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Legge

L.R. Umbria 5/2016

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016).

Normativa regionaleL.R. Umbria 5/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria 11 aprile 2016, n. 5 introduce modifiche a numerose leggi regionali in materia di trasferimento di beni, canoni per aziende agrarie regionali, trasporto pubblico, controlli interni, sanità e gestione degli interventi europei. Prevede anche riduzioni temporanee di canoni per l’annata agraria 2015/2016 e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016

La legge regionale dell’Umbria n. 5 del 2016 interviene come collegato alla manovra di bilancio, modificando e integrando varie leggi regionali in materia organizzativa, finanziaria, trasporti, controlli interni e sanità. Alcune disposizioni hanno effetto limitato a specifici periodi o a fasi transitorie.

Trasferimento di beni connessi alle funzioni amministrative provinciali

Viene integrata la disciplina regionale sul riordino delle funzioni amministrative, precisando quali beni siano considerati ai fini del trasferimento alla Regione o agli altri enti subentranti in relazione alle funzioni già esercitate dalle Province.

Sono considerati trasferibili i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, risultavano correlati o destinati all’esercizio della funzione, anche sulla base di inventari o piani economico-gestionali. Mediante appositi accordi formalizzati dalla Giunta regionale, possono essere presi in considerazione anche beni diversi di proprietà provinciale, se ritenuti idonei al medesimo fine.

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali avviene a titolo gratuito ed è effettuato con beni liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi. Il valore da iscrivere nel patrimonio dell’ente subentrante deve essere determinato secondo i criteri del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

Riduzione dei canoni delle aziende agrarie regionali

Per l’annata agraria 2015/2016 la Regione dispone una riduzione del 15 per cento dei canoni di concessione relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale e introitati dall’Agenzia forestale regionale. La misura è motivata dal perdurare della crisi economica ed è limitata espressamente a quella sola annata agraria.

Proroga del termine in materia di leggi collegate al bilancio 2013

In una precedente disposizione collegata al bilancio 2013, il termine previsto è esteso da quattro a sette anni. La modifica opera solo sul dato temporale già previsto dalla legge richiamata.

Organismo strumentale per gli interventi europei

È istituito l’“Organismo strumentale per gli interventi europei”, con autonomia gestionale e contabile e con oggetto esclusivo della gestione degli interventi finanziati con risorse europee.

La Regione autorizza la gestione fuori bilancio dell’Organismo e vi trasferisce i crediti regionali relativi alle risorse europee e al cofinanziamento nazionale, nonché i debiti verso gli aventi diritto connessi agli interventi europei già fondati su obbligazioni giuridicamente perfezionate. La Giunta regionale cura le variazioni di bilancio e la registrazione nei conti patrimoniali e finanziari.

L’Organismo utilizza beni e personale della Regione, dispone di un proprio conto di tesoreria e opera secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta. Fino alla sua piena operatività, la Regione continua ad assicurare gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei. La disciplina richiama l’ordinamento contabile vigente per quanto non espressamente previsto.

Anticipazioni di cassa degli enti strumentali

Agenzie, enti e organismi strumentali della Regione possono contrarre con il proprio tesoriere anticipazioni di cassa o aperture di credito per sopperire a temporanee deficienze di cassa. L’importo non può superare, per ciascun ente, il 10 per cento delle entrate correnti dell’esercizio derivanti dai trasferimenti dovuti dalla Regione.

Continuità del servizio nel trasporto pubblico locale

In materia di trasporto pubblico locale, si precisa che l’obbligo di continuità del servizio imposto agli operatori titolari di contratti prorogati permane fino alla conclusione dell’iter di aggiudicazione dei servizi affidati mediante gara pubblica.

Vincolo di destinazione dei beni nel trasporto pubblico regionale e locale

La disciplina sui beni strumentali finanziati dalla Regione viene rafforzata: gli autobus mantengono il vincolo di destinazione per l’intera vita tecnica; gli impianti per dieci anni; i beni immobili funzionali al servizio per venti anni. Inoltre, gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e conservano tale vincolo per l’intera vita tecnica. Sono abrogati alcuni commi e disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto.

Controllo strategico, valutazione e organismo indipendente di valutazione

Viene ridefinita la disciplina della valutazione della dirigenza e del controllo strategico regionale.

La Giunta regionale effettua la valutazione dei Direttori regionali e dei Direttori di enti e agenzie sulla base degli elementi forniti dall’organismo indipendente di valutazione e con il supporto della struttura regionale di controllo strategico. I Direttori regionali valutano invece i dirigenti della Giunta, mentre i Direttori di enti e agenzie valutano i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei rispettivi enti, secondo metodologie validate dall’organismo indipendente di valutazione.

Il controllo strategico è affidato alla struttura regionale competente, sulla base di una metodologia validata dall’organismo indipendente di valutazione. A tale organismo sono attribuite anche le funzioni previste dalla normativa statale in materia di performance, prevenzione della corruzione e trasparenza. La Giunta regionale disciplina composizione, funzionamento e successivi adeguamenti dell’organismo.

Supporto ai procedimenti in materia sanitaria e sociale

Per i procedimenti previsti dal testo unico in materia di sanità e servizi sociali, la Giunta regionale si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture, anche tramite l’organismo indipendente di valutazione richiamato dalla legge regionale n. 13 del 2000.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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