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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30934/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 44, lett. b) d.P.R. 380/2001, deducendo violazione del divieto di ne bis in idem: sostiene che una precedente sentenza assolutoria riguardante lo stesso fatto naturalistico avrebbe già valutato l'opera (un gazebo) e che la prosecuzione dei lavori non avrebbe autonomia rispetto a quanto già giudicato, rendendo improcedibile il nuovo procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza sul ne bis in idem e sul reato edilizio permanente, osservando che il divieto di secondo giudizio opera solo con riferimento alla condotta e al periodo accertato nel giudicato. Nel caso concreto la prima assoluzione si era basata (erroneamente) sulla natura in legno dell'opera; la successiva attività accertata nel 2020 riguardava una prosecuzione/trasformazione dell'opera con base in calcestruzzo e pannelli in alluminio, ossia caratteristiche materiali e temporali diverse rispetto a quanto valutato in precedenza. Pertanto la preclusione del ne bis in idem non opera e il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b)

    Il reato edilizio di cui all'art. 44, lett. b) ha natura permanente: la sua consumazione perdura fino all'ultimazione delle opere o alla cessazione dei lavori. Perciò può essere scomposto in più fatti giuridici in relazione a periodi temporali differenti; la prosecuzione dei lavori dopo un giudicato può integrare un fatto penalmente rilevante distinto.

  • codice di procedura penale, art. 649 (principio ne bis in idem)

    Il principio secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per lo stesso fatto richiede identità storico-naturalistica e giuridica del fatto (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e luogo). Per i reati permanenti l'identità può venire meno se la condotta è valutata in periodi differenti o se la nuova condotta è materialmente diversa rispetto a quanto oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • Per reati edilizi permanenti la precedente sentenza (assolutoria o di condanna) preclude solo alla porzione di condotta e al periodo temporalmente e materialmente valutati nel giudicato; attività successiva di prosecuzione dei lavori può formare autonomo fatto penalmente rilevante.
  • Se il giudicato ha deciso come assorbente la questione del titolo edilizio (ad esempio stabilendo che non era necessario il permesso per quell'opera), ciò può precludere un nuovo procedimento solo se la prosecuzione non introduce elementi materiali, temporali o giuridici diversi da quelli già valutati.
  • Quando la prosecuzione comporta modifiche materiali rilevanti (es. base in calcestruzzo, pannelli in alluminio, maggiori dimensioni) o si estende temporalmente oltre il periodo già accertato, di norma si configura un fatto diverso e la regola ne bis in idem non ostacola la nuova azione penale.
  • Nella difesa è importante evidenziare con precisione i confini temporali e materiali del giudicato pregresso; se si ritiene che il nuovo procedimento sia duplicativo, va chiesta immediatamente la declaratoria di improcedibilità o l'archiviazione basandosi sull'identità del fatto (condotta, tempo, luogo, materiali).
  • In caso di dubbio circa la natura permanente o episodica dell'opera, acquisire e documentare prove tecniche (rilievi, perizie sui materiali e sulle date di esecuzione) è cruciale per dimostrare identità o diversità del fatto.

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