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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07731/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dalla debitrice principale, garantito da fideiussione prestata dai ricorrenti. In primo grado era stata accolta la domanda riconvenzionale dei fideiussori volta alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della clausola che parametrava il tasso agli "usi piazza", con prosecuzione del giudizio per la rideterminazione del saldo del conto e per la definizione della domanda della banca relativa ad effetti cambiari scontati e rimasti insoluti. Dopo la decisione della Corte di cassazione che aveva già confermato la validità della clausola sugli interessi ultralegali e la nullità della capitalizzazione trimestrale, il giudizio era proseguito sulla quantificazione del credito. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di rideterminazione del saldo perché i fideiussori, che l'avevano proposta, non avevano prodotto l'intera serie degli estratti conto necessaria al ricalcolo; ha inoltre ritenuto tardivo il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche degli effetti cambiari. Nel ricorso per cassazione i fideiussori hanno censurato: 1) l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità delle doglianze sulla rideterminazione del credito, sostenendo che la sentenza parziale non aveva definito tale domanda e che i vizi della c.t.u. erano ancora deducibili contro la sentenza definitiva; 2) l'erronea ripartizione dell'onere della prova, poiché la produzione degli estratti conto sarebbe spettata alla banca e non ai fideiussori, e l'erronea applicazione dell'art. 2719 c.c., perché il disconoscimento delle copie sarebbe stato tempestivo e perché la norma non varrebbe nei rapporti con non imprenditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la questione sulla nullità delle clausole relative agli interessi e alla capitalizzazione era stata già definitivamente decisa con la sentenza parziale e con le successive impugnazioni, mentre la fase successiva del giudizio riguardava soltanto la rideterminazione del saldo; tale statuizione non poteva essere rimessa in discussione in sede di sentenza definitiva. Ha ritenuto infondato anche il profilo relativo all'onere della prova, affermando che chi chiede l'accertamento del saldo di un conto corrente deve produrre l'intera serie degli estratti conto, e che l'incompletezza documentale ricade a danno della parte che agisce per il ricalcolo, anche se fideiussore. Ha invece dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la censura sul disconoscimento delle copie degli effetti cambiari, poiché il ricorso non riproduceva né localizzava adeguatamente gli atti richiamati e non consentiva di verificare la tempestività del disconoscimento. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    Il richiamo contenuto nel motivo è stato ritenuto non pertinente, poiché la Corte d'appello non aveva deciso il gravame sulla base di tale norma.

  • art. 341 c.p.c.

    Censura invocata dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità delle doglianze contro la sentenza definitiva; la Corte non l'ha ritenuta decisiva nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di ricalcolo del saldo di conto corrente grava su chi agisce per l'accertamento del saldo.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica non autenticata va tempestivamente e formalmente disconosciuta; in mancanza acquista efficacia probatoria dell'originale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su atti e documenti sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 215 c.p.c., per disciplinare il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione quando si contesta una copia.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 214 c.p.c., quale disciplina del riconoscimento tacito in mancanza di tempestivo disconoscimento.

  • art. 119, comma 4, T.U.B.

    È utilizzabile anche dal fideiussore, qualificabile in senso lato come cliente, per ottenere la documentazione bancaria necessaria alla tutela dei propri diritti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi chiede in giudizio la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente deve allegare e provare il fatto costitutivo della propria domanda mediante la produzione dell'intera serie degli estratti conto; la mancanza integrale della documentazione impedisce il ricalcolo e ricade a suo danno.
  • La ripartizione dell'onere della prova non si sposta automaticamente sul soggetto che detenga astrattamente una posizione di maggiore vicinanza al documento, quando la documentazione sia nella disponibilità o agevolmente acquisibile anche da entrambe le parti, come nei rapporti bancari.
  • Il fideiussore può richiedere alla banca la documentazione del rapporto garantito ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., ma ciò non elimina l'onere probatorio che grava su chi agisce per l'accertamento giudiziale del saldo.
  • Le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva che abbia deciso un capo della controversia producono una preclusione assimilabile al giudicato interno e possono essere rimosse solo tramite impugnazione, non con la successiva sentenza definitiva dello stesso giudice.
  • La copia fotostatica di un documento, se non è tempestivamente e inequivocamente disconosciuta alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, è pienamente utilizzabile come prova dell'originale.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura fondata su atti o documenti non adeguatamente trascritti, localizzati e indicati nel fascicolo, perché la Corte deve poter verificare direttamente il contenuto della deduzione senza ricerche esplorative.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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