Sentenza n. 354/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, Per l’annullamento: -dell’ordinanza n. 83 del 13.09.2024 adottata dall’Area Tecnica II- Urbanistica- Edilità- Suap del Comune di Leporano e notificata in pari data al Sig. Lotta Fernando, con la quale veniva ingiunto a quest’ultimo “di demolire-rimuovere tutte le opere abusive finora realizzate relative alla recinzione di un lotto sito in Leporano ( TA) identificato in catasto terreni al FG.5 P.lle 438 e 439, su strada pubblica denominata via Aldo Moro, e ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese entro il termine di giorni 90 ( novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza”; -del provvedimento prot. n. 9991/2024 del 13.09.2024, reso dal Servizio Tecnico- Urbanistico del Comune di Leporano e notificato al Sig. Lotta in pari data, con il quale veniva comunicato a quest’ultimo il rigetto dell’“Istanza presentata dal Prot. SUAP REP_PROV_TA/TA-SUPRO 231003/12-09-2024 del 12.09.2024 con esito negativo e con divieto assoluto di realizzazione della recinzione”; -dell’atto prot. n. 9924/2024 del 12.09.2024, reso dall’Area Tecnica II- Urbanistica- Edilità- Suap del Comune di Leporano e notificato in pari data al Sig. Lotta, con il quale veniva “preannunciato” a quest’ultimo “l’irrogazione della sanzione demolitoria delle opere al Fg. 5 P.lle 438-439, di cui ai grafici depositati ...” -del verbale di sopralluogo prot. n. 9885/2024 redatto dalla Polizia Locale di Leporano, del quale non si conosce il contenuto, richiamato nei provvedimenti di cui sopra; -di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lotta Fernando il 04/03/2025, per l’annullamento: -del diniego formatosi tacitamente, ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di accertamento di conformità in sanatoria presentata dal Sig. Lotta Fernando in data 29.10.2024; - di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente; nonché, ove necessario e per quanto di interesse, -della Determinazione n. 1.261/2024 del 9.12.2024 adottata dal Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Leporano, nella parte in cui sospende “l’efficacia e l’esecuzione della propria ordinanza n. 83 in data 13/9/2024 di rimozione e demolizione delle opere abusive e ripristino dei luoghi, sino alla definizione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001” e nella parte in cui dispone “al contempo la sospensione di ulteriori lavori”; nonché, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa a un muro di cinta con accesso carrabile e armadietto in ferro, diniego della SCIA e diniego tacito dell’istanza di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, il diniego della SCIA, il preavviso di irrogazione della sanzione demolitoria e, con motivi aggiunti, il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. Ha dedotto, tra l’altro, violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di tipicità, imparzialità e buon andamento, violazione della disciplina regionale, dell’art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 91 delle NTA del PPTR, nonché violazione delle NTA del PRG comunale, del regolamento edilizio, dell’art. 878 c.c. e degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001. Il ricorrente ha sostenuto che le opere, consistenti in una recinzione, non avrebbero richiesto il permesso di costruire e sarebbero state assentibili mediante CILA o SCIA, oltre a contestare l’insussistenza dei presupposti per la demolizione e per il diniego di sanatoria. Le opere erano state realizzate su terreni ricadenti in zona A1, per la quale l’art. 11, capo 4, delle NTA del PRG consente esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione. Il Comune ha rilevato, mediante sopralluogo, opere murarie in corso di realizzazione, costituite da un cordolo in tufo e cemento lungo circa 20 metri, destinato a muro di cinta con accesso carrabile, nonché un armadietto in ferro per le colonne.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo assorbente l’infondatezza delle doglianze. Ha ritenuto legittimo il diniego tacito di sanatoria, poiché l’accertamento di conformità richiede la doppia conformità urbanistica, ossia la conformità dell’opera alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Tale requisito mancava perché le opere costituivano nuove costruzioni non consentite dall’art. 11, capo 4, delle NTA del PRG per la zona A1, che ammetteva soltanto manutenzione e ristrutturazione. Le definizioni di spazi inedificati e recinzioni contenute nel regolamento edilizio comunale non potevano prevalere sulle specifiche prescrizioni delle NTA del PRG, che costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico e disciplinano gli interventi realizzabili nelle singole zone. L’art. 878 c.c. è stato ritenuto irrilevante perché disciplina esclusivamente le distanze tra fondi dei muri di cinta e non esclude il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Parimenti infondate sono state ritenute le censure paesaggistiche, non essendo stata dimostrata l’appartenenza dell’area a una zona esclusa dalla compatibilità paesaggistica; in ogni caso, la non conformità urbanistica rendeva le opere insanabili indipendentemente dalla valutazione paesaggistica. Quanto alla qualificazione edilizia, il Collegio ha richiamato il criterio dell’impatto effettivo dell’opera sul territorio: recinzioni e muri di cinta sono soggetti a SCIA soltanto quando non superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, mentre richiedono il permesso di costruire quando, per struttura, dimensioni, destinazione e funzione, determinano una significativa trasformazione del territorio. Il muro di cinta con cordolo in cemento e tufo, accesso carrabile e struttura accessoria, lungo circa 20 metri, è stato qualificato come nuova costruzione, con necessità del permesso di costruire. La CILA e la SCIA non costituivano quindi titoli idonei a legittimare le opere, e il diniego della SCIA e l’ordinanza di demolizione sono stati ritenuti legittimi. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il diniego tacito dell’accertamento di conformità è legittimo quando manca la doppia conformità urbanistica dell’opera, richiesta sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza.
art. 11, capo 4, NTA del PRG del Comune di Leporano
consente i soli “lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione”
La disciplina della zona A1 consente soltanto interventi di manutenzione e ristrutturazione e non la realizzazione di nuove costruzioni, comprese le opere di recinzione aventi significativo impatto urbanistico.
art. 878 c.c.
La disposizione disciplina le distanze dei muri interposti tra fondi limitrofi e non sostituisce né esclude il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia.
art. 142, comma 2, d.lgs. 42/2004
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il richiamo alla disciplina paesaggistica non incide sulla distinta verifica di conformità urbanistica ed edilizia; la censura è stata comunque ritenuta non dimostrata.
art. 91, comma 9, NTA del PPTR
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto non provato che l’area ricadesse in una zona esclusa dal procedimento di compatibilità paesaggistica.
artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituiscono il riferimento per la sanzione demolitoria delle opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio; l’ordinanza è stata ritenuta legittima.
artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le violazioni delle garanzie partecipative sono state dedotte dal ricorrente, ma il provvedimento è stato comunque confermato per l’infondatezza sostanziale delle contestazioni.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le doglianze relative alla motivazione sono state respinte perché l’inquadramento urbanistico dell’opera e il riferimento alle NTA del PRG risultavano sufficienti a fondare il diniego e la demolizione.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è necessaria la doppia conformità urbanistica dell’opera, da verificare sia con riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia con riferimento a quella vigente al momento della domanda; la mancanza di uno solo dei due requisiti impedisce la sanatoria.
- Le norme tecniche di attuazione del PRG, in quanto parte integrante dello strumento urbanistico, costituiscono la disciplina specifica per individuare gli interventi edilizi consentiti nelle singole zone e prevalgono, ai fini della verifica di conformità urbanistica, sulle disposizioni generali del regolamento edilizio che definiscono le recinzioni o gli spazi inedificati.
- L’art. 878 c.c. disciplina esclusivamente le distanze dei muri di cinta tra fondi limitrofi e non abilita alla realizzazione dell’opera sotto il profilo urbanistico-edilizio, né esonera dal rispetto dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa edilizia.
- La qualificazione edilizia di una recinzione o di un muro di cinta dipende dall’impatto effettivo dell’opera sul territorio, valutato in relazione a struttura, dimensioni, destinazione e funzione. Quando l’intervento determina una significativa trasformazione urbanistico-edilizia, esso costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire; CILA o SCIA non sono titoli idonei a legittimarlo.
- La verifica paesaggistica e quella urbanistico-edilizia hanno presupposti e funzioni distinti: l’eventuale compatibilità paesaggistica non può sanare la non conformità dell’opera alla disciplina urbanistica applicabile.
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