 dicembre 2026”, l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili nella misura di 4 unità su 11, pari al 40% della quota di riserva; b) della nota n. 18947 in data 12 marzo 2026, con cui la società è stata diffidata ad attivarsi entro trenta giorni per gli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999; c) della nota n. 21153 in data 19 marzo 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame presentata dalla società; d) del decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 823 in data 7 aprile 2022, con cui sono state adottate le linee guida regionali per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato, inclusi i relativi allegati.

Giustizia amministrativa202600698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione di esonero parziale dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili limitata a 4 unità su 11, connessa diffida ad adempiere, rigetto dell'istanza di riesame e linee guida regionali sul collocamento mirato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società, con organico siciliano di 156 dipendenti computabili, una quota di riserva di 11 unità e 6 lavoratori disabili già in servizio, aveva chiesto l'esonero parziale per 5 unità, nella misura del 60%, deducendo che oltre il 70% del personale, composto prevalentemente da informatori scientifici del farmaco, svolgesse mansioni faticose, pericolose e caratterizzate da particolari modalità di esecuzione. L'amministrazione aveva riconosciuto l'esonero soltanto per 4 unità, applicando le linee guida regionali secondo cui la particolare modalità di svolgimento dell'attività consentiva un esonero massimo del 40%. La ricorrente ha censurato, in via principale, la violazione dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 357/2000, sostenendo che tale disposizione consente l'esonero fino al 60% anche in presenza di una sola delle caratteristiche previste dalla norma, senza predeterminare percentuali rigide per ciascuna di esse. Ha quindi dedotto l'illegittima introduzione, da parte delle linee guida regionali, di una classificazione atomistica e vincolante, nonché la mancata considerazione del concorso delle diverse caratteristiche dell'attività e della loro incidenza sull'organico. In via subordinata ha sostenuto che le mansioni degli informatori scientifici presentassero anche profili di particolare faticosità e pericolosità, tali da giustificare un esonero del 50% o del 60%, e ha denunciato la contraddittorietà rispetto ai precedenti provvedimenti favorevoli. L'amministrazione ha sostenuto che l'esonero fosse misura eccezionale e residuale, subordinata anche all'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità, e che le linee guida si limitassero a orientare la discrezionalità e a garantire uniformità di trattamento. Ha inoltre dedotto la presenza di numerose mansioni amministrative, contabili e produttive compatibili con l'inserimento lavorativo di persone disabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che l'art. 3, comma 2, del d.m. n. 357/2000 consenta l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva quando ricorra almeno una delle caratteristiche indicate dal comma 1 — faticosità, pericolosità o particolare modalità di svolgimento dell'attività — sempre che siano valutati in concreto anche l'assenza di mansioni compatibili, le motivazioni addotte e la difficoltà dell'inserimento mirato. Le linee guida regionali, limitando invece al 40% l'esonero derivante dalla sola particolare modalità di svolgimento dell'attività, hanno introdotto una restrizione generale e astratta non prevista dalla disciplina nazionale. Il potere dell'amministrazione regionale resta discrezionale, ma deve essere esercitato caso per caso e non può essere previamente compresso da una classificazione percentuale rigida. Poiché gli atti impugnati risultavano adottati applicando tale limite illegittimo, le censure principali sono state ritenute fondate; ciò ha precluso l'esame dei motivi subordinati relativi alla concreta faticosità e pericolosità delle mansioni, alla composizione dell'organico e ai precedenti provvedimenti. Sono rimasti salvi gli ulteriori poteri dell'amministrazione, compresa la valutazione delle mansioni compatibili e degli altri presupposti dell'esonero. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e la definizione sollecita del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 68/1999

    I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

    La disposizione individua la quota di riserva cui è parametrato l'eventuale esonero parziale.

  • art. 3, comma 1, d.m. n. 357/2000

    Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

    È sufficiente la presenza di almeno una delle caratteristiche tipizzate per attivare la valutazione dell'esonero, ferma la verifica degli ulteriori presupposti.

  • art. 3, comma 2, d.m. n. 357/2000

    In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1.

    La disposizione non collega in via rigida ciascuna caratteristica a una percentuale predeterminata: consente fino al 60% anche quando ricorra una sola caratteristica, rimettendo all'amministrazione la graduazione concreta in base alla rilevanza delle condizioni, all'assenza di mansioni compatibili e alla difficoltà dell'inserimento mirato.

  • art. 7.2.2 delle linee guida regionali adottate con decreto n. 823/2022

    L'esonero può giungere fino al 40%, in connessione al requisito di "particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".

    La previsione è stata ritenuta non conforme alla disciplina nazionale nella parte in cui limita in via generale al 40% l'esonero per la particolare modalità di svolgimento dell'attività.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, essendo completa l'istruttoria e risultando manifestamente fondate le censure principali.

Massime di principio

  • L'art. 3, comma 2, del d.m. n. 357/2000 consente di autorizzare l'esonero parziale fino al 60% della quota di riserva anche quando ricorra una sola delle caratteristiche di faticosità, pericolosità o particolare modalità di svolgimento dell'attività previste dal comma 1, purché siano valutati in concreto gli ulteriori presupposti normativi.
  • Le amministrazioni regionali non possono introdurre, mediante linee guida o altri atti generali, una corrispondenza rigida e astratta tra ciascuna caratteristica dell'attività e una percentuale massima di esonero inferiore a quella prevista dalla disciplina nazionale.
  • La graduazione dell'esonero parziale deve essere effettuata caso per caso, considerando la rilevanza concreta delle caratteristiche dell'attività, l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e le capacità lavorative degli aventi diritto, nonché la difficoltà di realizzare l'inserimento mirato.
  • Le linee guida amministrative possono orientare l'esercizio della discrezionalità e favorire uniformità e trasparenza, ma non possono derogare alla disciplina nazionale né comprimere preventivamente il potere discrezionale attribuito all'amministrazione dalla fonte sovraordinata.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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