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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Azienda chiedeva il rimborso della maggiore IRPEG versata per gli anni 1998-2002 in relazione a fabbricati e terreni erroneamente dichiarati come propri. La proprietà degli immobili era stata successivamente accertata in capo al Comune di Milano dal Tribunale di Milano con sentenza depositata il 1 dicembre 2003. Il primo motivo riguardava la decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: secondo l'Azienda, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla conoscenza dell'errore, coincidente con la pubblicazione della sentenza sulla proprietà, e non dalle date dei singoli versamenti. In subordine, l'Azienda contestava l'esclusione del rimborso per il 2000, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal versamento del saldo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi decorre, di regola, dalla data del versamento, anche quando l'imposta sia stata pagata in buona fede e l'errore emerga solo successivamente da una pronuncia giudiziale. La successiva conoscenza dell'inesistenza dell'obbligazione tributaria non sposta il termine, poiché rileva la possibilità legale di agire e non l'eventuale impossibilità o ignoranza di fatto. Per il 2000, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la motivazione della CTR, che aveva rilevato la mancata documentazione dell'importo e della data del versamento; comunque, la Corte ha precisato che il termine decorre dal saldo solo quando il rimborso deriva da un'eccedenza risultante al momento del saldo o da una successiva determinazione definitiva dell'imposta. Se invece i versamenti in acconto erano già totalmente o parzialmente non dovuti al momento del pagamento, il termine decorre dai singoli versamenti. L'Azienda è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    La norma introduce un termine speciale di 48 mesi per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi versate direttamente. Il termine opera anche quando il pagamento sia divenuto riconoscibile come indebito solo successivamente, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • Codice civile, art. 2033

    La disciplina generale della ripetizione dell'indebito oggettivo non si applica, in via ordinaria, ai rimborsi tributari, perché questi sono regolati dalle specifiche norme fiscali sui termini e sulle modalità di presentazione dell'istanza.

  • Codice civile, art. 2935

    La prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

    Il principio è riferibile anche alla decadenza, ma la possibilità di agire è intesa come possibilità legale, non come effettiva conoscenza dell'errore o assenza di difficoltà di fatto. La convinzione erronea del contribuente non sospende né differisce il termine.

  • Costituzione, art. 81

    È richiamato in relazione alle esigenze di certezza e stabilità dei bilanci pubblici, che giustificano l'applicazione rigorosa dei termini di decadenza in materia tributaria.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13676/2014

    Il termine decadenziale previsto dall'art. 38 opera anche quando il pagamento sia stato effettuato sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea; la decadenza tutela la certezza dei rapporti giuridici.

  • Cass. n. 13478/2008

    In caso di versamenti in acconto, il termine decorre dal saldo solo se l'eccedenza emerge al momento del saldo o da una successiva determinazione definitiva dell'obbligazione fiscale. Se gli acconti erano già non dovuti, il termine decorre dai singoli versamenti.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di imposte sui redditi indebitamente versate occorre rispettare il termine speciale previsto dalla normativa tributaria, normalmente decorrente dalla data del pagamento e non dalla successiva scoperta dell'errore.
  • La buona fede del contribuente, l'ignoranza della situazione proprietaria o la successiva pronuncia di un giudice non sospendono né fanno ripartire il termine decadenziale, salvo che una specifica norma disponga diversamente.
  • Quando il rimborso riguarda versamenti in acconto, bisogna distinguere tra eccedenza accertabile solo al saldo e somme già non dovute al momento dell'acconto: nel primo caso il termine parte dal saldo, nel secondo dai singoli acconti.
  • La domanda di rimborso deve essere adeguatamente documentata, indicando importi, annualità e date dei versamenti; la carenza documentale può impedire il riconoscimento del diritto anche se l'errore fiscale è astrattamente dimostrato.
  • La disciplina dell'indebito tributario è speciale: non si applica automaticamente il termine ordinario decennale previsto per la ripetizione dell'indebito civile.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare immediatamente, per ciascun versamento, la data di decorrenza del termine, senza attendere l'esito di controversie civili o amministrative sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria.

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