L.R. Umbria 2/2016
Istituzione di una Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso l’Assemblea legislativa dell’Umbria una Commissione speciale incaricata di elaborare proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno. Disciplina composizione, voto, funzionamento, durata fino a 30 mesi prorogabili e copertura finanziaria per il 2016 e successivi esercizi.
Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari
Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari
La legge regionale dell’Umbria istituisce presso l’Assemblea legislativa una Commissione speciale dedicata alla revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell’Assemblea. Il provvedimento ne disciplina composizione, organizzazione, funzionamento, durata e copertura finanziaria.
Compiti e finalità
La Commissione ha il compito di elaborare proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. Si tratta quindi di un organo istruttorio e propositivo, finalizzato a supportare il processo di riforma degli assetti statutari e regolamentari regionali.
Organizzazione e attività consentite
Per svolgere i propri compiti la Commissione si avvale delle strutture dell’Assemblea legislativa. Può inoltre:
- avvalersi di figure professionali esterne all’Amministrazione regionale;
- promuovere incontri e scambi di informazioni ed esperienze con soggetti istituzionali su temi di interesse;
- organizzare seminari e convegni;
- porre in essere ogni ulteriore iniziativa utile all’assolvimento dei propri compiti.
Le attività di cui alle lettere b) e d) devono essere svolte nei limiti delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entro un mese dall’insediamento la Commissione deve formulare un programma di attività da sottoporre all’Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.
Composizione
La Commissione è composta da un Consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare, con esclusione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa. Ogni gruppo designa il proprio componente entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea; in caso di inerzia provvede il Presidente dell’Assemblea nei cinque giorni successivi, sentito l’Ufficio di Presidenza.
Presidente, Vice Presidente e voto
Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, la Commissione elegge con unica votazione a scrutinio segreto il Presidente e il Vice Presidente. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.
Il sistema di voto è ponderato: ogni componente esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo manifesto dissenso di singoli Consiglieri aderenti al gruppo. Sono eletti Presidente e Vice Presidente, rispettivamente, i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il Consigliere più anziano di età.
Funzionamento e validità delle deliberazioni
Per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni permanenti in sede referente. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.
Durata e proroga
La Commissione conclude i propri lavori entro trenta mesi dall’insediamento. È possibile prorogarne la durata con deliberazione dell’Assemblea legislativa.
Disposizioni finanziarie
Per il solo anno 2016 gli oneri sono quantificati in 68.000 euro e trovano copertura nella Missione 01, Programma 01 del bilancio regionale:
- 28.000 euro sul Capitolo 00008 per gli oneri relativi alla composizione della Commissione;
- 40.000 euro sul Capitolo 00100 per gli oneri derivanti dalle attività esterne, dai seminari/convegni e dal funzionamento.
Per gli anni successivi la copertura avviene nei limiti delle risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011. Le eventuali economie di spesa derivanti dall’elezione del Presidente e del Vice Presidente tra Consiglieri già titolari di indennità pari o superiori restano nella disponibilità del bilancio dell’Assemblea legislativa.
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