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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, fino alla proposizione del ricorso, alla sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione soccombente)

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, n. 1541 del 2 ottobre 2023. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi riferito che l’adempimento era pienamente satisfattivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento eseguito dall’amministrazione avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il giudice ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero al pagamento di complessivi euro 300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. La condanna è stata motivata dal fatto che l’amministrazione aveva ottemperato soltanto dopo la proposizione del ricorso. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere, conseguente alla piena soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio, non esclude la decisione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese; queste devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
  • L’amministrazione che adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza può essere condannata alle spese del giudizio, anche se l’adempimento sopravvenuto rende non più necessaria una pronuncia sul merito dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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