Ordinanza n. 37/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) dell’ordinanza di rimessione in pristino n. 3/2025, del Responsabile Area Tecnica del Comune di Ponzano di Fermo, emessa il 14/11/2025 e notificata in data 17/11/2025, con la quale si ordina il ripristino dello stato dei luoghi modificato dai lavori di sbancamento su terreno di proprietà della ricorrente; 2) della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/11/2025, con la quale si approvano “interventi a tutela e salvaguardia della strada comunale Fonte e della sottostante scarpata”, non notificata; 3) della determina n. 126 dell’11/12/2025 del Responsabile Area Tecnica di affidamento dei lavori relativi agli interventi suddetti, non notificata e non accessibile sull’Albo Pretorio Comunale; 4) della nota prot. n. 6737 del 12/12/2025 del Responsabile Area Tecnica, ritirata in data 13/1/2026, con la quale si addebita alla ricorrente il costo dell’intervento sulla asserita “strada comunale” e sulla scarpata; 5) ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino relativa a lavori di sbancamento, unitamente agli atti comunali di approvazione, affidamento e addebito dei costi di interventi sulla strada comunale e sulla sottostante scarpata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza di rimessione in pristino adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, riferita ai lavori di sbancamento eseguiti sul terreno di sua proprietà, nonché la deliberazione di Giunta, la determina di affidamento dei lavori di messa in sicurezza e la nota con cui le sono stati addebitati i relativi costi. Dal testo emerge che la controversia cautelare coinvolgeva anche questioni relative alla proprietà della strada denominata “Fonte” e della sottostante scarpata, oltre alla natura delle opere eseguite dal coniuge della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che, indipendentemente dalle questioni dominicali riguardanti la strada “Fonte”, l’ordinanza di rimessione in pristino adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 appariva prima facie adeguatamente motivata anche con riferimento alla natura delle opere eseguite dal coniuge della ricorrente. Quanto al periculum, nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha attribuito prevalenza alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L’ordinanza di rimessione in pristino, valutata in sede cautelare, è apparsa prima facie adeguatamente motivata in relazione alle opere eseguite, a prescindere dalle questioni sulla proprietà della strada interessata.
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, le questioni relative alla proprietà di un’area o di una strada non impediscono di valutare autonomamente la legittimità prima facie di un’ordinanza edilizia di rimessione in pristino, quando questa risulti adeguatamente motivata con riferimento alla natura delle opere eseguite.
- La sospensione cautelare di un’ordinanza edilizia deve essere negata quando difetti il fumus boni iuris, anche se restino controverse questioni dominicali connesse all’area interessata.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, le esigenze di tutela della pubblica incolumità possono prevalere sull’interesse privato alla sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo.
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