L.R. Umbria 6/2016
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 6/2016 aggiorna il testo unico sull’agricoltura (l.r. 12/2015), abrogando alcune lettere, introducendo il divieto di coltivazione di piante transgeniche sul territorio regionale, adeguando vari rinvii alla normativa UE sugli aiuti di Stato e modificando alcune disposizioni su autorizzazioni e requisiti. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al Testo unico regionale in materia di agricoltura
Modifiche al testo unico regionale in materia di agricoltura
La legge regionale Umbria 4 maggio 2016, n. 6 interviene sul testo unico in materia di agricoltura di cui alla l.r. 9 aprile 2015, n. 12, apportando abrogazioni, aggiornamenti di rinvii normativi e alcune sostituzioni puntuali. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria.
Interventi abrogativi e adeguamenti puntuali
Il provvedimento elimina alcune previsioni del testo unico regionale e ne aggiorna altre per renderle coerenti con la normativa europea e con nuovi riferimenti amministrativi.
- Sono abrogate la lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 e le lettere a) ed e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 12/2015.
- Nell’articolo 20, lettera d), è precisato che le attività della ricerca devono svolgersi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
- Nell’articolo 46, comma 3, e nell’articolo 47, comma 1, il riferimento al Ministero della sanità è sostituito con quello al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Nell’articolo 64, lettera a), il richiamo al periodo di cinque anni è integrato con l’obbligo di rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato e di sostegno allo sviluppo rurale.
- Nell’articolo 83, comma 1, si aggiunge il richiamo alla normativa europea in materia di aiuti di Stato tra i criteri applicativi del Titolo II.
Divieto di coltivazione di piante transgeniche
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 43 della l.r. 12/2015, sostituito integralmente. La nuova disposizione introduce il divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate su tutto il territorio regionale, con la finalità di evitare perdite di reddito alle colture convenzionali e biologiche dovute alla commistione con colture transgeniche. Il divieto è applicato in conformità alla disciplina di attuazione della Direttiva (UE) 2015/412.
Disposizioni su requisiti e autorizzazioni
La legge interviene anche su alcune soglie e sulla durata di specifiche autorizzazioni.
- Nell’articolo 95, comma 2, il numero minimo richiesto passa da cinquanta a quaranta.
- Il comma 3 del medesimo articolo 95 è abrogato.
- Nell’articolo 127, comma 2, è stabilito che l’autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Testo integrale
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