Cassazione Penale, Ordinanza n. 32420/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, censurando anzitutto il rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante perizia tecnica diretta a verificare la contraffazione dei beni. Ha inoltre contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla perizia, rilevando che la rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; ha aggiunto che il sindacato di legittimità sul diniego è limitato alla verifica della congruità della motivazione. Nel caso concreto, il diniego risultava logicamente motivato sulla base della non necessità e irrilevanza degli atti richiesti. Le censure relative alla ricettazione sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità, poiché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e si risolvevano in una critica soltanto apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul diniego di rinnovazione istruttoria e aspecifiche le doglianze sulla sussistenza degli elementi della ricettazione. La memoria difensiva del 29 maggio 2026 non ha apportato elementi idonei a superare tali conclusioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
difetto di specificità del ricorso
La Corte applica la sanzione dell'inammissibilità alle censure non specifiche e non confrontate con le argomentazioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
- Il sindacato della Corte di cassazione sul diniego di rinnovazione istruttoria è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione del giudice di merito, senza estendersi alla concreta rilevanza dell'atto istruttorio richiesto.
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la sussistenza degli elementi del reato senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Una critica meramente apparente, priva dell'individuazione di specifici vizi della decisione impugnata, non assolve la funzione propria del ricorso per cassazione e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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