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Legge

L.R. Umbria 2/2016

Istituzione di una Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari.

Normativa regionaleL.R. Umbria 2/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’Assemblea legislativa dell’Umbria una Commissione speciale incaricata di elaborare proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno. Disciplina composizione, voto, funzionamento, durata fino a 30 mesi prorogabili e copertura finanziaria per il 2016 e successivi esercizi.

Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

La legge regionale dell’Umbria istituisce presso l’Assemblea legislativa una Commissione speciale dedicata alla revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell’Assemblea. Il provvedimento ne disciplina composizione, organizzazione, funzionamento, durata e copertura finanziaria.

Compiti e finalità

La Commissione ha il compito di elaborare proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. Si tratta quindi di un organo istruttorio e propositivo, finalizzato a supportare il processo di riforma degli assetti statutari e regolamentari regionali.

Organizzazione e attività consentite

Per svolgere i propri compiti la Commissione si avvale delle strutture dell’Assemblea legislativa. Può inoltre:

  • avvalersi di figure professionali esterne all’Amministrazione regionale;
  • promuovere incontri e scambi di informazioni ed esperienze con soggetti istituzionali su temi di interesse;
  • organizzare seminari e convegni;
  • porre in essere ogni ulteriore iniziativa utile all’assolvimento dei propri compiti.

Le attività di cui alle lettere b) e d) devono essere svolte nei limiti delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entro un mese dall’insediamento la Commissione deve formulare un programma di attività da sottoporre all’Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.

Composizione

La Commissione è composta da un Consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare, con esclusione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa. Ogni gruppo designa il proprio componente entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea; in caso di inerzia provvede il Presidente dell’Assemblea nei cinque giorni successivi, sentito l’Ufficio di Presidenza.

Presidente, Vice Presidente e voto

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, la Commissione elegge con unica votazione a scrutinio segreto il Presidente e il Vice Presidente. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.

Il sistema di voto è ponderato: ogni componente esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo manifesto dissenso di singoli Consiglieri aderenti al gruppo. Sono eletti Presidente e Vice Presidente, rispettivamente, i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il Consigliere più anziano di età.

Funzionamento e validità delle deliberazioni

Per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni permanenti in sede referente. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.

Durata e proroga

La Commissione conclude i propri lavori entro trenta mesi dall’insediamento. È possibile prorogarne la durata con deliberazione dell’Assemblea legislativa.

Disposizioni finanziarie

Per il solo anno 2016 gli oneri sono quantificati in 68.000 euro e trovano copertura nella Missione 01, Programma 01 del bilancio regionale:

  • 28.000 euro sul Capitolo 00008 per gli oneri relativi alla composizione della Commissione;
  • 40.000 euro sul Capitolo 00100 per gli oneri derivanti dalle attività esterne, dai seminari/convegni e dal funzionamento.

Per gli anni successivi la copertura avviene nei limiti delle risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 118/2011. Le eventuali economie di spesa derivanti dall’elezione del Presidente e del Vice Presidente tra Consiglieri già titolari di indennità pari o superiori restano nella disponibilità del bilancio dell’Assemblea legislativa.

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