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Ordinanza

Ordinanza n. 708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva definito il ricorso proposto dalla docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 15067/2025, chiedendone la riforma e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di appello relativi alla legittimità della sentenza di primo grado. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento alle esigenze del Ministero nelle more della decisione sull’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata. Ha tuttavia accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita discussione del merito, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è stata motivata anche considerando l’esistenza di un contratto di docenza in essere, prodotto dall’appellata. Il merito dell’appello è stato fissato all’udienza pubblica del 4 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare, nell’ambito del quale il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice d’appello può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza, senza sospendere l’efficacia della sentenza appellata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La presenza di un rapporto contrattuale in essere, documentato in giudizio, può essere considerata dal giudice nella valutazione dell’adeguatezza della tutela cautelare interinale e nella scelta di non sospendere l’efficacia della sentenza, fissando invece rapidamente l’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelare

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