Cassazione Penale, Sentenza n. 1896/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa) in un caso di truffa online e dedotta estinzione del reato per remissione della querela. Il ricorrente sostiene che l'aggravante non poteva essere riconosciuta automaticamente nelle truffe online senza prova che la modalita di avvicinamento avesse effettivamente determinato un vantaggio per l'agente; in assenza dell'aggravante il reato sarebbe estinto per remissione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. era correttamente applicata: la modalità telematica di offerta e l'intestazione a terzi dell'utenza telefonica avevano consentito all'imputato di schermare la propria identità e rendersi irreperibile dopo il pagamento, determinando una minorata difesa della vittima. Perciò la remissione della querela non ha prodotto estinzione del reato essendo il fatto procedibile d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante. Il provvedimento di merito che aveva condannato Palmini (pene di mesi 6 di reclusione e euro 200 di multa oltre spese) resta confermato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 cod. pen.
L'aggravante della minorata difesa è stata interpretata come applicabile alle truffe commesse mediante offerta e trattativa telematica quando la distanza, l'anonimato o l'intestazione a terzi dell'utenza creano una concreta sproporzione informativa e impediscono alla vittima un efficace controllo preventivo, consentendo all'agente di sottrarsi alle conseguenze della condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per irrogare la somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nei casi di truffa derivante da vendite online, l'aggravante per minorata difesa può essere riconosciuta se la modalità telematica ha creato una concreta posizione di svantaggio per la vittima (distanza, impossibilità di verificare il bene, anonimato dell'offerta).
- L'applicazione dell'art. 61 n. 5 c.p. richiede una valutazione concreta e fattuale: non basta l'astratta commissione del reato online, ma va dimostrato in concreto l'ostacolo alla difesa e l'approfittamento dell'agente.
- Contatti telefonici, messaggi o incontri successivi alla pubblicazione dell'annuncio possono attenuare o escludere l'aggravante se dimostrano che la trattativa non si è svolta integralmente a distanza e la vittima ha potuto esercitare un controllo adeguato.
- La remissione della querela estingue l'azione solo se il reato è procedibile a querela; se sussistono aggravanti che rendono il reato perseguibile d'ufficio, la remissione non produce estinzione.
- Per contestare efficacemente il riconoscimento dell'aggravante nei procedimenti similari, la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza della situazione di svantaggio cognitivo o materiale della vittima (es. prove di identità verificabile, tracciabilità, contatti continuativi e reperibilità dell'imputato).
- I ricorsi alla Corte di Cassazione privi di confronto puntuale con le argomentazioni di merito e manifestamente infondati rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e contributi come sanzione.
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