Cassazione Civile, Ordinanza n. 24971/2022 del 19/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia riguarda l’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto relativa all’anno d’imposta 2014. La società aveva effettuato i versamenti mensili complessivamente per l’importo corretto, ma aveva erroneamente imputato parte delle somme a province diverse da quelle competenti in base all’iscrizione del veicolo al PRA: alcune province risultavano versate in difetto, altre in eccesso. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione pretendendo dalla società il pagamento ulteriore delle somme riferite alle province che avevano ricevuto meno del dovuto. La contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che non vi fosse alcuna carenza globale di imposta e che l’errore di imputazione dovesse essere sanato con regolazioni/riversamento tra province, senza duplicazione del prelievo. La CTR ha accolto la tesi della società. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012 e dell’art. 17, comma 4, d.lgs. 68/2011, sostenendo che l’errore nella destinazione provinciale non potesse essere neutralizzato senza un nuovo pagamento verso la provincia corretta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, in assenza di specifica convenzione con la provincia interessata, tutte le funzioni di liquidazione, accertamento, rimborso e riscossione dell’imposta sulle assicurazioni RC auto restano in capo all’Agenzia; la provincia è solo destinataria finale del gettito. Ne consegue che l’erronea indicazione della provincia destinataria, quando l’imposta sia stata complessivamente versata nella misura dovuta, non integra un omesso o insufficiente pagamento idoneo a giustificare una ulteriore pretesa tributaria verso il contribuente. La correzione dell’errore deve avvenire mediante riversamento tra enti, non tramite duplicazione dell’imposta a carico del soggetto passivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione e per l’intervento dei precedenti solo in corso di causa.
Norme richiamate
art. 1-bis L. 29 ottobre 1961, n. 1216
istituisce l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
art. 9 L. 29 ottobre 1961, n. 1216
disciplina denuncia, versamenti e liquidazione definitiva dell’imposta da parte dell’Agenzia, con scomputo dei versamenti eseguiti.
art. 60, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
prevede la devoluzione alle Province del gettito dell’imposta sulle assicurazioni RC auto.
art. 5 D.M. 14 dicembre 1998, n. 457
limita l’applicazione delle disposizioni alle Province delle Regioni a statuto ordinario, salva la disciplina speciale.
art. 17, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
la Corte legge la norma nel senso che, salvo convenzione, tutte le funzioni di gestione del tributo restano attribuite all’Agenzia; la provincia svolge solo l’accertamento delle violazioni espressamente previsto.
art. 28, comma 11-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
l’abrogazione del comma 5 contribuisce all’applicazione generalizzata della devoluzione del gettito alle Province.
art. 4, comma 2, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
richiama l’art. 17 d.lgs. 68/2011 per estenderne l’ambito alle Regioni a statuto speciale, senza mutare la natura erariale del tributo.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come canone di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando un tributo è istituito e disciplinato dallo Stato ma il gettito è destinato a un ente territoriale, la sua natura resta erariale anche se qualificato come "tributo proprio derivato".
- Se la legge attribuisce a un’amministrazione centrale le funzioni di liquidazione, accertamento, rimborso e riscossione del tributo, tali competenze non possono essere frazionate o ricostruite in via residuale a favore dell’ente beneficiario del gettito, salvo espressa convenzione.
- L’erronea imputazione territoriale di un versamento tributario, a fronte di un pagamento complessivamente corretto, non legittima una duplicazione dell’imposta nei confronti del contribuente; la corretta allocazione delle somme deve essere realizzata mediante riversamento/regolazione contabile tra enti competenti.
- La tutela del corretto riparto del gettito tra enti territoriali non può tradursi in un aggravio sanzionatorio o in un secondo pagamento per il contribuente quando l’obbligazione tributaria sia già stata integralmente soddisfatta.
- In presenza di una questione nuova e peculiare, la Corte può compensare le spese di lite anche se il ricorso è rigettato.
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