Sentenza del 16/03/2020 n. 7263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un provvedimento di irrogazione sanzionatoria (Euro 5.402,47) per errata indicazione del valore in dogana di merce importata dalla Cina nel 2011 (pantaloni a maglie). Il ricorrente contestava la sua responsabilità solidale come spedizioniere dichiarante in rappresentanza diretta, sostenendo di avere compilato la dichiarazione sulla base della documentazione fornita dall'importatore e quindi di non poter essere ritenuto responsabile a meno che non avesse fornito i dati o fosse ragionevolmente a conoscenza della loro erroneità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia, e decidendo nel merito ha accolto il ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto che lo spedizioniere dichiarante in rappresentanza diretta non è solidalmente responsabile per una dichiarazione regolare ma infedele, a meno che non risulti che egli abbia fornito i dati/documenti o fosse consapevole (o avrebbe dovuto ragionevolmente essere consapevole) della loro erroneità; in mancanza della prova della partecipazione o della consapevolezza da parte dell'Amministrazione doganale, la responsabilità non può essere attribuita allo spedizioniere. Le spese processuali sono compensate in considerazione della novità della questione.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201
Stabilisce che la responsabilità doganale grava sul dichiarante; la Corte interpreta l'art. 201 nel senso che, in caso di dichiarazione regolare ma infedele, la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto sussiste solo se questi ha fornito i dati/documenti o era consapevole/avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 202-205
Riguardano ipotesi di assenza della dichiarazione, sottrazione al controllo o importazione di merce diversa; la Corte osserva che tali norme si applicano a situazioni con elementi di frode o occultamento che giustificano un regime più grave di responsabilità, non al caso di mera dichiarazione infedele redatta sulla base di documenti forniti dall'importatore.
Legge 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7
Pone a carico degli spedizionieri l'onere di accertare la regolarità e veridicità dei dati; la Corte interpreta tali commi alla luce del diritto unionale: la responsabilità per tributi e danni sussiste solo quando lo spedizioniere stesso ha fornito i dati o i documenti da cui deriva l'infedeltà e quando era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'irregolarità.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 11 (e art. 10 evocato)
L'art. 11 prevede la presunzione fino a prova contraria circa chi ha compiuto l'atto illecito; la Corte distingue l'autore diretto dall'autore mediato: se lo spedizioniere ha agito sulla base di documenti forniti dall'importatore senza possibilità di controllo, si configura piuttosto un'ipotesi di autore mediato e non la presunzione di responsabilità automatica.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Riferita alla tutela processuale e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni procedurali alla luce dell'accertamento sostanziale dell'assenza di prova della partecipazione dello spedizioniere.
Regolamento (CE) n. 450/2008, art. 16, punto 4
Richiamato in relazione al tema del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte non ha ritenuto determinante la mancata instaurazione di un procedimento di contraddittorio preventivo per la statuizione di responsabilità, concentrandosi sull'onere probatorio dell'Amministrazione.
Giurisprudenza citata: Cass. n. 9777/2003
Precedente che conferma il principio secondo cui le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità possono essere considerate debitori; la Corte utilizza tale principio per precisare che lo spedizioniere è responsabile solo se rientra in quella fattispecie (ha fornito i dati o era ragionevolmente a conoscenza).
Massime di principio
- Distinguere sempre rappresentanza diretta (il dichiarante agisce in nome proprio per conto dell'importatore) e rappresentanza indiretta: la responsabilità doganale grava normalmente sull'importatore, non sul rappresentante.
- Lo spedizioniere dichiarante in rappresentanza diretta è responsabile in solido per una dichiarazione infedele solo se ha materialmente fornito i dati o i documenti che hanno determinato l'irregolarità o se era consapevole o avrebbe dovuto ragionevolmente essere consapevole dell'erroneità.
- L'onere della prova della personale partecipazione, della fornitura dei dati o della consapevolezza grava sull'Amministrazione doganale; in assenza di tale prova, la responsabilità non può essere automaticamente estesa allo spedizioniere.
- La corrispondenza tra la dichiarazione resa dal rappresentante e la documentazione fornita dall'importatore tende ad escludere la responsabilità del rappresentante, salvo prova di colpa/consapevolezza o di dati forniti dallo stesso spedizioniere.
- I richiami a norme sul contraddittorio o su adempimenti procedurali non sopperiscono all'esigenza fondamentale della prova della responsabilità: questioni procedurali possono essere assorbite se il tema centrale è l'assenza di prova della partecipazione dello spedizioniere.
- In presenza di novità giuridiche o incertezze interpretative rilevanti, i giudici possono compensare le spese processuali.
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