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Legge

L.R. Umbria 7/2016

Modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico) e modificazioni, nonché ulteriore integrazione della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e Servizi sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)).

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria 22 luglio 2016, n. 7 modifica la disciplina sul contrasto al gioco d’azzardo patologico (termini e incentivi IRAP 2017-2019, distanza minima dei locali dai luoghi sensibili, abrogazione di una disposizione) e interviene sulla legge regionale sulle IPAB/ASP, soprattutto prorogando termini procedurali a 180 giorni e introducendo un termine ulteriore in caso di mancata presentazione del piano di trasformazione.

Modifiche alla disciplina sul gioco d’azzardo patologico e alle IPAB/ASP

Modifiche alla disciplina sul gioco d’azzardo patologico e sulle IPAB/ASP

La legge regionale Umbria n. 7 del 2016 interviene su due diversi testi normativi regionali: la legge regionale n. 21/2014 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico e la legge regionale n. 25/2014 su IPAB e ASP. Le modifiche riguardano sia profili di prevenzione e di fiscalità agevolata, sia termini procedurali e poteri sostitutivi nel riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Disciplina sul gioco d’azzardo patologico: adeguamenti terminologici e applicativi

Nel quadro della legge regionale n. 21/2014 viene precisato che gli apparecchi di gioco devono essere disinstallati dai locali, sostituendo il riferimento alla “rimozione”. Inoltre, l’ambito dei luoghi interessati dai divieti e dalle misure di contrasto viene ampliato: non solo esercizi autorizzati alla pratica del gioco, ma anche esercizi pubblici, circoli privati e altri luoghi deputati all’intrattenimento.

Agevolazioni e maggiorazioni IRAP per gli esercizi con apparecchi da gioco

Viene riscritta la disciplina dell’aliquota IRAP collegata alla disinstallazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

  • Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 l’aliquota IRAP è ridotta dello 0,92% per gli esercizi che disinstallano gli apparecchi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’agevolazione.
  • Nello stesso periodo, gli esercizi nei quali restano installati tali apparecchi sono soggetti a un’aliquota IRAP aumentata dello 0,92%. La disciplina ha quindi efficacia limitata al triennio 2017-2019.

Distanza minima dai luoghi sensibili

La legge modifica il criterio relativo alla distanza tra le sale/luoghi di gioco e i luoghi sensibili, sostituendo il precedente richiamo alla distanza “determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento metri” con la formula “inferiore a cinquecento metri”.

Abrogazione di una disposizione

È abrogato il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale n. 21/2014. Il testo fornito non specifica il contenuto di tale comma, ma la sua eliminazione è espressamente disposta dalla legge del 2016.

Modifiche alla disciplina su IPAB e ASP: termini procedurali più ampi

La legge interviene sulla legge regionale n. 25/2014 prorogando vari termini procedurali da 90 a 180 giorni. In particolare:

  • sono estesi a 180 giorni i termini per gli adempimenti previsti dall’articolo 4;
  • è esteso a 180 giorni il termine per la presentazione del piano di cui all’articolo 6. Tali modifiche mirano a concedere un tempo maggiore alle IPAB per completare gli adempimenti richiesti nel processo di riordino e trasformazione.

Presentazione del piano e intervento della struttura regionale

Viene introdotta una disciplina specifica nel caso in cui l’IPAB non presenti il piano nei termini, ma emerga dalla documentazione trasmessa alla struttura regionale competente la volontà di presentarlo:

  • la struttura regionale competente assegna all’IPAB un ulteriore termine di 180 giorni per provvedere. Decorso inutilmente questo ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può intervenire secondo quanto previsto dalla legge modificata.

Ulteriori precisazioni sulla trasmissione di informazioni

Viene anche precisato che le IPAB comunicano alla struttura regionale competente le informazioni relative alla trasformazione nei termini previsti, con un adeguamento della formulazione normativa in materia di comunicazioni.

Ambito temporale di applicazione

Le disposizioni più rilevanti sul piano fiscale hanno efficacia limitata al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019. Le altre modifiche incidono stabilmente sulla disciplina regionale richiamata, salvo successive modifiche o abrogazioni.

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